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LEGGE REGIONALE 22 marzo 1999, n. 16

Raccolta e commercio dei funghi epigei spontanei.

31.3.1999 Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - n. 10

TITOLO I

FINALITA’

Art. 1

(Finalita’)

1. La Regione Toscana, nel rispetto dei principi fondamentali

stabiliti dalla legge 23 agosto 1993, n. 352 "Norme quadro in

materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei

freschi e conservati", nonche’ dalla legge 6 dicembre 1991, n.

394 "Legge quadro sulle aree protette" e dalla legge regionale 11

aprile 1995, n. 49 "Norme sui parchi, le riserve e le aree

naturali protette di interesse locale", disciplina la raccolta e

la commercializzazione dei funghi epigei spontanei e promuove le

opportune iniziative per la loro tutela, la loro conservazione e

riproducibilita’ e per l’informazione dei cittadini.

2. La disciplina di cui alla presente legge tiene conto del

particolare ruolo delle Comunita’ montane nella materia ivi

trattata, secondo i principi di cui alla legge 31 gennaio 1994,

n. 97 "Nuove disposizioni per le zone montane".

TITOLO II

RACCOLTA DEI FUNGHI

Art. 2

(Autorizzazione alla raccolta)

1. La raccolta dei funghi epigei spontanei nel territorio

regionale, non compreso nelle aree di cui alla L. 394/1991 ed

alla LR 49/1995 nelle quali e’ regolamentata dai rispettivi

organismi di gestione, e’ consentita previa autorizzazione, nel

rispetto delle specie, tempi e quantita’ di cui alla presente

legge. I titolari di diritti personali o reali di godimento sui

fondi praticano la raccolta negli stessi, senza limitazioni di

quantita’, senza le autorizzazioni di cui al successivo comma e

nel rispetto delle norme di cui all’articolo 9 e all’articolo 13.

2. I tipi di autorizzazione sono:

a) personale;

b) turistica;

c) a fini scientifici.

3. Ai soggetti autorizzati e’ rilasciato un tesserino, conforme

al modello approvato dalla Giunta regionale entro sessanta giorni

dall’entrata in vigore della presente legge. Il tesserino deve

essere esibito, a richiesta del personale preposto alle

operazioni di vigilanza unitamente ad un documento d’identita’. I

minori possono effettuare la raccolta solo se accompagnati da

persona munita di autorizzazione. I funghi raccolti dai minori

concorrono a formare il quantitativo giornaliero di raccolta

consentito al titolare dell’autorizzazione.

Art. 3

(Raccolta nelle aree protette)

1. I regolamenti delle aree di cui alla L. 394/1991 ed alla LR

49/1995, nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 9 ed

all’articolo 13, possono stabilire limiti quantitativi o divieti

alla raccolta, anche differenziati per specie e per periodi

temporali, piu’ restrittivi rispetto a quelli di cui alla

presente legge.

2. Gli enti di gestione, sentiti i Comuni e le Comunita’ montane,

anche di altre regioni, i cui territori risultano inclusi, tutti

o in parte, nei limiti delle aree di cui al comma 1, adottano

appositi regolamenti volti a favorire la raccolta dei funghi da

parte dei cittadini residenti nei Comuni stessi.

Art. 4

(Raccolta nei territori montani)

1. Nei territori classificati montani, fatto salvo quanto

previsto dall’articolo 11, e’ consentita ai residenti, in

possesso dell’autorizzazione personale, la raccolta di funghi

epigei spontanei in deroga al limite quantitativo di tre

chilogrammi stabilito dall’articolo 5 e fino ad un massimo di sei

chilogrammi giornalieri.

Art. 5

(Autorizzazione personale)

1. L’autorizzazione personale e’ rilasciata dal Comune ai

residenti maggiorenni.

2. L’autorizzazione personale e’ valida, per un periodo di uno o

tre anni dalla data del rilascio, su tutto il territorio

regionale.

3. L’autorizzazione consente la raccolta dei funghi epigei

spontanei per una quantita’ giornaliera massima di tre

chilogrammi.

Art. 6

(Autorizzazione turistica)

1. L’autorizzazione turistica e’ rilasciata dal Comune e da

soggetti diversi individuati dal Comune stesso, ai maggiorenni.

2. L’autorizzazione turistica e’ valida, limitatamente al

territorio del Comune di rilascio e a quello dei Comuni

confinanti, per un giorno o per sette giorni, anche non

consecutivi, fruibili a scelta del titolare entro l’anno solare

di rilascio. Le date dei giorni prescelti sono annotate sul

tesserino. da parte del titolare, prima dell’inizio della

raccolta.

