Torna alla sezione Normativa

Legge regionale 19/08/1996, n. 23

 


DISCIPLINA DELLA RACCOLTA E COMMERCIALIZZAZIONE
DEI FUNGHI EPIGEI FRESCHI E CONSERVATI

TITOLO I

Finalità

Art. 1 - Finalità.

1. La presente legge disciplina su tutto il territorio della Regione, la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei freschi e conservati, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla legge 23 agosto 1993, n. 352, al fine di tutelare la conservazione e l'incremento del patrimonio naturale esistente nell'ambito del territorio regionale anche in conformità, per le zone montane, a quanto previsto dalla legge 31 gennaio 1994, n. 97.

TITOLO II

Raccolta dei funghi

Capo I

Autorizzazione e limiti alla raccolta

Art. 2 - Autorizzazione alla raccolta.

1. La raccolta dei funghi è subordinata al rilascio:

a) di una autorizzazione, sotto forma di apposito tesserino, il cui modello è approvato dalla Giunta regionale, avente validità su tutto il territorio regionale;

b) del permesso di cui al comma 5 che consente la raccolta nell'ambito del territorio dell'ente che l'ha rilasciato.

2. Le Comunità montane, nell'ambito del territorio di propria competenza, e nei Comuni parzialmente montani; le Province per il rimanente territorio, sono delegate a rilasciare il tesserino ed il permesso di cui al comma 1, salvo quanto previsto ai commi 7 e 9.

3. A partire dal 1deg. gennaio 1998, per l'ottenimento del tesserino è necessaria la frequenza di un corso formativo, finalizzato alla conoscenza delle specie fungine, le cui modalità organizzative sono determinate dalla Giunta regionale.

4. A partire dalla medesima data di cui al comma 3, per i cittadini provenienti da altre Regioni, il rilascio del tesserino è subordinato all'attestazione della frequenza di un corso formativo, comunque effettuato.

5. Le Comunità montane e le Province determinano su base annua:

a) il numero massimo di permessi differenziati in giornalieri, settimanali, mensili ed annuali da rilasciare ai soggetti in possesso del tesserino regionale, in relazione all'estensione ed alla qualità del territorio, nonché al numero degli abitanti;

b) i soggetti abilitati alla distribuzione dei permessi in ogni Comune.

6. La Giunta regionale determina, sentite le Province e le Comunità montane, le giornate nelle quali è consentita la raccolta.

7. Nei territori appartenenti al demanio regionale, il tesserino ed il permesso sono rilasciati dall'ente gestore. Annualmente, la Giunta regionale, su proposta dell'ente gestore, stabilisce il numero massimo dei permessi da rilasciare dando priorità ai soggetti di cui all'articolo 10.

8. Sono esentati dal tesserino e dal permesso i proprietari dei terreni, gli usufruttuari, i conduttori ed i loro familiari, gli aventi diritto di uso civico, per la raccolta nei rispettivi fondi; al fine di consentire i controlli, tali soggetti devono dimostrare tramite atto di pubblica notorietà, oppure autocertificazione, i titoli che consentono l'esenzione.

9. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 5, nei territori ricadenti nei parchi naturali regionali, la raccolta dei funghi, nelle zone appositamente individuate dallo strumento di pianificazione ambientale, è autorizzata dall'ente gestore del parco stesso.

Art. 3 - Limiti di raccolta.

1. La raccolta giornaliera pro-capite dei funghi epigei commestibili è limitata complessivamente a Kg. 2, di cui non più di Kg. 1 delle seguenti specie:

a) AGROCYBE AEGERITA (Pioppini);

b) AMANITA CAESAREA (Ovoli);

c) BOLETUS gruppo edulis (Porcini);

d) CALOCYBE GAMBOSA (Tricholoma Georgii) (Fungo di S. Giorgio, Prugnolo);

e) CANTHARELLUS CIBARIUS (Finferlo, gallinaccio);

f) CANTHARELLUS LUTESCENS (Finferla);

g) CLITOPILUS PRUNULUS (Prugnolo);

h) CLITOCYBE GEOTROPA;

i) CRATERELLUS CORNUCOPIOIDES (Trombetta da morto);

j) MACROLEPIOTA PROCERA e simili (Mazza di tamburo);

k) MORCHELLA tutte le specie compresi i generi Mitrophora e Verpa (Spugnola);

l) POLYPORUS poes caprae;

m) TRICHOLOMA gruppo terreum (morette);

n) RUSSULA VIRESCENS (verdone).

