REGIONE
EMILIA-ROMAGNA
Legge R egionale
2 Aprile 1996,
n. 6
T esto
coordinato
[modificata
dalla Legge R egionale
13 Novembre 2001, n. 38]
Disciplina della
raccolta e della commercializzazione dei
funghi epigei
spontanei nel territorio regionale. Applicazione
della Legge 23 Agosto 1993, n. 352
T ITOLO I
F INAL IT À
Articolo 1
F inalità
1. La Regione, nel rispetto dei principi
fondamentali stabiliti dalla Legge 23 Agosto 1993, n. 352 e
successive modifiche ed integrazioni, dalla
Legge 31 Gennaio 1994, n. 97 e dalla Legge 6
Dicembre 1991, n. 394, disciplina con la
presente Legge la raccolta e la commercializzazione dei
funghi epigei spontanei in considerazione
della loro importanza come componenti insostituibili
ed equilibratori degli ecosistemi e della
loro rilevanza, per le specie commestibili, per l'economia
delle zone montane.
T ITOLO II
RACCOL T A DE I
FUNGHI
CAPO I
PRINCIPI GENE
RAL I
Articolo 2
Definizioni
1. Ai sensi del presente articolo si
intendono:
a. per "Enti competenti", gli Enti
che sercitano le funzioni amministrative in materia di raccolta
di funghi epigei spontanei ai sensi dell'articolo 3;
b. per "raccolta", quando non
diversamente specificato la raccolta dei funghi epigei spontanei
commestibili;
c. per "territorio montano",
quello compreso nelle comunità montane istituite ai sensi della
Legge Regionale 5 Gennaio 1993, n. 1 e
successive modifiche e integrazioni.
Articolo 3
E sercizio delle
funzioni amministrative
1. Le funzioni amministrative in materia di
raccolta di funghi epigei spontanei sono delegate alle
Comunità Montane per i territori montani,
alle Province per i territori non montani ed ai
rispettivi Enti di gestione per i territori
istituiti a parco.
2. Le funzioni amministrative di cui al
presente Titolo sono esercitate nell'ambito dei criteri di
indirizzo e coordinamento adottati con
direttiva vincolante da parte della Giunta regionale, ai
sensi dell'articolo 35 della Legge Regionale
27 Febbraio 1984, n. 6.
3. In caso di inerzia degli Enti delegati,
la Giunta regionale, previa diffida, interviene in via
sostitutiva.
4. Gli Enti competenti provvedono a
programmare ed attuare interventi di valorizzazione del
patrimonio boschivo finalizzati al
mantenimento dell'equilibrio ecologico ed iniziative di
educazione ambientale e micologica rivolte
ai raccoglitori.
5. Nell'esercizio delle funzioni delegate,
gli Enti competenti assicurano la partecipazione delle
espressioni della società civile. A tal fine
promuovono, almeno una volta all'anno, in merito agli
indirizzi ed ai programmi della loro attività,
la consultazione delle organizzazioni sindacali e
professionali maggiormente rappresentative e
delle associazioni ambientalistiche, naturalistiche
e micologiche che ne facciano richiesta.
CAPO II
AUTORIZZAZIONI E
LIMIT I AL LA RACCOL T A
Articolo 4
Autorizzazione
alla raccolta
1. La raccolta può essere effettuata, nei
boschi e nei terreni non coltivati esenti da divieti, da
chiunque abbia titolo o ne abbia ottenuto
l'autorizzazione.
2. L'autorizzazione alla raccolta avviene da
parte degli Enti competenti con il rilascio di apposito
tesserino, conforme al modello assunto dalla
Regione. Gli Enti sopracitati si potranno avvalere ai
fini del rilascio della collaborazione dei
Comuni e, previa stipula di apposita convenzione, dei
pubblici esercizi operanti nel territorio
regionale.
3. Gli Enti competenti nell'ambito di una
stessa Provincia e di Province confinanti possono definire
reciproci accordi finalizzati ad unificare
le autorizzazioni alla raccolta relativamente al territorio
di rispettiva competenza.