3. L’autorizzazione turistica consente la raccolta dei funghi

epigei spontanei per una quantita’ massima giornaliera di tre

chilogrammi.

4. I Comuni, entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della

presente legge, provvedono ad individuare i soggetti di cui al

comma 1.

Art. 7

(Autorizzazione per fini scientifici)

1. L’autorizzazione per fini scientifici e’ rilasciata, dietro

formale richiesta, dalla Regione e, per i territori di loro

competenza, dagli enti gestori dei parchi nazionali e regionali,

a soggetti, privati o pubblici, aventi tra i propri scopi la

ricerca scientifica, lo studio e’ la sperimentazione nel settore

agro-forestale e/o micologico.

2. La richiesta deve specificare gli obiettivi e la durata della

ricerca, l’ambito territoriale interessato, il personale addetto,

le specie, le quantita’ ed il periodo della raccolta. Tali

elementi devono risultare nell’autorizzazione.

Art. 8

(Importi delle autorizzazioni)

1. L’importo delle autorizzazioni per la raccolta dei funghi

epigei spontanei, ad eccezione di quelle per fini scientifici che

sono gratuite, e’ determinato in:

a) Lire 50.000, pari a Euro 25,82

per le autorizzazioni personali

annuali;

b) Lire 120.000, pari a Euro 61,97

per le autorizzazioni personali

triennali;

c) Lire 7.000, pari a Euro 3,62

per le autorizzazioni turistiche

giornaliere;

d) Lire 35.000, pari a Euro 18,08

per le autorizzazioni turistiche

plurigiornaliere;

2. Gli importi delle autorizzazioni personali sono ridotti del

cinquanta per cento per i residenti nei territori classificati

montani.

3. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, con atto

deliberativo, puo’ modificare gli importi di cui al comma 1.

Art. 9

(Modalita’ di raccolta)

1. La raccolta dei funghi epigei spontanei e’ consentita nei

boschi e nei terreni non coltivati nei quali sia consentito

l’accesso e non sia, in alcun modo, riservata la raccolta dei

funghi stessi. Puo’ essere esercitata solo nelle ore diurne, da

un’ora prima del sorgere del sole fino ad un’ora dopo il

tramonto.

2. Nella raccolta e’ vietato l’uso di rastrelli, uncini o altri

mezzi che possono danneggiare lo strato umifero del terreno, il

micelio fungino o l’apparato radicale della vegetazione.

3. I funghi raccolti devono essere riposti in contenitori rigidi

od a rete, aerati ed idonei a garantire la diffusione delle

spore. E’ vietato l’uso di sacchetti o buste in plastica.

4. Se la raccolta consiste in un unico esemplare o in un solo

cespo di funghi concresciuti, i limiti giornalieri di cui alla

presente legge possono essere superati.

Art. 10

(Convenzioni con Enti locali delle regioni confinanti)

1. Le Comunita’ montane il cui territorio confini con quello di

altre regioni possono sottoscrivere, con gli enti confinanti

delle altre regioni, apposite convenzioni volte a favorire

reciprocamente la raccolta e la commercializzazione dei funghi da

parte dei cittadini residenti nei rispettivi territori.

Art. 11

(Raccolta riservata)

1. I coltivatori diretti a qualunque titolo e tutti coloro che

hanno in gestione propria l’uso del bosco, compresi gli utenti

dei beni di uso civico e di proprieta’ collettive, nonche’ i soci

di cooperative agricolo-forestali, residenti nei territori

classificati montani ed in possesso dell’attestato di idoneita’

al riconoscimento delle specie fungine di cui all’articolo 20,

possono chiedere alla Provincia o alla Comunita’ montana,

l’autorizzazione alla costituzione di aree, delimitate da

apposite tabelle, nelle quali e’ a loro riservata, in via

esclusiva, nel rispetto delle norme di cui all’articolo 9 e

all’articolo 13 e senza limitazioni quantitative, la raccolta a

fini economici, secondo quanto disposto dai regolamenti locali

cui all’articolo 15. La richiesta puo’ interessare terreni del

patrimonio agricolo-forestale regionale in concessione ai sensi

dell’articolo 5 della legge regionale 4 settembre 1976, n. 64

"Disciplina del patrimonio agricolo-forestale regionale.

Programmazione e delega delle funzioni in materia e successive

modificazioni.