2. I limiti di cui al comma 1 possono essere superati se il raccolto è costituito da un unico esemplare o da un solo cespo di funghi concresciuti.

3. La raccolta di funghi non commestibili è consentita solo per scopi didattici e scientifici nel limite giornaliero di tre esemplari per specie.

4. Per tutti i funghi è consentita la raccolta, solo quando sono manifeste tutte le caratteristiche morfologiche idonee a permettere la determinazione della specie di appartenenza.

5. È vietata la raccolta dell'AMANITA CAESAREA allo stato di ovolo chiuso.

6. Nessun limite è posto al proprietario, all'usufruttuario, al conduttore del fondo ed ai loro familiari, nell'ambito del fondo in proprietà od in possesso.

Art. 4 - Modalità di raccolta.

1. La ricerca dei funghi è vietata durante le ore notturne, da un'ora dopo il tramonto a un'ora prima della levata del sole.

2. Nella raccolta dei funghi epigei è vietato l'uso di rastrelli, uncini o altri mezzi che possono danneggiare lo strato umifero del terreno, il micelio fungino e l'apparato radicale della vegetazione. Il carpoforo deve conservare tutte le caratteristiche morfologiche atte a consentire la sicura determinazione della specie.

3. È vietata la distruzione volontaria dei carpofori fungini di qualsiasi specie.

4. È fatto obbligo ai cercatori di pulire sommariamente i funghi all'atto della raccolta e di riporli e trasportarli in contenitori rigidi ed aerati atti a consentire la dispersione delle spore nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 5, comma 4, della legge 23 agosto 1993, n. 352.

5. È altresì vietata la raccolta e l'esportazione, anche ai fini di commercio, della cotica superficiale del terreno, salvo che per opere di regolamentazione delle acque, per la manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità e per le pratiche colturali, fermo restando l'obbligo dell'integrale ripristino dello stato dei luoghi.

Art. 5 - Divieti di raccolta.

1. La raccolta di funghi epigei è vietata, salvo diverse disposizioni dei competenti organismi di gestione:

a) nelle riserve naturali integrali;

b) nelle aree ricadenti in parchi nazionali, in riserve naturali e in parchi naturali regionali, individuate dai relativi organismi di gestione;

c) nelle aree specificatamente interdette dalla Giunta regionale sulla base di criteri predeterminati dalla Giunta medesima per motivi selvicolturali;

d) in altre aree di particolare valore naturalistico e scientifico, individuate dalla Giunta regionale su proposta degli enti locali interessati.

2. La raccolta è altresì vietata nei giardini, nei parchi privati per tutta l'estensione e comunque nei terreni di pertinenza degli immobili ad uso abitativo per un raggio di 100 metri, salvo che ai proprietari stessi.

3. È vietato inoltre raccogliere i funghi nelle aree urbane a verde pubblico e per una fascia di 10 mt. dal margine delle strade di viabilità pubblica, nelle aree recuperate da ex discariche e nelle zone industriali.

Art. 6 - Limitazioni temporali.

1. La Giunta regionale, sentiti gli enti di cui al comma 6 dell'articolo 2, o su segnalazione degli stessi, può ulteriormente disporre limitazioni temporali alla raccolta dei funghi nelle zone in cui possono manifestarsi nell'ecosistema sfavorevoli modificazioni dei fattori biotici ed abiotici che regolano la reciprocità dei rapporti fra micelio fungino e radici delle piante componenti il bosco.

2. La Giunta regionale può inoltre vietare, per periodi limitati, la raccolta di una o più specie fungine dichiarate in pericolo di estinzione da Istituti scientifici universitari o dalle Associazioni micologiche, sentito il parere o su richiesta delle Province, delle Comunità montane o dei Comuni interessati.