4. Ai minori di anni quattordici è
consentita la raccolta purché accompagnati da persona munita di
autorizzazione. I funghi raccolti dal minore
concorrono a formare il quantitativo giornaliero
personale di raccolta consentito.
5. Gli Enti competenti, in riferimento alle
esigenze di conservazione ed equilibrio di ecosistema
forestale, e sentiti i soggetti di cui al
comma 5 dell'articolo 3, determinano il
numero di
autorizzazioni da rilasciarsi anno per anno.
6. L'autorizzazione è valida nei territori
di rispettiva pertinenza degli Enti competenti.
7. L'autorizzazione può essere rilasciata
per i seguenti periodi:
a. Giornaliero;
b. Settimanale;
c. Mensile;
d. Semestrale.
I costi del rilascio dell'autorizzazione
sono determinati annualmente dagli Enti competenti.
8. Gli Enti competenti, tenuto conto delle
consuetudini e delle tradizioni locali, stabiliscono
modalità e condizioni del rilascio ai
residenti nei comuni montani di un'autorizzazione alla
raccolta con validità annuale. Ai residenti
nei comuni montani, aventi almeno il trenta per cento
del territorio istituito a parco, è
rilasciata a richiesta un'unica autorizzazione annuale valida sia
nel territorio del parco sia in quello della
comunità montana su cui il comune medesimo insiste,
secondo modalità e condizioni stabilite in
accordo tra gli Enti competenti.
Articolo 5
L imiti alla
raccolta
1. La quantità massima della raccolta
giornaliera per persona è fissata in chilogrammi 3, di cui non
più di 1 chilogrammo delle specie Amanita
caesarea (Ovolo buono) e Calocybe gambosa
(Prugnolo); se la raccolta consiste in un
unico esemplare o in un solo cespo di funghi
concresciuti detto limite può essere
superato.
2. Per ragioni di carattere ecologico e
sanitario è vietata la raccolta dell'Amanita caesarea (Ovolo
buono) allo stato di ovolo chiuso.
3. È vietata altresì la raccolta di
esemplari di Boletus edulis (Porcino) e relativo gruppo con
diametro del cappello inferiore a centimetri
3 e di esemplare di Calocybe gambosa (Prugnolo) e
Cantharellus cibarius (Gallinaccio) con
diametro del cappello inferiore a centimetri 2.
4. La raccolta è altresì vietata nei
giardini e nei terreni di pertinenza degli immobili ad uso abitativo
adiacenti agli immobili medesimi, salvo che
ai proprietari.
5. In presenza di particolari condizioni
climatiche stagionali e di nascita fungina, gli Enti
competenti possono fissare quantitativi di
raccolta inferiori a quelli stabiliti dalla presente Legge.
Articolo 6
Modalità della
raccolta
1. La raccolta è consentita nei giorni di
martedì, giovedì, sabato e domenica nelle ore diurne, da
un'ora prima della levata del sole a un'ora
dopo il tramonto. Queste limitazioni non si applicano
ai soggetti di cui al comma 4 dell'articolo 5 ed all'articolo 10, limitatamente alla raccolta
effettuata negli ambiti ivi considerati.
2. Nei territori montani gli Enti competenti
possono autorizzaze, ai residenti, la raccolta anche in
un giorno ulteriore.
3. La raccolta deve avvenire cogliendo
esemplari interi e completi di tutte le parti necessarie alla
determinazione della specie, procedendo in
luogo ad una sommaria pulizia degli stessi.
4. È vietata la raccolta mediante l'uso di
rastrelli, uncini o altri attrezzi che possono danneggiare lo
strato humifero del terreno, il micelio
fungino o l'apparato radicale delle piante.
5. È vietata la raccolta di funghi
decomposti anche parzialmente, nonché il danneggiamento o la
distruzione volontaria dei funghi epigei
spontanei di qualsiasi specie.
6. I funghi raccolti devono essere riposti
in contenitori rigidi ed aerati.
Articolo 7
Raccolta nelle
aree protette
1. La raccolta è vietata nelle riserve
naturali regionali e nelle aree classificate come "Zona A - Zona
di protezione integrale" dei parchi
regionali.
