LEGGE REGIONALE 22 marzo 1999, n. 16
Raccolta e commercio dei funghi
epigei spontanei.
31.3.1999 Bollettino Ufficiale della
Regione Toscana - n. 10
TITOLO I
FINALITA’
Art. 1
(Finalita’)
1. La Regione Toscana, nel
rispetto dei principi fondamentali
stabiliti dalla legge 23
agosto 1993, n. 352 "Norme quadro in
materia di raccolta e
commercializzazione dei funghi epigei
freschi e conservati",
nonche’ dalla legge 6 dicembre 1991, n.
394 "Legge quadro sulle
aree protette" e dalla legge regionale 11
aprile 1995, n. 49
"Norme sui parchi, le riserve e le aree
naturali protette di
interesse locale", disciplina la raccolta e
la commercializzazione dei
funghi epigei spontanei e promuove le
opportune iniziative per la
loro tutela, la loro conservazione e
riproducibilita’ e per
l’informazione dei cittadini.
2. La disciplina di cui alla
presente legge tiene conto del
particolare ruolo delle
Comunita’ montane nella materia ivi
trattata, secondo i principi
di cui alla legge 31 gennaio 1994,
n. 97 "Nuove
disposizioni per le zone montane".
TITOLO II
RACCOLTA DEI FUNGHI
Art. 2
(Autorizzazione alla
raccolta)
1. La raccolta dei funghi
epigei spontanei nel territorio
regionale, non compreso nelle
aree di cui alla L. 394/1991 ed
alla LR 49/1995 nelle quali
e’ regolamentata dai rispettivi
organismi di gestione, e’
consentita previa autorizzazione, nel
rispetto delle specie, tempi
e quantita’ di cui alla presente
legge. I titolari di diritti
personali o reali di godimento sui
fondi praticano la raccolta
negli stessi, senza limitazioni di
quantita’, senza le
autorizzazioni di cui al successivo comma e
nel rispetto delle norme di
cui all’articolo 9 e all’articolo 13.
2. I tipi di autorizzazione
sono:
a) personale;
b) turistica;
c) a fini scientifici.
3. Ai soggetti autorizzati e’
rilasciato un tesserino, conforme
al modello approvato dalla
Giunta regionale entro sessanta giorni
dall’entrata in vigore della
presente legge. Il tesserino deve
essere esibito, a richiesta
del personale preposto alle
operazioni di vigilanza
unitamente ad un documento d’identita’. I
minori possono effettuare la
raccolta solo se accompagnati da
persona munita di
autorizzazione. I funghi raccolti dai minori
concorrono a formare il
quantitativo giornaliero di raccolta
consentito al titolare
dell’autorizzazione.
Art. 3
(Raccolta nelle aree
protette)
1. I regolamenti delle aree
di cui alla L. 394/1991 ed alla LR
49/1995, nel rispetto delle
disposizioni di cui all’articolo 9 ed
all’articolo 13, possono
stabilire limiti quantitativi o divieti
alla raccolta, anche differenziati
per specie e per periodi
temporali, piu’ restrittivi
rispetto a quelli di cui alla
presente legge.
2. Gli enti di gestione,
sentiti i Comuni e le Comunita’ montane,
anche di altre regioni, i cui
territori risultano inclusi, tutti
o in parte, nei limiti delle
aree di cui al comma 1, adottano
appositi regolamenti volti a
favorire la raccolta dei funghi da
parte dei cittadini residenti
nei Comuni stessi.
Art. 4
(Raccolta nei territori
montani)
1. Nei territori classificati
montani, fatto salvo quanto
previsto dall’articolo 11, e’
consentita ai residenti, in
possesso dell’autorizzazione
personale, la raccolta di funghi
epigei spontanei in deroga al
limite quantitativo di tre
chilogrammi stabilito
dall’articolo 5 e fino ad un massimo di sei
chilogrammi giornalieri.
Art. 5
(Autorizzazione personale)
1. L’autorizzazione personale
e’ rilasciata dal Comune ai
residenti maggiorenni.
2. L’autorizzazione personale
e’ valida, per un periodo di uno o
tre anni dalla data del
rilascio, su tutto il territorio
regionale.
3. L’autorizzazione consente
la raccolta dei funghi epigei
spontanei per una quantita’
giornaliera massima di tre
chilogrammi.
Art. 6
(Autorizzazione turistica)
1. L’autorizzazione turistica
e’ rilasciata dal Comune e da
soggetti diversi individuati
dal Comune stesso, ai maggiorenni.