Art. 7 - Corsi didattici.

1. Ai sensi dell'articolo 10 della legge 23 agosto 1993, n. 352, le Province, i Comuni, le Comunità montane, anche attraverso le associazioni micologiche e naturalistiche di rilevanza nazionale e regionale, possono promuovere l'organizzazione e lo svolgimento di corsi didattici, convegni di studio e iniziative culturali e scientifiche riguardanti gli aspetti della conservazione e della tutela ambientale collegati alla raccolta dei funghi epigei, nonché la tutela della flora fungina.

Capo II

Deroghe e raccolta a fini economici

Art. 8 - Autorizzazione speciale.

1. Il Presidente della Giunta regionale può rilasciare una speciale autorizzazione nominativa a titolo gratuito e a carattere temporaneo per la raccolta di funghi ad associazioni micologiche, docenti di scuole di ogni ordine e grado, valevole su tutto o parte del territorio regionale, ad esclusione delle zone ricadenti nei parchi naturali ove vi provvede l'ente gestore, per studi, mostre, seminari ed altre manifestazioni di particolare interesse micologico e naturalistico, o per comprovanti motivi di ordine scientifico o didattico, nonché agli Ispettori micologici dipendenti dalle ULSS per studi e ricerche nell'esercizio delle loro funzioni. Tale autorizzazione ha validità per un periodo non superiore ad un anno ed è rinnovabile.

2. Per il rilascio dell'autorizzazione di cui al presente articolo le associazioni devono presentare entro il 31 gennaio di ogni anno un calendario ufficiale delle manifestazioni per le quali esse vengono richieste.

3. Alla fine di ogni anno le associazioni di cui al comma 1 devono documentare le proprie attività e gli studi effettuati.

4. L'autorizzazione di cui al comma 1, può essere revocata dal medesimo organo che l'ha rilasciata, per eventuali irregolarità commesse dal titolare della autorizzazione medesima.

Art. 9 - Deroghe per le zone montane.

1. Le Comunità montane, nei territori di competenza, sono delegate, su proposta dei Comuni, ad individuare apposite zone, da tabellarsi, ove i residenti possono effettuare la raccolta in deroga ai limiti di cui all'articolo 3, fino ad un massimo del triplo della quantità prevista al comma 1 dell'articolo 3 medesimo.

Art. 10 - Agevolazioni alla raccolta.

1. A coloro che effettuano la raccolta per integrare il loro reddito, sono accordate le seguenti agevolazioni:

a) accedere alla raccolta dei funghi in ogni giorno della settimana;

b) derogare dai limiti quantitativi giornalieri fino ad un massimo del triplo della quantità prevista al comma 1 dell'articolo 3.

2. Le agevolazioni sono concesse annualmente alle seguenti categorie di residenti:

a) coltivatori diretti, gestori di boschi a qualunque titolo;

b) utenti di beni di uso civico e di proprietà collettive;

c) soci di cooperative agro-forestali.

TITOLO III

Commercializzazione dei funghi

Art. 11 - Commercializzazione.

1. L'autorizzazione comunale alla vendita dei funghi freschi spontanei e alla vendita dei funghi porcini secchi sfusi di cui agli articoli 2 e 7 del DPR 14 luglio 1995, n. 376 è rilasciata a soggetti riconosciuti idonei alla identificazione delle specie fungine commercializzate.

2. Alla vendita dei funghi freschi spontanei e porcini secchi sfusi può essere adibito un istitore o un preposto in possesso dell'idoneità di cui al comma 1; in questo caso alla richiesta di autorizzazione deve essere allegata la dichiarazione con firma autenticata di chi assume l'incarico di vendita.

3. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua le strutture territoriali competenti al riconoscimento dell'idoneità di cui al comma 1 e stabilisce le relative modalità.

4. La vendita dei funghi freschi spontanei destinati al dettaglio è consentita previa idonea certificazione di avvenuto controllo da parte delle Aziende ULSS, secondo le modalità esecutive di attuazione stabilite dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 32, lettera g), dello Statuto.