2. Il regolamento del parco, nel rispetto
dei principi stabiliti dalla presente Legge, può vietare o
introdurre limiti più restrittivi alla
raccolta nelle altre zone a parco.
3. Nelle more dell'approvazione del
Regolamento gli Enti di gestione dei parchi regionali sono
autorizzati a dotarsi di una disciplina
provvisoria, secondo i principi di cui al comma 2.
4. La raccolta è altresì vietata nelle aree
ricadenti in parchi nazionali ed in riserve naturali statali,
salve diverse disposizioni dei competenti
organi di gestione.
Articolo 8
Divieti alla
raccolta
1. Gli Enti competenti, anche su parere o
richiesta delle associazioni micologiche e di istituti
universitari, scientifici e di ricerca,
possono interdire la raccolta:
a. in zone determinate per motivi
silvoculturali e nei castagneti da frutto in coincidenza con le
operazioni di raccolta delle castagne;
b. per periodi definiti e consecutivi, in
zone determinate, al fine di garantire la capacità di
rigenerazione dell'ecosistema.
2. La Regione, anche su parere o richiesta
degli Enti competenti, delle associazioni micologiche e
di istituti universitari, scientifici e di
ricerca, può:
a. interdire la raccolta in aree di
particolare valore naturalistico e scientifico;
b. interdire la raccolta di singole specie
di funghi epigei in significativa rarefazione o in
pericolo di estinzione.
pericolo di estinzione.
CAPO III
DE ROGHE E
RACCOLT A A F INI ECONOMICI
Articolo 9
Raccolta nei
territori montani
1. Nei territori montani, al fine di
regolamentare la raccolta in rapporto alle tradizioni, alle
consuetudini ed alle caratteristiche
dell'economia locale e per il mantenimento dell'equilibrio
dell'ecosistema, gli Enti competenti
individuano:
a. le aree da riservare alla raccolta a fini
economici;
b. le aree ove è consentita la raccolta a
tutte le persone autorizzate e, all'interno di queste, le
zone ove ai residenti è permessa la raccolta
in deroga ai limiti quantitativi di legge, e
comunque non oltre i 5 chilogrammi
giornalieri di funghi a persona.
2. Gli Enti competenti individuano inoltre
aree di limitata dimensione, denominate aree
osservatorio, rappresentative della
micoflora del territorio, su cui interdire la raccolta per periodi
temporanei non inferiori a tre anni, da
destinare all'osservazione scientifica ed alla promozione
della conoscenza delle specie micologiche.
Tali aree sono individuate in terreni del demanio
pubblico e, previa convenzione, anche in
quelli di proprietà privata, singola ed associata, e in
quelli soggetti ad uso civico.
3. I fondi appartenenti o gestiti da
cooperative agricole forestali, consorzi costituiti ai sensi
dell'articolo 8 della Legge Regionale 4
Settembre 1981, n. 30, proprietà collettive quali
comunalie, comunelli ed altre forme similari
o soggetti ad uso civico legalmente riconosciuto
sono inseriti, a richiesta degli
interessati, nelle aree di cui alla lettera a. del comma 1. La richiesta
è corredata da un piano di conduzione
silvocolturale dei terreni per garantire il mantenimento
delle condizioni di equilibrio morfologico
ed idrogeologico e la capacità di autorigenerazione
dell'ecosistema.
4. I terreni del demanio pubblico, se non
diversamente regolamentati, sono inseriti nelle aree di cui
alla lettera b. del comma 1.
5. Nel procedimento di individuazione delle
aree di cui alla lettera b. del comma 1 gli Enti
competenti possono promuovere la
stipulazione di accordi e convenzioni con i soggetti titolari di
proprietà privata, singola e associata, di
uso civico e di proprietà collettive al fine di consentire la
libera raccolta, in dette proprietà, a tutte
le persone autorizzate ai sensi dell'articolo 4.