2. La richiesta di autorizzazione e’ corredata da un piano di

condizione atto a garantire la protezione e la capacita’ di

autorigenerazione dell’ecosistema.

3. L’autorizzazione alla costituzione di aree di raccolta

riservata ha validita’ di cinque anni e puo’ essere rinnovata

dietro richiesta da inviarsi almeno sei mesi prima della sua

scadenza.

4. Le autorizzazioni di cui al presente articolo decadono per il

venir meno dei requisiti e delle condizioni in base alle quali

sono state rilasciate.

5. In caso di violazione delle disposizioni contenute nei

regolamenti locali di cui all’articolo 15, l’autorizzazione viene

ritirata e al titolare non potra’ essere, rilasciata una nuova

autorizzazione, per gli stessi o per altri terreni, prima che

siano trascorsi tre anni dall’adozione del provvedimento di

ritiro.

Art. 12

(Raccolta a pagamento)

1. I coltivatori diretti, gli utenti dei beni di uso civico e di

proprieta’ collettive, i soci di cooperative agricolo-forestali

ed i soggetti di cui alla legge regionale 22 aprile 1998, n. 23

"Misure di aiuto per favorire l’accesso dei giovani alle

attivita’ agricole, di servizio per l’agricoltura e di sviluppo

al territorio rurale" possono chiedere in concessione, ai sensi

dell’articolo 5 della LR 64/1976 e successive modificazioni,

terreni del patrimonio agricolo-forestale regionale per la

realizzazione di aree di raccolta a pagamento, delimitate, a

spese dei richiedenti, da apposite tabelle.

2. Le aree richieste in concessione devono far parte di un unico

corpo, devono avere superficie complessiva pari o superiore a 50

ettari e devono essere ricomprese nell’ambito della percentuale

di territorio prevista dai regolamenti di cui all’articolo 15.

3. Aree di raccolta a pagamento possono essere istituite anche su

fondi privati; di tale istituzione e’ data comunicazione alla

Provincia o alla Comunita’ montana territorialmente competente.

4. La raccolta dei funghi nelle aree di raccolta a pagamento di

cui al presente articolo non e’ soggetta alle autorizzazioni di

cui all’articolo 2 e deve svolgersi nel rispetto delle norme di

cui all’articolo 9 e all’articolo 13.

5. Le autorizzazioni alla costituzione di aree di raccolta a

pagamento sono soggette alle norme di cui all’articolo 11, commi

2, 3, 4 e 5.

Art. 13

(Divieti)

1. Fatto salvo il caso di esemplari concresciuti in cui almeno un

individuo supera le dimensioni minime sottoindicate e’ vietata la

raccolta e commercializzazione, per le specie di seguito

elencate, di esemplari con dimensione minima del cappello

inferiore a:

a) cm 4 per il gruppo Boletus;

b) cm 3 per l’Hygrophorus marzuolus (dormiente) e per la Calocybe

gambosa [= Tricholoma georgii](prugnolo).

2. E’ vietata la raccolta e commercializzazione dell’Amanita

cesarea allo stato di ovolo chiuso, cioe’ con le lamelle non

visibili e non esposte all’aria.

3. E’ vietata la distruzione o il danneggiamento dei carpofori

fungini di qualsiasi specie.

4. La raccolta dei funghi epigei spontanei e’ vietata:

a) nelle riserve naturali integrali;

b) nelle aree, specificatamente individuate e tabellate dai

relativi organismi di gestione, ricadenti in parchi nazionali,

in parchi regionali, in riserve naturali e in oasi di

protezione;

c) in altre aree, adeguatamente tabellate, di particolare valore

naturalistico e scientifico, individuate dalla Regione, dalle

Province, dalle Comunita’ montane e nelle aree

specificatamente interdette dagli stessi Enti per motivi

selvicolturali;

d) dal 1 aprile al 31 agosto, su specifica segnalazione dei

soggetti gestori attuata con idonee tabellazioni, nelle zone

di ripopolamento e cattura dei centri di produzione della

selvaggina e delle aziende faunistico-venatorie.

5. La raccolta e’ inoltre vietata nei giardini e nei terreni di

pertinenza degli immobili ad uso abitativo adiacenti agli

immobili stessi, salvo che ai proprietari o possessori. La

pertinenza degli immobili ad uso abitativo, ove non evidente, e’

stabilita nella misura massima di metri cento dagli stessi.

