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NORME CONCERNENTI LA RACCOLTA DEI FUNGHI.

NOTA: I testi tra [...] sono quelli riportati nelle leggi indicate nei riferimenti bibliografici. Le considerazioni personali di chi scrive sono indicate da [N.d.R.]. I testi in nero riguardano la normativa nazionale o della Regione Toscana; quelli in verde riguardano norme di altre regioni e pertanto non hanno efficacia sul nostro territorio.

Quali funghi possono essere raccolti?

Il Ministero della Sanità nella Legge 23/08/93, n° 352 dispose all’art. 4, c. 2 che fossero le Regioni a vietare […] la raccolta dell'Amanita caesarea allo stato di ovolo chiuso […] ed a stabilire i […] limiti di misura per la raccolta di tutte le altre specie, sentito il parere delle province, dei comuni e delle comunita' montane competenti per territorio […].

La Regione Toscana in ottemperanza a tale legge ha emanato le seguenti norme:

LR 22/03/99, n° 16 - art. 13, c. 2 - […] E’ vietata la raccolta e commercializzazione dell’Amanita caesarea allo stato di ovolo chiuso, cioe’ con le lamelle non visibili e non esposte all’aria […].

La LR 05/08/98 n° 32 del Lazio motiva una norma dai contenuti simili con […] ragioni di carattere ecologico e sanitario […]. La stessa legge risulta essere meno restrittiva di quella toscana in quanto indica lo stato di ovolo chiuso come quello […] con velo universale privo di lacerazione naturale e spontanea […].

LR 22/12/99, n° 68 - art. 2, c. 1 - […] Fatto salvo il caso di esemplari concresciuti in cui almeno un individuo supera le dimensioni minime sottoindicate e’ vietata la raccolta e commercializzazione, per le specie di seguito elencate, di esemplari con dimensione minima del cappello inferiore a:

a) cm 4 per il gruppo Boletus;

b) cm 2 per l’Hygrophorus marzuolus (dormiente) e per la Calocybe gambosa [= Tricholoma georgii] (prugnolo) […].

La LR 05/08/98 n° 32 del Lazio disciplina questo aspetto con maggior dettaglio tanto da imporre un limite a tutte le specie fungine; tale divieto è volto ad impedire la raccolta di […] esemplari fungini troppo piccoli o immaturi […].

LR 22/03/99, n° 16 - art. 14, c. 2 – […] la Giunta regionale puo’ inoltre disporre il divieto di raccolta per specie definite, rare o a rischio di estinzione […].

Recentemente il Ministero della Salute, in seguito ad alcuni casi di avvelenamento verificatisi in Francia, ha disposto il divieto di raccolta e commercializzazione del Tricholoma equestre su tutto il territorio nazionale (Ordinanza 20 agosto 2002).

La Regione Emilia-Romagna, nella LR 02/04/96 n° 6, dispone anche che […] È vietata la raccolta di funghi decomposti anche parzialmente […]. Infatti è probabile che molti casi di intossicazione siano dovuti a funghi mal conservati o raccolti troppo maturi piuttosto che a funghi velenosi [N.d.R.]

La Legge Regionale non solo disciplina la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei ma […] promuove le opportune iniziative per la loro tutela, la loro conservazione e riproducibilita’ […] (LR 22/03/99, n° 16 - art. 1, c. 1). A tal fine dispone che […] E’ vietata la distruzione volontaria dei carpofori fungini di qualsiasi specie […] (LR 22/03/99, n° 16 - art. 13, c. 3).

Quanti funghi possono essere raccolti?

Sempre con la medesima legge il Ministero della Sanità impose che fossero […] le regioni, sentiti le province, i comuni e le comunita' montane, determinano la quantita' massima per persona, complessiva ovvero relativa a singole specie o varieta', della raccolta giornaliera di funghi epigei, in relazione alle tradizioni, alle consuetudini ed alle esigenze locali e comunque entro il limite massimo di tre chilogrammi complessivi […] (Legge 23/08/93, n° 352 - art. 4, c. 1).

La Regione Toscana ha pertanto emanato le seguenti norme:

LR 22/03/99, n° 16 - art. 5, c. 3 ed art. 6, c. 3 - […] L’autorizzazione [personale o turistica. N.d.R.] consente la raccolta dei funghi epigei spontanei per una quantita’ giornaliera massima di tre chilogrammi […].