Articolo 10
Agevolazioni
1. Coltivatori diretti, soci dipendenti di
cooperative agricolo-forestali, utenti di beni di uso civico e
proprietà collettive quali comunalie,
comunelli e altre forme similari, nonché i soggetti che
abbiano la proprietà o a qualunque titolo in
gestione propria l'uso dei boschi hanno diritto, a
richiesta, di ricevere gratuitamente
dall'Ente competente, che si potrà avvalere a tal fine della
collaborazione dei Comuni, un tesserino di
riconoscimento, conforme al modello assunto dalla
Regione, per la raccolta entro i terreni
condotti. Il tesserino viene rilasciato anche ai componenti
il nucleo familiare ed ai dipendenti
regolarmente assunti per la conduzione del fondo.
Regione, per la raccolta entro i terreni
condotti. Il tesserino viene rilasciato anche ai componenti
il nucleo familiare ed ai dipendenti
regolarmente assunti per la conduzione del fondo.
Articolo 11
Raccolta a fini
economici
1. Nei fondi appartenenti ai soggetti
collettivi di cui al comma 3 dell'articolo 9 resi identificabili da
apposita tabellazione, la raccolta è
riservata in via esclusiva e senza limitazioni né quantitative
né temporali agli aventi diritto
limitatamente alle specie fungine di cui all'allegato I
2. Gli Enti competenti possono stipulare
convenzioni con i soggetti collettivi di cui al comma 1 per
definire condizioni e modalità di accesso
nelle aree tabellate a tutte le persone autorizzate ai
sensi dell'articolo 4.
3. I coltivatori diretti ed i conduttori, a
qualsiasi titolo, di terreni boscati, ancorché inseriti nelle
aree di cui alla lettera b. del comma 1
dell'articolo 9, possono essere
autorizzati dagli Enti
competenti a riservarsi la raccolta in via
esclusiva, senza limitazioni né temporali né quantitative,
previa apposizione di apposite tabelle ai
margini dei propri fondi e presentazione di un piano di
conduzione silvocolturale dei terreni per
garantire il mantenimento delle condizioni di equilibrio
morfologico ed idrogeologico e la capacità
di autorigenerazione dell'ecosistema. Nei fondi
tabellati la raccolta può essere esercitata
senza limitazioni anche dai componenti il nucleo
familiare e dai dipendenti regolarmente
assunti per la conduzione del fondo.
4. Non è ammessa alcuna forma, comunque
denominata, di cessione o affitto del terreno tabellato.
5. Nelle aree tabellate è sempre consentito
il transito su sentieri, percorsi pedonali o carrabili su cui
insistano comprovati diritti di passaggio.
6. Forma e tipologie delle tabelle di cui
alla presente Legge sono definite con direttiva regionale
vincolante ai sensi del comma 2 dell'articolo 3.
Articolo 12
Autorizzazione
alla raccolta in deroga per iniziative scientifiche
1. Con provvedimento regionale possono
essere rilasciate autorizzazioni speciali alla raccolta di
qualsiasi specie fungina per comprovati
motivi di ricerca scientifica o in occasione di mostre,
seminari ed altre manifestazioni eventi
carattere scientifico.
2. Il provvedimento, in relazione al
carattere ed alla rilevanza dell'iniziativa scientifica, determina il
periodo di validità dell'autorizzazione, le
persone autorizzate, le specie fungine oggetto di
raccolta ed i relativi quantitativi.
CAPO IV
SANZIONI
Articolo 13
Fattispecie
sanzionatorie
1. Nelle fattispecie seguenti le sanzioni
pecunarie sono così determinate:
a. [lettera modificata dal comma 1 dell'articolo 2 della Legge Regionale 13 Novembre 2001, n.
38]
Esercizio della raccolta senza
autorizzazione o con autorizzazione scaduta: da 25 Euro a 154
Euro, oltre al pagamento dell'autorizzazione
giornaliera;
b. [lettera modificata dalla lettera a. del
comma 2 dell'articolo 4 della Legge Regionale 13
Novembre 2001, n. 38]
Esercizio della raccolta in zone al di fuori
dei limiti di validità territoriale dell'autorizzazione:
da 6 Euro a 30 Euro, oltre al pagamento
dell'autorizzazione valida per la zona;
c. [lettera modificata dalla lettera b. del
comma 2 dell'articolo 4 della Legge Regionale 13
Novembre 2001, n. 38]
Mancato porto dell'autorizzazione: da 6 Euro
a 15 Euro purché venga esibita l'autorizzazione
valida entro dieci giorni dalla
contestazione;
d. [lettera modificata dal comma 1 dell'articolo 2 della Legge Regionale 13 Novembre 2001, n.