6. La raccolta e’ infine vietata: nelle aree a verde pubblico,

per una distanza di metri venti dal margine della carreggiata

delle strade classificate ai sensi dell’articolo 2 del Decreto

Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice della strada"

con l’eccezione delle strade vicinali ed altresi’ nelle aree a

discarica, ancorche’ dismesse, e nelle aree industriali.

7. Nelle aree boscate e’ vietato rimuovere e asportare la

lettiera e lo strato umifero del terreno, fatte salve le esigenze

di coltura, di regolamentazione delle acque, di costruzione e

manutenzione delle strade e di altre opere autorizzate e fermo

restando l’obbligo di ripristino dello stato dei luoghi.

Art. 14

(Ulteriori divieti)

1. Per motivi di salvaguardia dell’ecosistema, anche a causa di

eventi climatici eccezionali, la Giunta regionale puo’ vietare,

con provvedimento motivato, la raccolta di funghi epigei

spontanei in aree circoscritte e per periodi definiti e continui,

sentito il parere o su richiesta delle Province, delle Comunita’

montane e dei Comuni competenti per territorio.

2. Con le stesse modalita’ la Giunta regionale puo’ inoltre

disporre il divieto di raccolta per specie definite, rare o a

rischio di estinzione.

Art. 15

(Regolamenti locali)

1. Al fine di salvaguardare le risorse del territorio le Province

e, per i territori di loro competenza, le Comunita’ montane,

sentiti i Comuni e le organizzazioni professionali agricole,

predispongono, entro centoventi giorni dalla entrata in vigore

della presente legge, appositi regolamenti.

2. I regolamenti:

a) definiscono i programmi per il miglioramento e la salvaguardia

dell’ambiente naturale, ne stabiliscono le modalita’ di

attuazione e gli ambiti territoriali di applicazione con

particolare riguardo alle aree costituite ai sensi

dell’articolo 11 e dell’articolo 12;

b) definiscono, nel limite complessivo del quindici per cento

della superficie del patrimonio agricolo-forestale regionale

di competenza, le superfici massime complessive che possono

essere oggetto di concessioni per la costituzione di aree per

la raccolta riservata a fini economici e la raccolta a

pagamento;

c) stabiliscono le modalita’ di tabellazione e di gestione delle

aree di raccolta a pagamento istituite sui terreni del

patrimonio agricolo forestale dati in concessione e delle aree

di raccolta riservata di cui agli articoli 11 e 12.

3. I regolamenti di cui al comma 1 sono inviati alla Giunta

regionale perche’ vengano pubblicati sul Bollettino Ufficiale

della Regione Toscana. Le Province e le Comunita’ montane

provvedono alla piu’ ampia pubblicizzazione dei regolamenti con

le modalita’ di cui all’articolo 17, comma 1 della presente

legge.

Art. 16

(Dati informativi sulle autorizzazioni)

1. Al fine di consentire una migliore gestione della risorsa,

anche in funzione del governo del territorio, i Comuni, entro il

31 gennaio di ogni anno inviano alle Province e alle Comunita’

montane rispettivamente competenti per territorio, il riepilogo

delle autorizzazioni rilasciate nel corso dell’anno precedente.

Le Provincie e le Comunita’ montane inviano tali riepiloghi alla

Giunta regionale entro la fine di marzo di ogni anno.

Art. 17

(Informazione)

1. La Regione, le Province, le Comunita’ montane, i Comuni, gli

Enti di gestione dei parchi e gli Ispettorati micologici di cui

all’articolo 19, con la collaborazione delle associazioni

micologiche, cooperano al fine di garantire la massima

informazione ai cittadini sulla normativa e sulla

regolamentazione della raccolta e commercializzazione dei funghi

epigei, sulle sedi di rilascio delle autorizzazioni anche

attraverso inserzioni sulla stampa locale e nazionale, annunci

radiotelevisivi, manifesti e opuscoli.

2. La Regione Toscana promuove l’informazione dei raccoglitori

anche attraverso pubblicazioni riguardanti gli aspetti normativi,

igienico-tossicologici e la tutela dell’ambiente in rapporto allo

sviluppo dei funghi epigei.