2. L’autorizzazione turistica
e’ valida, limitatamente al
territorio del Comune di
rilascio e a quello dei Comuni
confinanti, per un giorno o
per sette giorni, anche non
consecutivi, fruibili a
scelta del titolare entro l’anno solare
di rilascio. Le date dei
giorni prescelti sono annotate sul
tesserino. da parte del
titolare, prima dell’inizio della
raccolta.
3. L’autorizzazione turistica
consente la raccolta dei funghi
epigei spontanei per una
quantita’ massima giornaliera di tre
chilogrammi.
4. I Comuni, entro centoventi
giorni dall’entrata in vigore della
presente legge, provvedono ad
individuare i soggetti di cui al
comma 1.
Art. 7
(Autorizzazione per fini
scientifici)
1. L’autorizzazione per fini
scientifici e’ rilasciata, dietro
formale richiesta, dalla
Regione e, per i territori di loro
competenza, dagli enti
gestori dei parchi nazionali e regionali,
a soggetti, privati o
pubblici, aventi tra i propri scopi la
ricerca scientifica, lo
studio e’ la sperimentazione nel settore
agro-forestale e/o
micologico.
2. La richiesta deve
specificare gli obiettivi e la durata della
ricerca, l’ambito
territoriale interessato, il personale addetto,
le specie, le quantita’ ed il
periodo della raccolta. Tali
elementi devono risultare
nell’autorizzazione.
Art. 8
(Importi delle
autorizzazioni)
1. L’importo delle
autorizzazioni per la raccolta dei funghi
epigei spontanei, ad
eccezione di quelle per fini scientifici che
sono gratuite, e’ determinato
in:
a) Lire 50.000, pari a Euro
25,82
per le autorizzazioni
personali
annuali;
b) Lire 120.000, pari a Euro
61,97
per le autorizzazioni
personali
triennali;
c) Lire 7.000, pari a Euro
3,62
per le autorizzazioni
turistiche
giornaliere;
d) Lire 35.000, pari a Euro
18,08
per le autorizzazioni
turistiche
plurigiornaliere;
2. Gli importi delle
autorizzazioni personali sono ridotti del
cinquanta per cento per i
residenti nei territori classificati
montani.
3. Il Consiglio regionale, su
proposta della Giunta, con atto
deliberativo, puo’ modificare
gli importi di cui al comma 1.
Art. 9
(Modalita’ di raccolta)
1. La raccolta dei funghi
epigei spontanei e’ consentita nei
boschi e nei terreni non
coltivati nei quali sia consentito
l’accesso e non sia, in alcun
modo, riservata la raccolta dei
funghi stessi. Puo’ essere
esercitata solo nelle ore diurne, da
un’ora prima del sorgere del
sole fino ad un’ora dopo il
tramonto.
2. Nella raccolta e’ vietato
l’uso di rastrelli, uncini o altri
mezzi che possono danneggiare
lo strato umifero del terreno, il
micelio fungino o l’apparato
radicale della vegetazione.
3. I funghi raccolti devono
essere riposti in contenitori rigidi
od a rete, aerati ed idonei a
garantire la diffusione delle
spore. E’ vietato l’uso di
sacchetti o buste in plastica.
4. Se la raccolta consiste in
un unico esemplare o in un solo
cespo di funghi concresciuti,
i limiti giornalieri di cui alla
presente legge possono essere
superati.
Art. 10
(Convenzioni con Enti locali
delle regioni confinanti)
1. Le Comunita’ montane il
cui territorio confini con quello di
altre regioni possono
sottoscrivere, con gli enti confinanti
delle altre regioni, apposite
convenzioni volte a favorire
reciprocamente la raccolta e
la commercializzazione dei funghi da
parte dei cittadini residenti
nei rispettivi territori.
Art. 11
(Raccolta riservata)
1. I coltivatori diretti a
qualunque titolo e tutti coloro che
hanno in gestione propria
l’uso del bosco, compresi gli utenti
dei beni di uso civico e di
proprieta’ collettive, nonche’ i soci
di cooperative
agricolo-forestali, residenti nei territori
classificati montani ed in
possesso dell’attestato di idoneita’
al riconoscimento delle
specie fungine di cui all’articolo 20,
possono chiedere alla
Provincia o alla Comunita’ montana,
l’autorizzazione alla
costituzione di aree, delimitate da
apposite tabelle, nelle quali
e’ a loro riservata, in via
esclusiva, nel rispetto delle
norme di cui all’articolo 9 e
all’articolo 13 e senza
limitazioni quantitative, la raccolta a
fini economici, secondo
quanto disposto dai regolamenti locali
cui all’articolo 15. La
richiesta puo’ interessare terreni del
patrimonio agricolo-forestale
regionale in concessione ai sensi
dell’articolo 5 della legge
regionale 4 settembre 1976, n. 64
"Disciplina del
patrimonio agricolo-forestale regionale.