38]
Uso di autorizzazione altrui, di
autorizzazione contraffatta od alterata: da Lire da 51 Euro a
309 Euro, salve le sanzioni stabilite in
materia dalle leggi penali;
e. [lettera modificata dalla lettera a. del
comma 2 dell'articolo 4 della Legge Regionale 13
Novembre 2001, n. 38]
Raccolta effettuata oltre i limiti massimi
di quantità consentiti per persona fino a chilogrammi
1 di eccedenza: da 6 Euro a 30 Euro;
f. [lettera modificata dal comma 1 dell'articolo 2 della Legge Regionale 13 Novembre 2001, n.
38]
Raccolta effettuata oltre i limiti massimi
di quantità consentiti per persona con eccedenza
superiore a chilogrammi 1: da 25 Euro a 154
Euro;
g. [lettera modificata dal comma 1 dell'articolo 2 della Legge Regionale 13 Novembre 2001, n.
38]
Raccolta dell'Amanita caesarea (Ovolo buono)
allo stato di ovolo chiuso, di esemplari di
Boletus edulis (Porcino) e relativo gruppo
con diametro del cappello inferiore a centimetri 3 e
di esemplari di Calocybe gambosa (Prugnolo)
e Cantharellus cibarius (Gallinaccio) con
diametro del cappello inferiore a centimetri
2: da 12 Euro a 77 Euro;
h. [lettera modificata dalla lettera a. del
comma 2 dell'articolo 4 della Legge Regionale 13
Novembre 2001, n. 38]
Esercizio della raccolta in giardini o
terreni adiacenti ad immobili di altrui proprietà ed a
questi pertinenti: da 6 Euro a 30 Euro.
2. [comma modificato dal comma 1 dell'articolo 2 della Legge Regionale 13 Novembre 2001, n.
38]
Ogni violazione delle disposizioni relative
alle modalità di esercizio della raccolta stabilite
nell'articolo 6 comporta l'irrogazione di una sanzione pecuniaria da 51 Euro a 309 Euro.
3. [comma modificato dal comma 1 dell'articolo 2 della Legge Regionale 13 Novembre 2001, n.
38]
L'esercizio della raccolta nelle riserve
naturali regionali e nelle zone di protezione integrale -
Zona A - e nelle altre zone interdette dei
parchi regionali comporta l'applicazione di una
sanzione pecuniaria da 51 Euro a 309 Euro,
salve le sanzioni più severe eventualmente stabilita
dalla normativa in materia di aree protette.
4. [comma modificato dal comma 1 dell'articolo 2 della Legge Regionale 13 Novembre 2001, n.
38]
La violazione dei divieti alla raccolta
emanati dalla Regione o dagli Enti competenti ai sensi
dell'articolo 8 e dell'articolo 9 comporta
l'applicazione di una sanzione pecuniaria da 25 Euro a
154 Euro.
5. [comma modificato dal comma 1 dell'articolo 2 della Legge Regionale 13 Novembre 2001, n.
38]
La tabellazione di terreno in assenza di
regolare autorizzazione, la mancata o carente
applicazione del piano di conduzione di cui
al comma 3 dell'articolo 11, la
cessione o l'affitto
comunque denominati del terreno tabellato ed
il mancato rispetto delle altre disposizioni
eventualmente contenute nell'autorizzazione
rilasciata comporta l'irrogazione di una sanzione
amministrativa da 309 Euro a 619 Euro.
Articolo 14
Procedure per
l'irrogazione delle sanzioni amministrative
1. Le sanzioni sono irrogate dall'Ente
competente per il territorio ove l'illecito è stato commesso.
2. Il compimento di qualunque illecito
amministrativo comporta la confisca dei funghi raccolti,
fatta salva la possibilità di dimostrarne la
leggittima provenienza.