Alcune regioni del nord italia hanno dei limiti più restrittivi: ad esempio 1kg giornaliero per la Regione Val d’Aosta (LR 31/03/77, n° 16) e per la Provincia di Bolzano (LP 19/06/91 n° 18), 2kg per la Provincia di Trento (LP 06/08/91, n° 16) e per la Regione Abruzzo (LR 20/06/80 n° 66). Altre regioni hanno disposto dei limiti giornalieri di raccolta anche per singole specie di funghi, ad esempio la Regione Emilia Romagna (LR 02/04/96 n° 6) e la Regione Liguria (LR 03/05/85 n° 5).

LR 22/03/99, n° 16 - art. 9, c. 4 - […] Se la raccolta consiste in un unico esemplare o in un solo cespo di funghi concresciuti, i limiti giornalieri di cui alla presente legge possono essere superati. […].

LR 22/12/99, n° 68, art. 2, c. 1 - […] Nei territori classificati montani, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 11, e’ consentita ai residenti la raccolta di funghi epigei spontanei per una quantita’ giornaliera di sei chilogrammi […].

Come vanno raccolti i funghi?

L. 23/08/93, n° 352 - art. 5 , c. 2 - […] Il carpoforo raccolto deve conservare tutte le caratteristiche morfologiche che consentono la sicura determinazione della specie […]. Da ciò si deduce che il fungo va raccolto intero e non va tagliato alla base del gambo [N.d.R.].

La Regione Toscana non ha dato disposizioni in questo senso mentre molte altre regioni hanno fatto propria la norma suddetta; relativamente alle modalità di raccolta la Regione Liguria ha specificato nella propria legge che questa […] deve avvenire cogliendo con torsione esemplari interi e completi di tutte le parti necessarie alla determinazione della specie […] e che […] è consentito durante la ricerca dei funghi spontanei l' uso di un bastone a punta unica purche' il medesimo non venga impiegato per svellere o in qualsiasi modo danneggiare i funghi […] (LR 03/05/85 n° 5). Infine, alcune leggi impongono anche la pulitura sommaria dei funghi nel luogo di raccolta (ad esempio LR 21/02/2000 n° 12 – Regione Umbria; LP 06/08/91, n° 16 – Provincia di Trento; LP 19/06/91 n° 18 – Provincia di Bolzano).

L. 23/08/93, n° 352 - art. 5, c. 1 e LR 22/03/99, n° 16 – art. 9, c. 2 - […] Nella raccolta dei funghi epigei e' vietato l'uso di rastrelli, uncini o altri mezzi che possono danneggiare lo strato umifero del terreno, il micelio fungino o l'apparato radicale della vegetazione […].

L. 23/08/93, n° 352 - art. 5, c. 4 e LR 22/03/99, n° 16 – art. 9, c. 3 - […] I funghi raccolti devono essere riposti in contenitori idonei a consentire la diffusione delle spore; e' vietato in ogni caso l'uso di contenitori di plastica […]. L’uso di un contenitore rigido ed areato permette anche una migliore conservazione dei funghi in quanto al suo interno la temperatura resta più bassa e gli urti tra i funghi vengono limitati facilitando il mantenimento della loro integrità [N.d.R.].

Dove possono essere raccolti?

LR 22/03/99, n° 16 - art. 9, c. 1 - […] La raccolta dei funghi epigei spontanei e’ consentita nei boschi e nei terreni non coltivati nei quali sia consentito l’accesso e non sia, in alcun modo, riservata la raccolta dei funghi stessi […]. Pare pertanto che la raccolta non sia consentita in terreni coltivati come oliveti o altro [N.d.R.].

LR 22/03/99, n° 16 - art. 13, c. 4 - […] La raccolta dei funghi epigei spontanei e’ vietata:

a) nelle riserve naturali integrali;

b) nelle aree, specificatamente individuate e tabellate dai relativi organismi di gestione, ricadenti in parchi nazionali, in parchi regionali, in riserve naturali e in oasi di protezione;

c) in altre aree, adeguatamente tabellate, di particolare valore naturalistico e scientifico, individuate dalla Regione, dalle Province, dalle Comunita’ montane e nelle aree specificatamente interdette dagli stessi Enti per motivi selvicolturali;

d) dal 1 aprile al 31 agosto, su specifica segnalazione dei soggetti gestori attuata con idonee tabellazioni, nelle zone di ripopolamento e cattura dei centri di produzione della selvaggina e delle aziende faunistico-venatorie […].

LR 22/03/99, n° 16 - art. 13, c. 5 - […] La raccolta e’ inoltre vietata nei giardini e nei terreni di pertinenza degli immobili ad uso abitativo adiacenti agli immobili stessi, salvo che ai proprietari o possessori. La pertinenza degli immobili ad uso abitativo, ove non evidente, e’ stabilita nella misura massima di metri cento dagli stessi […].