5. Per quanto non previsto nel presente Titolo, valgono le norme del DPR 14 luglio 1995, n. 376.

TITOLO IV

Vigilanza e sanzioni

Art. 12 - Vigilanza.

1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge è demandata al personale del Corpo Forestale dello Stato, ai nuclei antisofisticazione dell'Arma dei Carabinieri, alle guardie venatorie provinciali, agli organi di polizia urbana e rurale, agli operatori professionali di vigilanza e ispezione delle Unità sanitarie locali aventi qualifica di vigile sanitario o equivalente, alle guardie giurate campestri, agli agenti delle aziende speciali e il personale indicato dall'articolo 16 della legge regionale 15 novembre 1974, n. 53 e dall'articolo 4 della legge regionale 6 agosto 1987, n. 42.

2. Nelle aree protette nazionali e regionali la vigilanza viene svolta con il coordinamento degli enti di gestione.

Art. 13 - Sanzioni amministrative.

1. Per la violazione delle disposizioni della presente legge, si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

a) da lire 50.000 a lire 100.000 per la violazione ai divieti e vincoli di cui all'articolo 3;

b) da lire 50.000 a lire 100.000 per la violazione ai vincoli di cui all'articolo 4;

c) da lire 50.000 a lire 100.000 per ogni Kg., o frazione di esso, di funghi raccolti oltre la quantità consentita;

d) da lire 50.000 a lire 100.000 per la raccolta in zone di divieto;

e) da lire 50.000 a lire 100.000 per chi viola le altre disposizioni previste dalla presente legge.

2. Ogni violazione delle norme contenute nella presente legge, fermo restando l'obbligo della denuncia all'autorità giudiziaria per i reati previsti dal Codice penale ogni qualvolta ne ricorrono gli estremi, comporta altresì la confisca del prodotto che deve essere distrutto in loco, innanzi al trasgressore.

3. Nei casi di recidiva delle violazioni di cui al comma 1, l'autorizzazione alla raccolta dei funghi viene revocata.

4. All'accertamento delle violazioni di cui alla presente legge ed all'irrogazione delle relative sanzioni si applica la legge 24 novembre 1981, n. 689 e la legge regionale 28 gennaio 1977, n. 10 e successive modificazioni.

5. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste al comma 1 sono cumulabili.

TITOLO V

Disposizioni finali

Art. 14 - Istituzione Ispettorati micologici.

1. Presso ogni Unità locale socio sanitaria è istituito, entro e non oltre un anno dalla data di pubblicazione della presente legge, un Ispettorato micologico con compiti di controllo micologico pubblico. In fase transitoria, l'Ispettorato può avvalersi della collaborazione delle associazioni micologiche di rilevanza nazionale e regionale.

2. Gli Ispettorati di cui al comma 1 sono istituiti utilizzando strutture già operanti e personale già dipendente delle Unità locali socio sanitarie medesime.

Art. 15 - Disposizioni esecutive di attuazione.

1. La Giunta regionale, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge ai sensi della lettera g) dell'articolo 32 dello Statuto, emana disposizioni esecutive di attuazione della presente legge e definisce il fac-simile del tesserino di cui all'articolo 2.

Art. 16 - Introiti.

1. I raccoglitori di funghi sono tenuti al pagamento, a favore degli enti preposti al rilascio del permesso, di un contributo variabile da lire 5.000 a lire 150.000.

2. Gli introiti derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie e dal rilascio dei permessi devono essere utilizzati per una quota non inferiore al settanta per cento a favore di interventi di tutela e valorizzazione dei territori oggetto di raccolta di funghi e per le iniziative di cui all'articolo 7 e per la restante parte a coprire i costi sostenuti dagli enti per l'esercizio delle funzioni amministrative di cui alla presente legge.

3. Le Comunità montane e le Province possono determinare l'esenzione, per i residenti, dal pagamento del contributo di cui al comma 1.

Art. 17 - Abrogazione.

1. Sono abrogati:

a) la legge regionale 15 novembre 1994, n. 66;

b) l'articolo 11 della legge regionale 1deg. febbraio 1995, n. 6.