3. L'autorizzazione viene ritirata in
conseguenza delle seguenti violazioni:
a. Raccolta effettuata altre i limiti
massimi di quantità consentiti per persona con eccedenza
superiore a chilogrammi 1;
b. Violazione delle disposizioni relative
alle modalità di esercizio della raccolta stabilite
nell'articolo 6;
c. Esercizio della raccolta nelle riserve
naturali regionali, nelle zone di protezione integrale -
Zona A - e nelle altre zone interdette dei
parchi regionali.
4. La mancata o carente applicazione del
piano di conduzione di cui al comma 3 dell'articolo 11, la
cessione o l'affitto comunque denominati del
terreno tabellato ed il mancato rispetto delle altre
disposizioni eventualmente contenute
nell'autorizzazione alla tabellazione comporta la revoca
dell'autorizzazione medesima.
5. Per quanto non espressamente previsto si
applicano le norme di cui alla Legge 24 Novembre
1981, n. 689 e alla Legge Regionale 28
Aprile 1994, n. 21.
T ITOLO III
COMME
RCIALIZZAZIONE DEI FUNGHI
CAPO I
LAVORAZIONE E
VENDIT A DE I FUNGHI
Articolo 15
Vendita di
funghi freschi spontanei
1. Il titolare di autorizzazione per il
commercio, rilasciata ai sensi della Legge 11 Giugno 1971, n.
426 o della Legge 28 Marzo 1991, n. 112
limitatamente alle vendite svolte nelle apposite aree
date in concessione, per la tabella
merceologica VI, indicata dal Decreto Ministeriale 4 Agosto
1988, n. 375 che intenda effettuare la
vendita di funghi freschi spontanei, deve richiedere
l'autorizzazione al Sindaco del comune in
cui ha sede l'attività.
l'autorizzazione al Sindaco del comune in
cui ha sede l'attività.
2. L'autorizzazione comunale, anche limitata
a singole specie, è rilasciata ai soggetti riconosciuti
idonei dal Dipartimento di Prevenzione
dell'Azienda Unità Sanitaria Locale all'identificazione
delle specie fungine commercializzate che
possiedano adeguata conoscenza dei rischi connessi.
La Giunta regionale con proprio atto
determina le modalità con cui si procede al riconoscimento
dell'idoneità di cui sopra, prevedendo
modalità semplificate nei confronti di coloro che
esercitano l'attività di commercializzazione
alla data di entrata in vigore della presente Legge.
3. Alla vendita dei funghi freschi spontanei
può essere adibito un institore o un preposto in
possesso dell'idoneità di cui al comma 2; in
questo caso, alla domanda di richiesta di
autorizzazione, dovrà essere allegata la
dichiarazione con firma autenticata di chi assume
l'incarico di vendita.
Articolo 16
Vendita di
funghi freschi coltivati
1. I funghi freschi coltivati possono essere
venduti dai titolari di licenza di commercio per prodotti
ortofrutticoli senza specifica
autorizzazione.
Articolo 17
Certificazione
sanitaria
1. Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 4 del DPR 14 Luglio 1995, n. 376, è
consentito
somministrare o commercializzare funghi
freschi spontanei destinati al dettaglio di cui
all'allegato I della presente Legge, previa certificazione di avvenuto controllo da
parte del
Dipartimento Prevenzione delle Aziende Unità
Sanitarie Locali, secondo le modalità indicate nei
commi successivi.
2. La certificazione onerosa deve indicare:
a. il quantitativo in peso, il genere e la
specie dei funghi;
b. eventuali istruzioni per il consumo;
c. la data della visita di controllo
sanitario;
d. la firma e il timbro dell'addetto
all'autorizzazione.
Ogni confezione dove contenere una sola
specie fungina.
3. L'etichetta di certificazione va apposta
su ogni confezione e deve accompagnare il prodotto in
tutte le fasi della commercializzazione.
4. I funghi debbono essere presentati al
controllo a singolo strato suddivisi per specie e in appositi
imballaggi da destinare alla vendita. I
funghi devono essere freschi, interi ed in buono stato di
conservazione, puliti da terriccio e corpi
estranei.