Titolo III

COMMERCIALIZZAZIONE DEI FUNGHI

Art. 18

(Requisiti e condizioni per la commercializzazione)

1. I funghi epigei spontanei freschi, per essere posti in

commercio, devono essere:

a) suddivisi per specie;

b) contenuti in cassette od altri imballaggi tali da consentite

una sufficiente aerazione;

c) disposti in singolo strato e non pressati;

d) integri, al fine di conservare tutte le caratteristiche

morfologiche che ne consentono la sicura determinazione della

specie;

e) freschi, sani, in buono stato di conservazione e non invasi da

muffe e parassiti;

2. E’ ammessa esclusivamente la vendita di funghi epigei

spontanei freschi inclusi nell’elenco delle specie di cui

all’allegato 1 del decreto Presidente della Repubblica 14 luglio

1995, n. 376 "Regolamento concernente la disciplina della

raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei freschi e

conservati" e successive modificazione ed integrazioni, o

appartenenti ad altre specie commestibili riconosciute idonee

alla commercializzazione in ambito locale dalla Giunta regionale

con apposito atto deliberativo, ai sensi dell’articolo 4, comma

2, del citato decreto.

Art. 19

(Ispettorati micologici)

1. Ciascuna Azienda USL, all’interno del Dipartimento della

Prevenzione, istituisce un unico Ispettorato micologico che si

articola in uno o piu’ centri di controllo micologico pubblico a

livello aziendale.

2. Le Aziende USL provvedono allo svolgimento dei compiti di cui

al comma 5 con proprio personale e senza aggravio di spesa per il

loro bilancio.

3. Il personale di cui al comma 2, per svolgere le funzioni

previste dal comma 5, deve essere in possesso dell’attestato di

micologo rilasciato ai sensi del decreto Ministro della Sanita’

29 novembre 1996, n. 686 "Regolamento concernente criteri e

modalita’ per il rilascio dell’attestato di micologo".

4. La Azienda USL rilascia apposito tesserino di riconoscimento

ai micologi degli Ispettorati.

5. I compiti dell’Ispettorato micologico sono i seguenti:

a) rilascio delle certificazioni previste dall’articolo 3 del DPR

376/1995;

b) organizzazione dei corsi, a frequenza facoltativa, per la

preparazione all’esame per il conseguimento dell’attestato di

idoneita’ alla identificazione delle specie fungine di cui al

successivo articolo 20; le modalita’ ed i programmi per

l’organizzazione di tali corsi sono definiti dalla Giunta

regionale con apposito atto deliberativo;

c) svolgimento degli esami per il rilascio degli attestati di

idoneita’ alla identificazione delle specie fungine;

d) consulenza micologica gratuita alla cittadinanza per il

riconoscimento dei funghi raccolti, ai fini della

commestibilita’, secondo modalita’ stabilite dall’Ispettorato;

e) certificazioni a pagamento con tariffario regionale,

rilasciate su richiesta, a scopo commerciale, sulle quali

viene identificata la specie fungina e la relativa

commestibilita’, con le modalita’ stabilite dalla Giunta

regionale con apposito atto deliberativo;

f) collaborazione con le strutture sanitarie per la consulenza

relativa alla individuazione di specie fungine in caso di

intossicazione da funghi.

Art. 20

(Idoneita’ alla identificazione dei funghi)

1. L’attestato di idoneita’ alla identificazione delle specie

fungine di cui al comma 2 dell’articolo 2 del DPR 376/1995 e’

rilasciato ai maggiorenni dall’Azienda USL in cui e’ ubicato il

Comune di residenza del richiedente. In detto attestato, che e’

rilasciato, secondo le modalita’ previste con apposito atto della

Giunta regionale, sono elencati i generi e/o le specie di funghi

epigei spontanei per le quali e’ concessa l’idoneita’.

2. Ai fini del rilascio dell’attestato i Direttori Generali delle

Aziende USL nominano apposite commissioni esaminatrici formate

da:

a) due micologi segnalati dall’Ispettorato micologico

dell’Azienda USL di cui uno con funzioni di presidente;

b) un operatore di vigilanza dell’Azienda USL;

c) un dipendente dell’Azienda USL con funzioni di segretario.

3. Il candidato che non viene riconosciuto idoneo non puo’

sostenere un ulteriore esame prima che siano trascorsi sei mesi e

comunque solo dopo aver frequentato uno dei corsi organizzati

dall’Azienda USL.

Art. 21

(Autorizzazione al commercio dei funghi epigei spontanei)

1. La vendita dei funghi epigei spontanei freschi, o secchi sfusi

appartenenti alla specie Boletus edulis, compresa quella

effettuata dai titolari delle autorizzazioni di cui alla legge 9

febbraio 1963 n. 59 "Norme per la vendita al pubblico in sede

stabile dei prodotti agricoli da parte degli agricoltori

produttori diretti", e’ soggetta a specifica autorizzazione

comunale secondo quanto previsto dal DPR 376/1995.