Art. 18 - Norma transitoria.

1. Le disposizioni di cui al Titolo II, (1) si applicano a partire dal 31 marzo 1997.

1bis Le disposizioni di cui all'articolo 11, commi 1 e 2, si applicano a partire dal 31 marzo 1998. (2)

2. Fino alla data di cui al comma 1, per la raccolta dei funghi continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla legge regionale 15 novembre 1994, n. 66 e successive modifiche.

NOTE

(1) Comma così modificato da art. 42 comma 1 L.R. 6/97

(2) Comma aggiunto dall'art. 42 comma 2 della L.R. 6/97

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISPOSIZIONI ESECUTIVE DI ATTUAZIONE

Legge Regionale 15 novembre 1994, n. 66.

Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati.

 


ARTICOLO 2: LIMITI DI RACCOLTA

comma 2 - I funghi non previsti espressamente nell'elenco contenuto all'articolo 2, comma 1, della legge possono essere raccolti solo quando manifestano tutte le caratteristiche morfologiche idonee a permettere la determinazione della specie di appartenenza.
comma 4 - La raccolta dei funghi non commestibili è consentita solo a docenti di ogni ordine e grado o appartenenti ad associazioni che hanno finalità didattiche e di educazione ambientale e che possono dimostrare i requisiti soggettivi e le finalità in coerenza alle disposizioni sempreché in possesso dell'autorizzazione di cui all'art. 3.

ARTICOLO 3: AUTORIZZAZIONE ALLA RACCOLTA

commi 1 e 7 - Le Comunità montane rilasciano l'autorizzazione alla raccolta dei funghi in tutto il territorio di propria competenza, quindi sia nei comuni montani che nei comuni non montani (questi ultimi aggregati alla Comunità montana ai sensi del comma 3, articolo 2, della legge regionale n. 19 del 1992), e per l'intero territorio comunale anche nel caso di comuni parzialmente montani.
Nel rimanente territorio l'autorizzazione è rilasciata dalle Province, nonché dagli Enti gestori per i territori ricompresi nell'ambito dei Parchi e dall'Ente gestore delle proprietà demaniali regionali nei territori di sua competenza.

comma 2 - La validità annuale dell'autorizzazione deve essere intesa come riferita all'anno solare (dal 12 gennaio al 31 dicembre) al fine di consentire agli Enti competenti una corretta programmazione delle autorizzazioni da rilasciare.

comma 3 - Le autorizzazioni possono essere differenziate in relazione alla qualità e alle caratteristiche del territorio, nonché al numero degli abitanti quale risulta dall'ultimo censimento. A tal fine il territorio può essere suddiviso in aree omogenee con attribuzione di un contingente determinato di autorizzazioni da rilasciare e con diversificazioni delle giornate di raccolta. Conseguentemente possono essere differenziati anche i contributi previsti a titolo di rimborso spese a carico dei destinatari dell'autorizzazione.

I proprietari che intendono effettuare la raccolta dei funghi limitatamente ai propri terreni devono presentare all'Ente competente al rilascio dell'autorizzazione, solo per il 1° anno e, successivamente, solo laddove si siano verificate variazioni, una dichiarazione, ai sensi della legge n. 15 del 1968, contenente i dati identificativi della proprietà e degli appartenenti al proprio nucleo familiare. Sulla base di tale dichiarazione l'Ente provvede al rilascio dell'autorizzazione gratuita limitandola ai terreni ed ai soggetti individuati specificamente nella dichiarazione.

I proprietari sono ugualmente tenuti al rispetto delle limitazioni e delle modalità di raccolta previste dalla legge regionale n. 66 del 1994 a carico di tutti i soggetti autorizzati.

Gli Enti preposti al rilascio delle autorizzazioni, entro il 15 gennaio di ogni anno, comunicano alla Giunta regionale-Dipartimento per le foreste e l'economia montana, i dati relativi alle autorizzazioni rilasciate nell'anno precedente.