5. Con apposito provvedimento conciliare
potrà essere integrato l'allegato I della presente Legge e
modificate le modalità di controllo
indicate.
6. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4
non si applicano al controllo di partite fungine destinato
all'autoconsumo.
Articolo 18
Requisiti per la
vendita dei funghi secchi e conservati
1. La vendita di funghi secchi di cui all'articolo 5 del DPR 14 Luglio 1995, n. 376, di funghi
conservati di cui all'allegato II del DPR 14 Luglio 1995, n. 376 e di funghi
porcini secchi sfusi
può essere esercitata dai titolari di
autorizzazione per il commercio rilasciata ai sensi della Legge
426/71 o della Legge 112/91, limitatamente
alle vendite svolte nelle apposite aree date in
concessione, per le tabelle merceologiche I
e VI indicate dal Decreto Ministeriale 4 Agosto
1988, n. 375.
2. La vendita dei funghi porcini secchi
sfusi è subordinata al rilascio dell'autorizzazione comunale
di cui all'articolo 15 della presente Legge.
3. I funghi secchi posti in commercio devono
possedere i requisiti prescritti dall'articolo 5 del DPR
14 Luglio 1995, n. 376 ed essere confezionati secondo le modalità prescritte dall'articolo 6 del
DPR 14 Luglio 1995, n. 376.
Articolo 19
T rattamento ed
etichettatura dei funghi conservati
1. I funghi conservati sotto olio, sotto
aceto, in salamoia, al naturale, sotto vuoto, congelati o
surgelati, o altrimenti preparati di cui è
ammessa la commercializzazione, ferme restando le
previsioni di cui alla Legge 30 Aprile 1962,
n. 283, devono possedere i requisiti prescritti
dall'articolo 9 del DPR
14 Luglio 1995, n. 376 e dall'articolo 10
del DPR 14 Luglio 1995, n. 376
e ne è ammessa la commercializzazione per le
sole specie comprese nell'allegato II del DPR 14
Luglio 1995, n. 376.
CAPO II
SANZIONI
Articolo 20
Sanzioni
1. [comma modificato dal comma 1 dell'articolo 2 della Legge Regionale 13 Novembre 2001, n.
38]
La violazione delle norme di cui al presente
Titolo comporta l'applicazione della sanzione del
pagamento di una somma da 258 Euro a 1.032
Euro.
2. [comma modificato dal comma 1 dell'articolo 2 della Legge Regionale 13 Novembre 2001, n.
38]
La violazione delle disposizioni di cui al
comma 2 dell'articolo 6 del DPR 14 Luglio 1995, n.
376 è punita con la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 258 Euro a 516
Euro.
3. La violazione della norma di cui al comma
1 dell'articolo 17 prevede
anche il sequestro del
prodotto privo di certificazione di scorta.
prodotto privo di certificazione di scorta.
T ITOLO IV
VIGILANZA,
PREVENZIONE E CONT ROLLO
Articolo 21
Vigilanza
1. Gli Enti competenti organizzano e
coordinano l'attività di vigilanza sull'applicazione della
presente Legge predisponendo uno specifico
programma di attività.
2. La vigilanza sull'applicazioine della
presente Legge è affidata al Corpo Forestale dello Stato, ai
nuclei antisofisticazione e sanità dell'Arma
dei Carabinieri, alle Guardie venatorie provinciali,
agli Organi di Polizia locale urbana e
rurale, ai Servizi competenti del Dipartimento di
prevenzione delle Aziende Unità sanitarie
locali, alle Guardie giurate nominate dagli Enti
competenti e dalle associazioni di
protezione ambientale in possesso dell'approvazione
prefettizia, alle Guardie ecologiche
volontarie di cui alla Legge Regionale 3 Luglio 1989, n. 23,
nonché alle guardie giurate campestri e agli
agenti di custodia dei Consorzi forestali e delle
aziende speciali.
3. La vigilanza è altresì esercitata dai
dipendenti della Regione Emilia-Romagna, delle Comunità
Montane, delle Province, dei Comuni e dei
Consorzi di gestione dei parchi regionali cui il
rispettivo ordinamento conferisce la
qualifica di agente di Polizia giudiziaria.