Programmazione e delega delle
funzioni in materia e successive
modificazioni.
2. La richiesta di
autorizzazione e’ corredata da un piano di
condizione atto a garantire
la protezione e la capacita’ di
autorigenerazione
dell’ecosistema.
3. L’autorizzazione alla
costituzione di aree di raccolta
riservata ha validita’ di
cinque anni e puo’ essere rinnovata
dietro richiesta da inviarsi
almeno sei mesi prima della sua
scadenza.
4. Le autorizzazioni di cui
al presente articolo decadono per il
venir meno dei requisiti e
delle condizioni in base alle quali
sono state rilasciate.
5. In caso di violazione
delle disposizioni contenute nei
regolamenti locali di cui
all’articolo 15, l’autorizzazione viene
ritirata e al titolare non
potra’ essere, rilasciata una nuova
autorizzazione, per gli stessi
o per altri terreni, prima che
siano trascorsi tre anni
dall’adozione del provvedimento di
ritiro.
Art. 12
(Raccolta a pagamento)
1. I coltivatori diretti, gli
utenti dei beni di uso civico e di
proprieta’ collettive, i soci
di cooperative agricolo-forestali
ed i soggetti di cui alla
legge regionale 22 aprile 1998, n. 23
"Misure di aiuto per
favorire l’accesso dei giovani alle
attivita’ agricole, di
servizio per l’agricoltura e di sviluppo
al territorio rurale"
possono chiedere in concessione, ai sensi
dell’articolo 5 della LR
64/1976 e successive modificazioni,
terreni del patrimonio
agricolo-forestale regionale per la
realizzazione di aree di
raccolta a pagamento, delimitate, a
spese dei richiedenti, da
apposite tabelle.
2. Le aree richieste in
concessione devono far parte di un unico
corpo, devono avere
superficie complessiva pari o superiore a 50
ettari e devono essere
ricomprese nell’ambito della percentuale
di territorio prevista dai
regolamenti di cui all’articolo 15.
3. Aree di raccolta a
pagamento possono essere istituite anche su
fondi privati; di tale
istituzione e’ data comunicazione alla
Provincia o alla Comunita’
montana territorialmente competente.
4. La raccolta dei funghi
nelle aree di raccolta a pagamento di
cui al presente articolo non
e’ soggetta alle autorizzazioni di
cui all’articolo 2 e deve
svolgersi nel rispetto delle norme di
cui all’articolo 9 e
all’articolo 13.
5. Le autorizzazioni alla
costituzione di aree di raccolta a
pagamento sono soggette alle
norme di cui all’articolo 11, commi
2, 3, 4 e 5.
Art. 13
(Divieti)
1. Fatto salvo il caso di
esemplari concresciuti in cui almeno un
individuo supera le
dimensioni minime sottoindicate e’ vietata la
raccolta e
commercializzazione, per le specie di seguito
elencate, di esemplari con
dimensione minima del cappello
inferiore a:
a) cm 4 per il gruppo
Boletus;
b) cm 3 per l’Hygrophorus
marzuolus (dormiente) e per la Calocybe
gambosa [= Tricholoma
georgii](prugnolo).
2. E’ vietata la raccolta e
commercializzazione dell’Amanita
cesarea allo stato di ovolo
chiuso, cioe’ con le lamelle non
visibili e non esposte
all’aria.
3. E’ vietata la distruzione
o il danneggiamento dei carpofori
fungini di qualsiasi specie.
4. La raccolta dei funghi
epigei spontanei e’ vietata:
a) nelle riserve naturali
integrali;
b) nelle aree,
specificatamente individuate e tabellate dai
relativi organismi di
gestione, ricadenti in parchi nazionali,
in parchi regionali, in
riserve naturali e in oasi di
protezione;
c) in altre aree,
adeguatamente tabellate, di particolare valore
naturalistico e scientifico,
individuate dalla Regione, dalle
Province, dalle Comunita’
montane e nelle aree
specificatamente interdette
dagli stessi Enti per motivi
selvicolturali;
d) dal 1 aprile al 31 agosto,
su specifica segnalazione dei
soggetti gestori attuata con
idonee tabellazioni, nelle zone
di ripopolamento e cattura
dei centri di produzione della
selvaggina e delle aziende
faunistico-venatorie.
5. La raccolta e’ inoltre
vietata nei giardini e nei terreni di
pertinenza degli immobili ad
uso abitativo adiacenti agli
immobili stessi, salvo che ai
proprietari o possessori. La
pertinenza degli immobili ad
uso abitativo, ove non evidente, e’
stabilita nella misura
massima di metri cento dagli stessi.