Ai soli fini conoscitivi, gli Enti inviano inoltre alla Giunta regionale-Dipartimento per le foreste e l'economia montana, entro 30 giorni dall'adozione, i provvedimenti a carattere generale emanati in applicazione della legge regionale n. 66 del 1994.

comma 4 - Con riguardo ai territori appartenenti al demanio regionale, entro il 31 novembre di ogni anno, l'Ente gestore trasmette alla Giunta regionale la proposta relativa al numero di autorizzazioni che s'intende rilasciare. Sulla base di tale proposta la stessa Giunta regionale successivamente determina con proprio provvedimento, entro il 31 dicembre, il numero definitivo di autorizzazioni.

comma 5 - Atteso il ruolo assunto dalle Regole in ordine alla tutela ambientale, si evidenze l'importanza del previsto parere, tenuto conto della conoscenza del patrimonio da parte delle Regole stesse.

ARTICOLO 4: AGEVOLAZIONI ALLA RACCOLTA

comma I - Per la definizione del reddito, e quindi per l'accertamento del requisito della integrazione, al fine dell'applicazione delle agevolazioni alla raccolta dei funghi, si rinvia alle norme contenute nel D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (T.U. delle imposte sui redditi).

comma 2 - La residenza richiesta al fine del riconoscimento delle agevolazioni alla raccolta è riferita all'ambito territoriale dell'Ente competente al rilascio dell'autorizzazione.

Al fine di ottenere il riconoscimento delle agevolazioni gli interessati ogni anno devono presentare all'Ente preposto al rilascio dell'autorizzazione una dichiarazione, ai sensi della legge n. 15 del 1968, nella quale vengono indicate le condizioni per le quali si ritiene di avere diritto all'agevolazione (proprietario coltivatore diretto, gestore di boschi a qualunque titolo, utente di beni di uso civico e di proprietà collettive, socio di cooperativa agro-forestale; attività che integra il reddito).

Sulla base dei requisiti posseduti dal richiedente l'Ente determina il quantitativo giornaliero massimo di funghi, nei limiti previsti all'articolo 4, comma 1, lett. b), (fino al triplo del limite di 2 kg/pro-capite) tenuto conto dell'estensione territoriale interessata all'agevolazione e della presenza sullo stesso territorio di altri soggetti autorizzati alla raccolta.

ARTICOLO 6: AUTORIZZAZIONI SPECIALI

Le autorizzazioni speciali previste per scopi determinati espressamente dalla legge (studi, mostre, seminari e altre manifestazioni di interesse micologico e naturalistico) sono rilasciate dal Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto, ovvero dall'Ente gestore nel caso in cui il territorio ricada nell'ambito di un parco.

L'atto di autorizzazione individua nominativamente i soggetti che possono procedere alla raccolta dei funghi, indica i periodi in cui deve effettuarsi la raccolta nonché le quantità consentite entro i limiti stabiliti all'articolo 2 della legge.

ARTICOLO 7: DIVIETI DI RACCOLTA

comma 1, lett. b) - Nei parchi nazionali, nelle riserve naturali e nei parchi naturali regionali la raccolta dei funghi è vietata, salvo che nelle aree individuate dallo strumento di pianificazione ambientale, nelle quali l'autorizzazione può essere rilasciata soltanto dall'Ente gestore.

comma 1, lett. c) - La raccolta dei funghi epigei è vietata anche nelle aree specificatamente interdette dalla Giunta regionale, con proprio provvedimento, per motivi selvicolturali, al fine di consentire la rinnovazione nel caso di boschi percorsi da incendio e la tutela e protezione delle piantine nelle zone oggetto di rimboschimento o nelle aree boscate oggetto di rinfoltimento.

ARTICOLO 14: VIOLAZIONI

comma 2 - Nel caso di violazioni accertate nei confronti della legge, la confisca viene effettuata su tutto il materiale raccolto dal contravventore. L'utilizzo da parte degli enti di beneficenza ed assistenza del prodotto confiscato e ad essi consegnato è subordinato al controllo degli Ispettori micologici ovvero di altre competenti strutture operanti presso le Unità Sanitarie Locali.

 

Torna alla sezione Normativa