Legge Regionale 23 giugno 1997, n. 24
Raccolta, incremento e commercializzazione dei funghi epigei freschi
e conservati
Art. 1 (Finalità)
1.
La presente legge, nel rispetto dei principi
fondamentali stabiliti dalla legge 23 agosto 1993, n. 352 "Norme quadro in
materia di raccolta e di commercializzazione dei funghi epigei freschi e
conservati", detta norme in materia di raccolta e commercializzazione dei
funghi epigei al fine di:
a.
tutelare nel tempo la risorsa fungina e le relative
nicchie ecologiche di sviluppo;
b.
permettere una gestione economica diretta della
raccolta con particolare riguardo alle popolazioni residenti in montagna;
c.
assicurare la tutela della salute pubblica tramite
appositi servizi di controllo micologico.
Art. 2 (Autorizzazione alla raccolta)
1.
La raccolta sul territorio regionale avviene secondo le
modalità previste dalla legge 352/1993: i comuni, singoli o associati, possono
determinare le modalità di autorizzazione ed i criteri per il rilascio di eventuali
permessi a chiunque ne faccia richiesta, anche mediante il rilascio di appositi
tesserini stagionali, settimanali e giornalieri.
2.
Qualora il comune intenda avvalersi della facoltà
concessa dal comma 1, assume le deliberazioni conseguenti entro il 31 marzo di
ogni anno.
3.
I comuni, per quanto previsto dai commi 1 e 2, possono
delegare la propria comunità montana o il consorzio forestale, se costituito.
Art. 3 (Modalità di raccolta)
1.
Su tutto il territorio regionale, la raccolta
regolarmente autorizzata è consentita secondo le modalità di seguito indicate:
a.
la raccolta è limitata ai soli corpi fruttiferi epigei;
b.
a raccolta è consentita dall’alba al tramonto;
c.
il limite massimo di raccolta giornaliera per persona è
di tre chilogrammi, salvo che tale limite sia superato da un solo esemplare o
da un unico carpoforo di Armillaria mellea;
d.
la raccolta è consentita in maniera esclusivamente
manuale, senza l’impiego di alcun attrezzo ausiliario, fatta salva
l’asportazione dei corpi fruttiferi di Armillaria mellea per i quali è
consentito il taglio del gambo;
e.
è obbligatoria la pulitura sommaria sul luogo di
raccolta dei funghi riconosciuti eduli; non sussiste pertanto obbligo di
pulitura per gli esemplari da sottoporre al riconoscimento degli ispettorati
micologici;
f.
è vietata la raccolta, l’asportazione e la
movimentazione dello strato umifero e di terriccio in genere;
g.
è vietata la raccolta di funghi decomposti;
h.
è vietata la raccolta di ovuli chiusi di Amanita
cesarea;
i.
è vietato l’uso di contenitori di plastica per il
trasporto;
j.
è obbligatorio l’uso di contenitori idonei a favorire
la dispersione delle spore durante il trasporto.
Art. 4 (Limitazioni nelle aree protette)
1.
Il comune, d’intesa con l’ente gestore del parco,
determina annualmente il numero massimo di autorizzazioni da concedere.
2.
L’attività di raccolta dei funghi nelle riserve
naturali, qualora non sia esplicitamente vietata dalla deliberazione
istitutiva, è regolamentata dal piano di cui all’art. 14 della l.r. 30
settembre 1983, n. 86 "Piano generale delle aree regionali protette. Norme
per l’istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti
naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e
ambientale".
3.
L’attività di raccolta dei funghi nei parchi regionali
è disciplinata con regolamenti d’uso di cui all’art. 20 della l.r. n. 86/1983
aventi i contenuti di cui agli artt. 2 e 17 della presente legge.
4.
Fino all’entrata in vigore dei regolamenti di cui al
comma 3 la raccolta dei funghi nei parchi regionali è consentita.
5.
In caso di incompatibilità con gli strumenti di
pianificazione, o di compromissione dell’ecosistema, i regolamenti di cui al
comma 3 possono contenere ulteriori restrizioni con riguardo a:
a.
la riduzione dei quantitativi massimi raccoglibili;
b.
le limitazioni anche assolute in relazione a
determinate specie fungine;
c.
periodi e modalità di protezione degli ecosistemi.