6. La raccolta e’ infine
vietata: nelle aree a verde pubblico,
per una distanza di metri
venti dal margine della carreggiata
delle strade classificate ai
sensi dell’articolo 2 del Decreto
Legislativo 30 aprile 1992,
n. 285 "Nuovo codice della strada"
con l’eccezione delle strade
vicinali ed altresi’ nelle aree a
discarica, ancorche’
dismesse, e nelle aree industriali.
7. Nelle aree boscate e’
vietato rimuovere e asportare la
lettiera e lo strato umifero
del terreno, fatte salve le esigenze
di coltura, di
regolamentazione delle acque, di costruzione e
manutenzione delle strade e
di altre opere autorizzate e fermo
restando l’obbligo di
ripristino dello stato dei luoghi.
Art. 14
(Ulteriori divieti)
1. Per motivi di salvaguardia
dell’ecosistema, anche a causa di
eventi climatici eccezionali,
la Giunta regionale puo’ vietare,
con provvedimento motivato,
la raccolta di funghi epigei
spontanei in aree
circoscritte e per periodi definiti e continui,
sentito il parere o su
richiesta delle Province, delle Comunita’
montane e dei Comuni
competenti per territorio.
2. Con le stesse modalita’ la
Giunta regionale puo’ inoltre
disporre il divieto di
raccolta per specie definite, rare o a
rischio di estinzione.
Art. 15
(Regolamenti locali)
1. Al fine di salvaguardare
le risorse del territorio le Province
e, per i territori di loro
competenza, le Comunita’ montane,
sentiti i Comuni e le
organizzazioni professionali agricole,
predispongono, entro
centoventi giorni dalla entrata in vigore
della presente legge,
appositi regolamenti.
2. I regolamenti:
a) definiscono i programmi per
il miglioramento e la salvaguardia
dell’ambiente naturale, ne
stabiliscono le modalita’ di
attuazione e gli ambiti
territoriali di applicazione con
particolare riguardo alle
aree costituite ai sensi
dell’articolo 11 e
dell’articolo 12;
b) definiscono, nel limite
complessivo del quindici per cento
della superficie del
patrimonio agricolo-forestale regionale
di competenza, le superfici
massime complessive che possono
essere oggetto di concessioni
per la costituzione di aree per
la raccolta riservata a fini
economici e la raccolta a
pagamento;
c) stabiliscono le modalita’
di tabellazione e di gestione delle
aree di raccolta a pagamento
istituite sui terreni del
patrimonio agricolo forestale
dati in concessione e delle aree
di raccolta riservata di cui
agli articoli 11 e 12.
3. I regolamenti di cui al
comma 1 sono inviati alla Giunta
regionale perche’ vengano
pubblicati sul Bollettino Ufficiale
della Regione Toscana. Le
Province e le Comunita’ montane
provvedono alla piu’ ampia
pubblicizzazione dei regolamenti con
le modalita’ di cui
all’articolo 17, comma 1 della presente
legge.
Art. 16
(Dati informativi sulle
autorizzazioni)
1. Al fine di consentire una
migliore gestione della risorsa,
anche in funzione del governo
del territorio, i Comuni, entro il
31 gennaio di ogni anno
inviano alle Province e alle Comunita’
montane rispettivamente
competenti per territorio, il riepilogo
delle autorizzazioni
rilasciate nel corso dell’anno precedente.
Le Provincie e le Comunita’
montane inviano tali riepiloghi alla
Giunta regionale entro la
fine di marzo di ogni anno.
Art. 17
(Informazione)
1. La Regione, le Province,
le Comunita’ montane, i Comuni, gli
Enti di gestione dei parchi e
gli Ispettorati micologici di cui
all’articolo 19, con la
collaborazione delle associazioni
micologiche, cooperano al
fine di garantire la massima
informazione ai cittadini
sulla normativa e sulla
regolamentazione della
raccolta e commercializzazione dei funghi
epigei, sulle sedi di
rilascio delle autorizzazioni anche
attraverso inserzioni sulla
stampa locale e nazionale, annunci
radiotelevisivi, manifesti e
opuscoli.
2. La Regione Toscana
promuove l’informazione dei raccoglitori
anche attraverso
pubblicazioni riguardanti gli aspetti normativi,
igienico-tossicologici e la
tutela dell’ambiente in rapporto allo
sviluppo dei funghi epigei.