2. La vendita dei funghi epigei spontanei freschi destinati al

dettaglio e’ consentita previa certificazione di avvenuto

controllo ai sensi dell’articolo 3 dello stesso DPR 376/1995 da

parte dell’Ispettorato micologico dell’Azienda USL, che verifica

a sondaggio, con le modalita’ indicate dalla Giunta regionale con

apposito atto deliberativo, da adottare entro centottanta giorni

dall’entrata in vigore della presente legge.

3. L’autorizzazione di cui al comma 1 e’ rilasciata al titolare

dell’attivita’, e in essa deve essere specificato il nome della

persona o delle persone in possesso dell’attestato di idoneita’

al riconoscimento delle specie fungine, di cui all’articolo 20, o

dell’attestato di micologo di cui al DM 686/1996.

4. L’autorizzazione al commercio ha validita’ finche’ almeno uno

dei soggetti in possesso dell’idoneita’ di cui al comma

precedente, o dell’attestato di micologo di cui al DM 686/1996 e

in essa indicati, continua ad esercitare tale attivita’; la

cessazione dell’attivita’ ed ogni altra variazione devono essere

comunicate, a cura del titolare ed entro trenta giorni, al Comune

competente.

5. Gli esercizi che commercializzano esclusivamente funghi in

confezioni non manomissibili, singolarmente certificate da un

micologo, e che rechino in etichetta il riferimento della

certificazione di cui al comma 2, non necessitano

dell’autorizzazione di cui al comma 1. Non e’ ammesso il

frazionamento di tali confezioni.

6. Il commercio dei funghi epigei spontanei puo’ effettuarsi in

sede fissa o in forma ambulante; nel caso in cui il commercio

venga effettuato in forma ambulante, questa deve essere svolta in

apposite aree preventivamente identificate ed indicate dai Comuni

nei giorni e con gli orari dagli stessi definiti.

7. Le modalita’ di presentazione delle domande dirette ad

ottenere l’autorizzazione di cui al comma 1 sono definite con

apposito atto, da adottare entro centottanta giorni dall’entrata

in vigore della presente legge, dalla Giunta regionale.

8. Al fine di consentire una piu’ efficace funzione di vigilanza,

i Comuni, entro il 31 marzo di ogni anno, inviano al Dipartimento

della Prevenzione dell’Azienda USL territorialmente competente,

l’elenco aggiornato delle autorizzazioni rilasciate nell’anno

precedente.

Art. 22

(Somministrazione e preparazione di alimenti a base di funghi)

1. Per la preparazione di alimenti con funghi epigei freschi

spontanei e coltivati, secchi o altrimenti lavorati, gli esercizi

di somministrazione e preparazione dei medesimi utilizzano

esclusivamente le specie indicate negli allegati del DPR 376/1995

e successive modifiche ed integrazioni.

2. Gli esercizi di cui al precedente comma, il cui titolare, o

suo delegato, non sia in possesso dell’attestato di idoneita’

alla identificazione delle specie fungine di cui all’articolo 20,

o dell’attestato di micologo di cui al DM 686/1996, devono

approvvigionarsi esclusivamente da ditte autorizzate ai sensi

dell’articolo 21 della presente legge o comunque utilizzare

prodotti certificati da un micologo di cui al DM 686/1996.

TITOLO IV

VIGILANZA

Art. 23

(Accertamento delle infrazioni)

1. Sono incaricati dell’accertamento e della contestazione delle

infrazioni alla presente legge, secondo le norme vigenti e le

rispettive competenze, gli agenti del Corpo forestale dello

Stato, i nuclei antisofisticazioni e sanita’ dell’Arma dei

carabinieri, le guardie venatorie provinciali, gli organi di

polizia urbana e rurale, le aziende USL, le guardie addette ai

parchi nazionali e regionali, gli agenti e gli ufficiali di

polizia giudiziaria, le guardie volontarie di cui all’articolo 22

terzo comma della legge regionale 8 novembre 1982 n. 82

"Normativa per disciplinare la raccolta dei prodotti del

sottobosco e per la salvaguardia dell’ambiente naturale", le

guardie ambientali volontarie di cui alla legge regionale 23

gennaio 1998 n. 7 "Istituzione del servizio volontario di

vigilanza ambientale".