LR 22/03/99, n° 16 - art. 13, c. 6 - […] La raccolta e’ infine vietata: nelle aree a verde pubblico, per una distanza di metri venti dal margine della carreggiata delle strade classificate ai sensi dell’articolo 2 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice della strada" con l’eccezione delle strade vicinali ed altresi’ nelle aree a discarica, ancorche’ dismesse, e nelle aree industriali […]. Si ritiene opportuno non raccogliere funghi anche in aree coltivate sottoposte a trattamenti fitosanitari [N.d.R.].

Quando possono essere raccolti?

LR 22/03/99, n° 16 – art. 9, c. 1 - […] Puo’ essere esercitata solo nelle ore diurne, da un’ora prima del sorgere del sole fino ad un’ora dopo il tramonto […].

Alcune regioni hanno adottato delle limitazioni ulteriori restringendo la raccolta dei funghi ad alcuni giorni settimanali (LP 19/06/91 n° 18 – Provincia di Bolzano; LR 02/04/96 n° 6 – Regione Emilia-Romagna).

Esistono poi alcuni casi particolari già indicati durante i quali la raccolta è vietata:

dal 1 aprile al 31 agosto, su specifica segnalazione dei soggetti gestori attuata con idonee tabellazioni, nelle zone di ripopolamento e cattura dei centri di produzione della selvaggina e delle aziende faunistico-venatorie (LR 22/03/99, n° 16 - art. 13, c. 4).

Per motivi di salvaguardia dell’ecosistema, anche a causa di eventi climatici eccezionali, la Giunta regionale puo’ vietare, con provvedimento motivato, la raccolta di funghi epigei spontanei in aree circoscritte e per periodi definiti e continui… (LR 22/03/99, n° 16 – art. 14, c. 1).

Riferimenti legislativi:

· Leggi, decreti ed ordinanze:

Ministero della Salute - Ordinanza 20 agosto 2002 - Divieto di raccolta, commercializzazione e conservazione del fungo epigeo denominato Tricholoma equestre. Gazzetta Ufficiale del 28 Agosto 2002, n. 201

Decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1995, n. 376 - Regolamento concernente la disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati. Modifiche alla Legge 352/93. Gazzetta Ufficiale del 11 settembre 1995, n°212

Ministero della Sanità - Legge quadro 23 agosto 1993, n. 352 - Norme quadro in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati. Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, del 13 settembre 1993, n°215

· Regione Toscana:

LEGGE REGIONALE N. 16 DEL 22-03-1999. Raccolta e commercio dei funghi epigei spontanei. BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA N. 10 del 31 marzo 1999.

LEGGE REGIONALE N. 68 DEL 22-12-1999. Modifiche alla Legge regionale 22 marzo 1999, n. 16 "Raccolta e commercio dei funghi epigei spontanei". BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA N. 36 del 31 dicembre 1999.

· Altre regioni:

LEGGE REGIONALE N. 66 DEL 20-06-1980. Modificazioni e integrazioni alla legge regionale 11 settembre 1979, N. 45 - Provvedimenti per la protezione della flora in Abruzzo. BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE ABRUZZO N. 36 del 21 luglio 1980.

LEGGE REGIONALE N. 6 DEL 2-04-1996. Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei spontanei nel territorio regionale. Applicazione della legge n° 352 del 23 agosto 1993. BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA N. 35 del 5 aprile 1996.

LEGGE REGIONALE N. 32 DEL 5-08-1998. Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei spontanei e di altri prodotti del sottobosco. BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO N. 23 del 20 agosto 1998. SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 2

LEGGE REGIONALE N. 30 DEL 3-05-1985. Disciplina della raccolta dei funghi spontanei. BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA N. 21 del 22 maggio 1985.

LEGGE REGIONALE N. 12 DEL 21-02-2000. Disciplina della raccolta, commercializzazione e valorizzazione dei funghi epigei spontanei freschi e conservati. BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE UMBRIA N. 9 del 25 febbraio 2000.

LEGGE REGIONALE N. 16 DEL 31-03-1977. Norme per la disciplina della raccolta dei funghi e per la tutela di alcune specie della fauna inferiore. BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE VALLE D'AOSTA N. 4 del 26 aprile 1977.

LEGGE PROVINCIALE N. 18 DEL 19-06-1991. Disciplina della raccolta dei funghi a tutela degli ecosistemi vegetali. BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE N. 28 del 2 luglio 1991.

LEGGE PROVINCIALE N. 16 DEL 6-08-1991. Disciplina della raccolta dei funghi. BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE N. 37 del 27 agosto 1991.

 

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