Titolo III
COMMERCIALIZZAZIONE DEI
FUNGHI
Art. 18
(Requisiti e condizioni per
la commercializzazione)
1. I funghi epigei spontanei
freschi, per essere posti in
commercio, devono essere:
a) suddivisi per specie;
b) contenuti in cassette od
altri imballaggi tali da consentite
una sufficiente aerazione;
c) disposti in singolo strato
e non pressati;
d) integri, al fine di
conservare tutte le caratteristiche
morfologiche che ne
consentono la sicura determinazione della
specie;
e) freschi, sani, in buono
stato di conservazione e non invasi da
muffe e parassiti;
2. E’ ammessa esclusivamente
la vendita di funghi epigei
spontanei freschi inclusi
nell’elenco delle specie di cui
all’allegato 1 del decreto
Presidente della Repubblica 14 luglio
1995, n. 376
"Regolamento concernente la disciplina della
raccolta e della
commercializzazione dei funghi epigei freschi e
conservati" e successive
modificazione ed integrazioni, o
appartenenti ad altre specie
commestibili riconosciute idonee
alla commercializzazione in
ambito locale dalla Giunta regionale
con apposito atto
deliberativo, ai sensi dell’articolo 4, comma
2, del citato decreto.
Art. 19
(Ispettorati micologici)
1. Ciascuna Azienda USL,
all’interno del Dipartimento della
Prevenzione, istituisce un
unico Ispettorato micologico che si
articola in uno o piu’ centri
di controllo micologico pubblico a
livello aziendale.
2. Le Aziende USL provvedono
allo svolgimento dei compiti di cui
al comma 5 con proprio
personale e senza aggravio di spesa per il
loro bilancio.
3. Il personale di cui al
comma 2, per svolgere le funzioni
previste dal comma 5, deve
essere in possesso dell’attestato di
micologo rilasciato ai sensi
del decreto Ministro della Sanita’
29 novembre 1996, n. 686
"Regolamento concernente criteri e
modalita’ per il rilascio
dell’attestato di micologo".
4. La Azienda USL rilascia
apposito tesserino di riconoscimento
ai micologi degli
Ispettorati.
5. I compiti dell’Ispettorato
micologico sono i seguenti:
a) rilascio delle
certificazioni previste dall’articolo 3 del DPR
376/1995;
b) organizzazione dei corsi,
a frequenza facoltativa, per la
preparazione all’esame per il
conseguimento dell’attestato di
idoneita’ alla
identificazione delle specie fungine di cui al
successivo articolo 20; le
modalita’ ed i programmi per
l’organizzazione di tali
corsi sono definiti dalla Giunta
regionale con apposito atto
deliberativo;
c) svolgimento degli esami
per il rilascio degli attestati di
idoneita’ alla
identificazione delle specie fungine;
d) consulenza micologica
gratuita alla cittadinanza per il
riconoscimento dei funghi
raccolti, ai fini della
commestibilita’, secondo
modalita’ stabilite dall’Ispettorato;
e) certificazioni a pagamento
con tariffario regionale,
rilasciate su richiesta, a
scopo commerciale, sulle quali
viene identificata la specie
fungina e la relativa
commestibilita’, con le
modalita’ stabilite dalla Giunta
regionale con apposito atto
deliberativo;
f) collaborazione con le
strutture sanitarie per la consulenza
relativa alla individuazione
di specie fungine in caso di
intossicazione da funghi.
Art. 20
(Idoneita’ alla
identificazione dei funghi)
1. L’attestato di idoneita’
alla identificazione delle specie
fungine di cui al comma 2
dell’articolo 2 del DPR 376/1995 e’
rilasciato ai maggiorenni
dall’Azienda USL in cui e’ ubicato il
Comune di residenza del
richiedente. In detto attestato, che e’
rilasciato, secondo le
modalita’ previste con apposito atto della
Giunta regionale, sono
elencati i generi e/o le specie di funghi
epigei spontanei per le quali
e’ concessa l’idoneita’.
2. Ai fini del rilascio
dell’attestato i Direttori Generali delle
Aziende USL nominano apposite
commissioni esaminatrici formate
da:
a) due micologi segnalati
dall’Ispettorato micologico
dell’Azienda USL di cui uno
con funzioni di presidente;
b) un operatore di vigilanza
dell’Azienda USL;
c) un dipendente dell’Azienda
USL con funzioni di segretario.
3. Il candidato che non viene
riconosciuto idoneo non puo’
sostenere un ulteriore esame
prima che siano trascorsi sei mesi e
comunque solo dopo aver
frequentato uno dei corsi organizzati
dall’Azienda USL.
Art. 21
(Autorizzazione al commercio
dei funghi epigei spontanei)
1. La vendita dei funghi
epigei spontanei freschi, o secchi sfusi
appartenenti alla specie
Boletus edulis, compresa quella
effettuata dai titolari delle
autorizzazioni di cui alla legge 9
febbraio 1963 n. 59
"Norme per la vendita al pubblico in sede
stabile dei prodotti agricoli
da parte degli agricoltori
produttori diretti", e’
soggetta a specifica autorizzazione
comunale secondo quanto
previsto dal DPR 376/1995.