2. Fermi restando i poteri di accertamento previsti dall’articolo

13, primo comma, della legge 24 novembre 1981 n. 689 "Modifiche

al sistema penale", i soggetti incaricati dell’accertamento delle

infrazioni alla presente legge possono chiedere l’esibizione

delle autorizzazioni previste dalla presente legge.

Art. 24

(Procedimento sanzionatorio)

1. Il Comune nel cui territorio e’ stata commessa l’infrazione e’

competente alla irrogazione delle sanzioni amministrative

previste dalla presente legge ed all’introitamento delle somme

riscosse per le violazioni alle disposizioni di cui al titolo II;

la Regione e’ competente all’irrogazione delle sanzioni per la

violazione delle disposizioni di cui al titolo III.

2. Per l’accertamento e la contestazione delle infrazioni si

osservano le disposizioni della L. 689/1981 e della legge

regionale 12 novembre 1993 n. 85 "Disposizioni per l’applicazione

delle sanzioni amministrative pecuniarie".

3. Gli agenti incaricati della vigilanza procedono al sequestro

dei funghi epigei spontanei detenuti in violazione delle

disposizioni della presente legge.

4. Il Comune dispone sempre, con l’ordinanza ingiuntiva di

pagamento, la confisca dei funghi epigei spontanei sequestrati.

5. Il Comune provvede a distruggere i funghi confiscati,

redigendo apposito verbale.

Art. 25

(Sanzioni amministrative)

1. Per la violazione delle disposizioni di cui al Titolo II della

presente legge si applicano le seguenti sanzioni:

a) da Lire 50.000 a Lire 300.000 per chi effettua la raccolta dei

funghi epigei spontanei senza l’autorizzazione di cui

all’articolo 2 ovvero con autorizzazione scaduta e per chi

effettua la raccolta nelle zone di cui all’articolo 11 e

all’articolo 12 senza averne titolo;

b) da Lire 5.000 a Lire 30.000 per il mancato porto

dell’autorizzazione, purche’ venga esibita entro dieci giorni

dalla contestazione;

c) da Lire 25.000 a Lire 150.000 per la raccolta effettuata oltre

i limiti massimi consentiti;

d) da Lire 50.000 a Lire 300.000 per la violazione delle

disposizioni di cui all’articolo 9, commi 1 e 2;

e) da Lire 5.000 a Lire 30.000 per la violazione delle

disposizioni di cui all’articolo 9, comma 3;

f) da Lire 5.000 a Lire 30.000 per ogni esemplare raccolto di

Amanita caesarea allo stato di ovolo chiuso, di Hygrophorus

marzuolus o Calocybe gambosa [= Tricholoma georgii] con

diametro del cappello inferiore a cm 3, di funghi del gruppo

Boletus con un cappello di diametro inferiore a cm 4, e

comunque con un importo massimo di Lire 100.000;

g) da Lire 5.000 a Lire 30.000 per la violazione delle

disposizioni di cui all’articolo 13, comma 3;

h) da Lire 50.000 a Lire 300.000 per l’esercizio della raccolta

nelle aree di cui all’articolo 13, comma 4, salvo sanzioni

piu’ severe eventualmente stabilite dagli organi di gestione;

i) da Lire 5.000 a Lire 30.000 per l’esercizio della raccolta

nelle aree di cui all’articolo 13, commi 5 e 6;

l) da Lire 50.000 a Lit 300.000 per la violazione delle

disposizioni di cui all’articolo 13, comma 7;

m) da Lire 25.000 a Lire 150.000 per la violazione dei divieti

temporanei di cui all’articolo 14;

n) da Lire 500.000. a Lire 3.000.000 per la tabellazione di aree

di raccolta riservata a fini economici o di raccolta a

pagamento, in assenza di regolare autorizzazione e/o per il

mancato rispetto delle disposizioni contenute nei regolamenti

di gestione.

2. Per la violazione delle disposizioni di cui al Titolo III

della presente legge si applicano le seguenti sanzioni:

a) da Lire 250.000 a Lire 1.500.000 per la violazione delle norme

di cui all’articolo 18, e all’articolo 21, commi 1, 2, 3, 4 e

5;

b) da Lire 100.000 a Lire 600.000 per la violazione delle

disposizioni di cui all’articolo 21, comma 6;

c) da Lire 250.000 a Lire 1.500.000 per la violazione delle

disposizioni di cui all’articolo 22.

TITOLO V

NORME FINANZIARIE E FINALI

Art. 26

(Norme finanziarie)

1. I proventi derivanti dal rilascio delle autorizzazioni

personali alla raccolta sono incamerati direttamente dai Comuni i

quali trattengono il dieci per cento delle somme introitate.