Art. 5 (Limitazioni particolari)
1.
La raccolta è vietata nei terreni di pertinenza degli
immobili destinati ad uso abitativo adiacenti agli immobili medesimi, salvo che
ai proprietari.
2.
La raccolta è vietata nelle aree di nuovo
rimboschimento, fino a che non siano trascorsi quindici anni dalla messa a
dimora delle piante.
Art. 6 (Raccolta scientifica)
1.
La giunta regionale rilascia, previa valutazione di
opportunità, apposite autorizzazioni gratuite in deroga alla presente legge per
motivi scientifici, di studio e di ricerca, in occasione di mostre, di seminari
e per i corsi propedeutici. Le autorizzazioni hanno validità per un periodo non
superiore ad un anno e sono rinnovabili.
2.
Il comune può rilasciare apposite autorizzazioni
speciali e gratuite, in deroga ai divieti di cui alla presente legge, per
motivi scientifici, di studi e di ricerca, in occasione di mostre, di seminari
e per le necessità di aggiornamento degli enti di cui all’art. 7.
Art. 7 (Ispettorati micologici)
1.
Al fine della tutela della salute pubblica, la regione,
entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, organizza
un centro micologico pubblico, nell’ambito di ciascun dipartimento di
prevenzione di cui all’art. 7 del d.lgs. 20 dicembre 1992, n. 502
"Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma della legge 23
ottobre 1992, n. 421".
2.
Con decorrenza dall’entrata in vigore della presente
legge, i centri di controllo micologico, già operanti nel territorio regionale,
vengono denominati "Ispettorati micologici".
3.
I centri di cui al comma 1 sono costituiti utilizzando
strutture già operanti e personale dipendente, abilitato al controllo dei
funghi eduli.
Art. 8 (Informazione)
1.
I comuni, le province e le comunità montane possono
promuovere l’organizzazione e lo svolgimento di corsi didattici e di iniziative
culturali, scientifiche e di prevenzione, collegati alla raccolta dei funghi.
Art. 9 (Sanzioni)
1.
Sono sanzionate con il pagamento di una somma da L.
50.000 a L. 100.000 le seguenti violazioni:
a.
esercizio della raccolta senza autorizzazione, oltre al
pagamento della autorizzazione giornaliera;
b.
esercizio della raccolta al di fuori della zona di
validità territoriale della autorizzazione, oltre al pagamento della
autorizzazione giornaliera;
c.
mancata esibizione del tesserino di cui all’art. 2,
salvo che l’esibizione sia effettuata entro 10 giorni dalla contestazione;
d.
raccolta per un quantitativo superiore al limite
massimo consentito;
e.
raccolta di Amanita cesarea allo stato di ovulo chiuso;
f.
uso di attrezzi o di contenitori non conformi alle
prescrizioni della presente legge;
g.
raccolta non consentita in area protetta o vietata ai
sensi dell’art. 5, commi 1 e 2;
h.
mancata pulitura dei corpi fruttiferi.
2.
All’accertamento delle violazioni di cui al comma 1 fa
seguito necessariamente la confisca dei funghi e degli attrezzi per mezzo dei
quali è stata compiuta la violazione.
3.
La reiterazione, nel corso dello stesso anno solare,
delle violazioni di cui al comma 1, lett. b), d), f) e g), determina la revoca
dell’autorizzazione alla raccolta ed il conseguente ritiro del tesserino.
4.
Il destinatario del provvedimento di revoca di cui al
comma 3, non può essere nuovamente autorizzato per l’anno solare in corso.
Art. 10 (Disponibilità finanziaria)
1.
I proventi derivanti dall’eventuale rilascio dei
permessi o tesserini di cui al comma 1 dell’art. 2 sono utilizzati
prioritariamente per opere di riqualificazione e tutela ambientale.
2.
I proventi derivanti dalle sanzioni di cui al comma 1
dell’art. 9 sono introitati dalle amministrazioni comunali sul cui territorio
vengono accertate le infrazioni.