2. La vendita dei funghi
epigei spontanei freschi destinati al
dettaglio e’ consentita
previa certificazione di avvenuto
controllo ai sensi
dell’articolo 3 dello stesso DPR 376/1995 da
parte dell’Ispettorato
micologico dell’Azienda USL, che verifica
a sondaggio, con le modalita’
indicate dalla Giunta regionale con
apposito atto deliberativo,
da adottare entro centottanta giorni
dall’entrata in vigore della
presente legge.
3. L’autorizzazione di cui al
comma 1 e’ rilasciata al titolare
dell’attivita’, e in essa
deve essere specificato il nome della
persona o delle persone in
possesso dell’attestato di idoneita’
al riconoscimento delle
specie fungine, di cui all’articolo 20, o
dell’attestato di micologo di
cui al DM 686/1996.
4. L’autorizzazione al
commercio ha validita’ finche’ almeno uno
dei soggetti in possesso
dell’idoneita’ di cui al comma
precedente, o dell’attestato
di micologo di cui al DM 686/1996 e
in essa indicati, continua ad
esercitare tale attivita’; la
cessazione dell’attivita’ ed
ogni altra variazione devono essere
comunicate, a cura del
titolare ed entro trenta giorni, al Comune
competente.
5. Gli esercizi che
commercializzano esclusivamente funghi in
confezioni non manomissibili,
singolarmente certificate da un
micologo, e che rechino in
etichetta il riferimento della
certificazione di cui al
comma 2, non necessitano
dell’autorizzazione di cui al
comma 1. Non e’ ammesso il
frazionamento di tali
confezioni.
6. Il commercio dei funghi
epigei spontanei puo’ effettuarsi in
sede fissa o in forma
ambulante; nel caso in cui il commercio
venga effettuato in forma
ambulante, questa deve essere svolta in
apposite aree preventivamente
identificate ed indicate dai Comuni
nei giorni e con gli orari
dagli stessi definiti.
7. Le modalita’ di
presentazione delle domande dirette ad
ottenere l’autorizzazione di
cui al comma 1 sono definite con
apposito atto, da adottare
entro centottanta giorni dall’entrata
in vigore della presente
legge, dalla Giunta regionale.
8. Al fine di consentire una
piu’ efficace funzione di vigilanza,
i Comuni, entro il 31 marzo
di ogni anno, inviano al Dipartimento
della Prevenzione
dell’Azienda USL territorialmente competente,
l’elenco aggiornato delle
autorizzazioni rilasciate nell’anno
precedente.
Art. 22
(Somministrazione e
preparazione di alimenti a base di funghi)
1. Per la preparazione di
alimenti con funghi epigei freschi
spontanei e coltivati, secchi
o altrimenti lavorati, gli esercizi
di somministrazione e
preparazione dei medesimi utilizzano
esclusivamente le specie
indicate negli allegati del DPR 376/1995
e successive modifiche ed
integrazioni.
2. Gli esercizi di cui al
precedente comma, il cui titolare, o
suo delegato, non sia in
possesso dell’attestato di idoneita’
alla identificazione delle
specie fungine di cui all’articolo 20,
o dell’attestato di micologo
di cui al DM 686/1996, devono
approvvigionarsi
esclusivamente da ditte autorizzate ai sensi
dell’articolo 21 della
presente legge o comunque utilizzare
prodotti certificati da un
micologo di cui al DM 686/1996.
TITOLO IV
VIGILANZA
Art. 23
(Accertamento delle
infrazioni)
1. Sono incaricati
dell’accertamento e della contestazione delle
infrazioni alla presente
legge, secondo le norme vigenti e le
rispettive competenze, gli
agenti del Corpo forestale dello
Stato, i nuclei
antisofisticazioni e sanita’ dell’Arma dei
carabinieri, le guardie
venatorie provinciali, gli organi di
polizia urbana e rurale, le
aziende USL, le guardie addette ai
parchi nazionali e regionali,
gli agenti e gli ufficiali di
polizia giudiziaria, le
guardie volontarie di cui all’articolo 22
terzo comma della legge
regionale 8 novembre 1982 n. 82
"Normativa per
disciplinare la raccolta dei prodotti del
sottobosco e per la
salvaguardia dell’ambiente naturale", le
guardie ambientali volontarie
di cui alla legge regionale 23
gennaio 1998 n. 7
"Istituzione del servizio volontario di
vigilanza ambientale".