Entro il 31 gennaio di ogni anno i Comuni trasferiscono il

novanta per cento delle somme riscosse alla Regione che provvede

a ripartire l’ottanta per cento alle Comunita’ montane e il venti

per cento alle Province.

2. Dette somme vengono corrisposte per il venticinque per cento

sulla base della superficie territoriale e per il restante

settantacinque per cento sulla base della superficie boscata.

3. I proventi derivanti dal rilascio delle autorizzazioni

turistiche sono incamerati dai Comuni che le rilasciano.

4. I proventi derivanti dal rilascio delle autorizzazioni vengono

impiegati, secondo le finalita’ della presente legge, per

finanziare interventi di miglioramento dell’ambiente naturale,

per l’attivita’ di vigilanza ed ogni altra attivita’ connessa con

l’attuazione della presente legge.

5. Le Province e le Comunita’ montane inviano alla Giunta

regionale, congiuntamente a quello relativo alle autorizzazioni

rilasciate, un riepilogo delle somme introitate nell’anno

precedente.

6. Agli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge,

decorrenti dall’anno 1999, stimati in Lire. 35.000.000, si fa

fronte con le disponibilita’ del Capitolo 24170 che viene

modificato nella declaratoria come segue "INTERVENTI ATTUAZIONE

NORMATIVA RELATIVA DISCIPLINA RACCOLTA PRODOTTI SOTTOBOSCO E

SALVAGUARDIA AMBIENTE NATURALE (LR 8.11.82 N. 82 e LR 22.03.1999

n. 16).

7. Gli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge per

gli anni successivi al 1999 sono determinati e trovano copertura

con la legge di bilancio.

Art. 27

(Norme transitorie)

1. Entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge i

Direttori Generali delle Aziende USL istituiscono gli Ispettorati

micologici.

2. Entro ventiquattro mesi dall’entrata in vigore della presente

legge tutti gli esercenti devono essere in possesso della

autorizzazione prevista all’articolo 21.

3. Gli enti di gestione dei parchi, delle riserve naturali e

delle aree protette di interesse locale di cui alla LR 49/1995

adeguano i propri regolamenti alle norme della presente legge

entro novanta giorni dall’entrata in vigore della stessa; nel

caso in cui tali regolamenti non siano stati adottati e fino alla

loro entrata in vigore la raccolta dei funghi epigei spontanei e’

disciplinata dalla presente legge.

4. I regolamenti e le ordinanze adottate da Province, Comunita’

montane e Comuni al fine di regolamentare la raccolta dei funghi

epigei spontanei cessano di avere efficacia al momento

dell’entrata in vigore della presente legge.

5. Le autorizzazioni alla raccolta dei funghi epigei spontanei

rilasciate, ai sensi della LR 82/1982, dalle Comunita’ montane,

dalle Province e dai Comuni entro la data di entrata in vigore

della presente legge, mantengono la loro validita’ e sono

equiparate, a tutti gli effetti, a quelle corrispondenti previste

dalla presente legge; dette autorizzazioni decadono, a tutti gli

effetti, trascorsi dodici mesi dall’entrata in vigore della

presente legge.

6. Entro dodici mesi dall’entrata in vigore della presente legge,

i titolari di concessioni rilasciate ai sensi dell’articolo 5

della LR 64/1976 e successive modificazioni, possono richiedere

l’autorizzazione alla costituzione di aree di raccolta riservata

a fini economici o di raccolta a pagamento anche in deroga alle

percentuali stabilite all’articolo 15.

Art. 28

(Modifiche ed abrogazioni)

1. Nella rubrica del titolo III della LR 82/1982 sono abrogate le

parole "ed ai funghi".

2. All’articolo 10, lettera a), della LR 82/1982 sono abrogate le

parole "i funghi epigei, siano o no essi commestibili".

3. All’articolo 11, quarto comma, della LR 82/1982 sono abrogate

le parole "e dei funghi".

4. All’articolo 23, secondo comma, della LR 82/1982 sono abrogate

le parole "e a chi pone in vendita o commercia funghi con

caratteristiche di cui all’articolo 17 III comma".

5. Sono abrogati gli articoli 16, 17 e 24 della LR 82/1982.

Art. 29

(Norma finale)

1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge,

valgono le disposizioni di cui alla L. 352/1993 ed al DPR

376/1995.

 

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