Art. 11 (Autorizzazione comunale)
1.
La vendita dei funghi epigei freschi è soggetta ad
autorizzazione rilasciata dal comune ove ha luogo la vendita, previa
acquisizione, da parte degli operatori interessati, di attestato di idoneità
all’identificazione delle specie fungine commercializzate che viene rilasciato
dalle Aziende USSL sede di ispettorato micologico.
2.
L’attestato di idoneità all’identificazione delle
specie fungine commercializzate, di cui al comma 2, non è richiesto a quanti
siano in grado di dimostrare all’autorità comunale che già esercitavano
l’attività di vendita all’entrata in vigore della presente legge.
3.
Per quanto non previsto dalla presente legge la vendita
dei funghi coltivati rimane assoggettata alla normativa vigente per i prodotti
ortofrutticoli.
Art. 12 (Certificazioni sanitarie)
a.
i funghi, suddivisi per specie, devono essere contenuti
in cassette od in altri imballaggi idonei da destinare come tali alla vendita;
b.
i funghi devono essere a singolo strato e non
eccessivamente pressati, devono inoltre essere freschi, interi, sani e in buono
stato di conservazione, puliti dal terriccio e/o da corpi estranei;
c.
i funghi devono esere corredati della documentazione
relativa all’acquisto o, nel caso di raccolta diretta, da una dichiarazione del
venditore dalla quale risulti la data e il luogo di raccolta;
d.
i funghi devono esere corredati della certificazione
dell’avvenuto controllo da parte dell’Azienda USSL, con l’applicazione su ogni
contenitore di funghi visitati, contenente una sola specie fungina, di un cartellino
originale numerato riportante il genere o la specie di appartenenza dei funghi,
la data e l’ora del controllo e le eventuali avvertenze per il consumo qualora
si rendano necessarie operazioni di cottura o operazioni preliminari alla
stessa, la firma dell’ispettore micologo e il timbro dell’ispettorato
micologico dell’Azienda USSL.
Art. 13 (Specie ammesse)
a.
Russula cyanoxantha;
b.
Russula virescens
c.
Lactarius salmonicolor;
d.
Lactarius deterrimus;
e.
Lactarius sanguifluus;
f.
Lactarius semisanguifluus.
Capo III - COMMERCIALIZZAZIONE DEI FUNGHI SECCHI E CONSERVATI
Art. 14 (Funghi secchi - specie consentite)
Art. 15 (Funghi secchi e conservati)
Art. 16 (Sanzioni)
a.
vendita di funghi epigei freschi senza autorizzazione
comunale;
b.
vendita di funghi epigei freschi senza che sia stato
effettuato il controllo di cui all’art. 12 o senza la certificazione dello
stesso;
c.
commercializzazione di funghi epigei freschi o
conservati appartenenti a specie non ammesse;
d.
vendita di funghi non riconoscibili ai sensi dell’art.
15.
Art. 17 (Provvedimenti di attuazione)
a.
le agevolazioni a favore di quanti effettuino la
raccolta per integrare il proprio reddito e dei soggetti di cui all’art. 2,
comma 3 della L. n. 352/1993;
b.
le zone del territorio regionale in cui la raccolta è
consentita con le agevolazioni ed ai soggetti di cui alla lett. a);
c.
le aree in cui la raccolta è consentita ai residenti
senza le limitazioni di cui alle lett. d) ed e), nell’ambito dei territori
classificati montani;
d.
le quantità massime di raccolta per ciascuna specie
fungina inferiori al limite massimo di cui all’art. 3, comma 1, lett. c), con
riferimento a zone determinate, alle tradizioni ed alle esigenze locali;
e.
le dimensioni minime che il corpo fruttifero deve
presentare per poter essere raccolto.
Art. 18 (Vigilanza)
Art. 19 (Abrogazione di norme)
Art. 20 (Norma transitoria e finale)
Omissis (la fase
transitoria è stata superata).
La presente legge regionale è
pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione. E’ fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione lombarda.
Milano, 23 giugno 1997