2. Fermi restando i poteri di
accertamento previsti dall’articolo
13, primo comma, della legge
24 novembre 1981 n. 689 "Modifiche
al sistema penale", i
soggetti incaricati dell’accertamento delle
infrazioni alla presente
legge possono chiedere l’esibizione
delle autorizzazioni previste
dalla presente legge.
Art. 24
(Procedimento sanzionatorio)
1. Il Comune nel cui
territorio e’ stata commessa l’infrazione e’
competente alla irrogazione
delle sanzioni amministrative
previste dalla presente legge
ed all’introitamento delle somme
riscosse per le violazioni
alle disposizioni di cui al titolo II;
la Regione e’ competente
all’irrogazione delle sanzioni per la
violazione delle disposizioni
di cui al titolo III.
2. Per l’accertamento e la
contestazione delle infrazioni si
osservano le disposizioni
della L. 689/1981 e della legge
regionale 12 novembre 1993 n.
85 "Disposizioni per l’applicazione
delle sanzioni amministrative
pecuniarie".
3. Gli agenti incaricati
della vigilanza procedono al sequestro
dei funghi epigei spontanei
detenuti in violazione delle
disposizioni della presente
legge.
4. Il Comune dispone sempre,
con l’ordinanza ingiuntiva di
pagamento, la confisca dei
funghi epigei spontanei sequestrati.
5. Il Comune provvede a
distruggere i funghi confiscati,
redigendo apposito verbale.
Art. 25
(Sanzioni amministrative)
1. Per la violazione delle
disposizioni di cui al Titolo II della
presente legge si applicano
le seguenti sanzioni:
a) da Lire 50.000 a Lire
300.000 per chi effettua la raccolta dei
funghi epigei spontanei senza
l’autorizzazione di cui
all’articolo 2 ovvero con
autorizzazione scaduta e per chi
effettua la raccolta nelle
zone di cui all’articolo 11 e
all’articolo 12 senza averne
titolo;
b) da Lire 5.000 a Lire
30.000 per il mancato porto
dell’autorizzazione, purche’
venga esibita entro dieci giorni
dalla contestazione;
c) da Lire 25.000 a Lire
150.000 per la raccolta effettuata oltre
i limiti massimi consentiti;
d) da Lire 50.000 a Lire
300.000 per la violazione delle
disposizioni di cui
all’articolo 9, commi 1 e 2;
e) da Lire 5.000 a Lire
30.000 per la violazione delle
disposizioni di cui
all’articolo 9, comma 3;
f) da Lire 5.000 a Lire
30.000 per ogni esemplare raccolto di
Amanita caesarea allo stato
di ovolo chiuso, di Hygrophorus
marzuolus o Calocybe gambosa
[= Tricholoma georgii] con
diametro del cappello
inferiore a cm 3, di funghi del gruppo
Boletus con un cappello di
diametro inferiore a cm 4, e
comunque con un importo
massimo di Lire 100.000;
g) da Lire 5.000 a Lire
30.000 per la violazione delle
disposizioni di cui
all’articolo 13, comma 3;
h) da Lire 50.000 a Lire
300.000 per l’esercizio della raccolta
nelle aree di cui
all’articolo 13, comma 4, salvo sanzioni
piu’ severe eventualmente
stabilite dagli organi di gestione;
i) da Lire 5.000 a Lire
30.000 per l’esercizio della raccolta
nelle aree di cui
all’articolo 13, commi 5 e 6;
l) da Lire 50.000 a Lit
300.000 per la violazione delle
disposizioni di cui
all’articolo 13, comma 7;
m) da Lire 25.000 a Lire
150.000 per la violazione dei divieti
temporanei di cui
all’articolo 14;
n) da Lire 500.000. a Lire
3.000.000 per la tabellazione di aree
di raccolta riservata a fini
economici o di raccolta a
pagamento, in assenza di
regolare autorizzazione e/o per il
mancato rispetto delle
disposizioni contenute nei regolamenti
di gestione.
2. Per la violazione delle
disposizioni di cui al Titolo III
della presente legge si
applicano le seguenti sanzioni:
a) da Lire 250.000 a Lire
1.500.000 per la violazione delle norme
di cui all’articolo 18, e
all’articolo 21, commi 1, 2, 3, 4 e
5;
b) da Lire 100.000 a Lire
600.000 per la violazione delle
disposizioni di cui all’articolo
21, comma 6;
c) da Lire 250.000 a Lire
1.500.000 per la violazione delle
disposizioni di cui
all’articolo 22.
TITOLO V
NORME FINANZIARIE E FINALI
Art. 26
(Norme finanziarie)
1. I proventi derivanti dal
rilascio delle autorizzazioni
personali alla raccolta sono
incamerati direttamente dai Comuni i
quali trattengono il dieci
per cento delle somme introitate.
Entro il 31 gennaio di ogni
anno i Comuni trasferiscono il
novanta per cento delle somme
riscosse alla Regione che provvede
a ripartire l’ottanta per
cento alle Comunita’ montane e il venti
per cento alle Province.
2. Dette somme vengono
corrisposte per il venticinque per cento
sulla base della superficie
territoriale e per il restante
settantacinque per cento
sulla base della superficie boscata.
3. I proventi derivanti dal
rilascio delle autorizzazioni
turistiche sono incamerati
dai Comuni che le rilasciano.
4. I proventi derivanti dal
rilascio delle autorizzazioni vengono
impiegati, secondo le
finalita’ della presente legge, per
finanziare interventi di
miglioramento dell’ambiente naturale,
per l’attivita’ di vigilanza
ed ogni altra attivita’ connessa con
l’attuazione della presente
legge.
5. Le Province e le Comunita’
montane inviano alla Giunta
regionale, congiuntamente a
quello relativo alle autorizzazioni
rilasciate, un riepilogo
delle somme introitate nell’anno
precedente.
6. Agli oneri derivanti
dall’applicazione della presente legge,
decorrenti dall’anno 1999,
stimati in Lire. 35.000.000, si fa
fronte con le disponibilita’
del Capitolo 24170 che viene
modificato nella declaratoria
come segue "INTERVENTI ATTUAZIONE
NORMATIVA RELATIVA DISCIPLINA
RACCOLTA PRODOTTI SOTTOBOSCO E
SALVAGUARDIA AMBIENTE
NATURALE (LR 8.11.82 N. 82 e LR 22.03.1999
n. 16).
7. Gli oneri derivanti
dall’attuazione della presente legge per
gli anni successivi al 1999
sono determinati e trovano copertura
con la legge di bilancio.
Art. 27
(Norme transitorie)
1. Entro sei mesi
dall’entrata in vigore della presente legge i
Direttori Generali delle
Aziende USL istituiscono gli Ispettorati
micologici.
2. Entro ventiquattro mesi
dall’entrata in vigore della presente
legge tutti gli esercenti
devono essere in possesso della
autorizzazione prevista
all’articolo 21.
3. Gli enti di gestione dei
parchi, delle riserve naturali e
delle aree protette di
interesse locale di cui alla LR 49/1995
adeguano i propri regolamenti
alle norme della presente legge
entro novanta giorni
dall’entrata in vigore della stessa; nel
caso in cui tali regolamenti
non siano stati adottati e fino alla
loro entrata in vigore la
raccolta dei funghi epigei spontanei e’
disciplinata dalla presente
legge.
4. I regolamenti e le
ordinanze adottate da Province, Comunita’
montane e Comuni al fine di
regolamentare la raccolta dei funghi
epigei spontanei cessano di
avere efficacia al momento
dell’entrata in vigore della
presente legge.
5. Le autorizzazioni alla
raccolta dei funghi epigei spontanei
rilasciate, ai sensi della LR
82/1982, dalle Comunita’ montane,
dalle Province e dai Comuni
entro la data di entrata in vigore
della presente legge,
mantengono la loro validita’ e sono
equiparate, a tutti gli
effetti, a quelle corrispondenti previste
dalla presente legge; dette
autorizzazioni decadono, a tutti gli
effetti, trascorsi dodici
mesi dall’entrata in vigore della
presente legge.
6. Entro dodici mesi
dall’entrata in vigore della presente legge,
i titolari di concessioni
rilasciate ai sensi dell’articolo 5
della LR 64/1976 e successive
modificazioni, possono richiedere
l’autorizzazione alla
costituzione di aree di raccolta riservata
a fini economici o di
raccolta a pagamento anche in deroga alle
percentuali stabilite
all’articolo 15.
Art. 28
(Modifiche ed abrogazioni)
1. Nella rubrica del titolo
III della LR 82/1982 sono abrogate le
parole "ed ai
funghi".
2. All’articolo 10, lettera
a), della LR 82/1982 sono abrogate le
parole "i funghi epigei,
siano o no essi commestibili".
3. All’articolo 11, quarto
comma, della LR 82/1982 sono abrogate
le parole "e dei
funghi".
4. All’articolo 23, secondo
comma, della LR 82/1982 sono abrogate
le parole "e a chi pone
in vendita o commercia funghi con
caratteristiche di cui
all’articolo 17 III comma".
5. Sono abrogati gli articoli
16, 17 e 24 della LR 82/1982.
Art. 29
(Norma finale)
1. Per quanto non
espressamente previsto dalla presente legge,
valgono le disposizioni di
cui alla L. 352/1993 ed al DPR
376/1995.