Articolo 22
Compiti di
prevenzione e controllo
1. Le Aziende Unità Sanitarie Locali,
tramite i Dipartimenti di prevenzione, esercitano le funzioni
di informazione, identificazione e controllo
dei funghi per prevenire fenomeni di intossicazione.
A tale scopo ciascuna Azienda Unità
Sanitaria Locale istituisce l'Ispettorato micologico. Le
Aziende Unità Sanitarie Locali di Bologna
Nord, Bologna Sud e Città di Bologna possono
istituire Ispettorati micologici comuni.
2. Le Aziende Unità Sanitarie Locali sentiti
gli Enti competenti organizzano l'attività degli
Ispettorati micologici assicurando le
funzioni certificative per il commercio e quelle di
riconoscimento delle specie per
l'autoconsumo, secondo le esigenze che si manifestano nelle
diverse realtà territoriali. A tale scopo le
Aziende Unità Sanitarie Locali individuano il personale
da adibire ai compiti indicati tra quello
dipendente con idonea esperienza e/o formazione.
3. Gli Ispettorati micologici assolvono
inoltre i compiti di supporto tecnico agli ospedali in caso di
intossicazione, alla Regione ed agli Enti
competenti per lo svolgimento di attività formative ed
informative ed agli organi di vigilanza.
4. L'Agenzia regionale per la Prevenzione e
l'Ambiente dell'Emilia-Romagna assicura l'attività di
supporto tecnico e strumentale agli
Ispettorati micologici ed agli ospedali.
5. Le Aziende Unità Sanitarie Locali possono
avvalersi delle associazioni micologiche tramite
apposita convenzione per lo svolgimento
delle funzioni di riconoscimento dei funghi di cui al
comma 2 e per altre attività.
6. La Regione, nell'ambito dei programmi
destinati alla formazione professionale, promuove corsi
per il personale degli Ispettorati
micologici.
T ITOLO V
NORME
PROMOZIONALI E FINANZIARIE
Articolo 23
Attività
educative e promozionali
1. La Regione Emilia-Romagna, nell'ambito
delle iniziative volte a diffondere la migliore
conoscenza del patrimonio naturale
regionale, attua e promuove studi e ricerche sulla micoflora
e sulla sua conservazione.
2. La Regione Emilia-Romagna e gli Enti
competenti, anche con la collaborazione delle
associazioni micologiche, organizzano corsi
ed iniziative di educazione e informazione, in
particolare nel periodo di raccolta, per
diffondere la conoscenza delle principali specie fungine e
della loro importanza quali componenti degli
ecosistemi, ed allo scopo inoltre di prevenire casi
di intossicazione alimentare e pubblicizzare
i limiti ed i divieti posti dalla normativa vigente.
Articolo 24
Norma
finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione
dell'articolo 23, la Regione fa
fronte tramite il Cap. 38050 -
Fondo regionale per la conservazione della
natura - del bilancio di spesa regionale, che sarà
dotato della necessaria disponibilità in
sede di approvazione della Legge finanziaria regionale a
norma dell'articolo 13 bis della Legge
Regionale 6 Luglio 1977, n. 31.
T ITOLO VI
DIS POS IZIONI F
INAL I
Articolo 25
Abrogazioni
1. Sono abrogati la lettera a. del primo
comma e l'intero secondo comma dell'articolo 10 della
Legge Regionale 24 Gennaio 1977, n. 2.
Allegato I
FUNGHI S PONT
ANE I
1. Agaricus arvensis (Prataiolo maggiore)
2. Agaricus bisporus (Prataiolo coltivato,
champignon)
3. Agaricus bitorquis (Prataiolo bianulato o
dal doppio anello)
4. Agaricus campestris (Prataiolo)
5. Amanita caesarea (Ovolo buono)
6. Armillaria mellea (Chiodino, famigliola
buona)
7. Armillaria tabescens (Chodino senza
anello, famigliola priva di anello)
8. Auricularia auricula-judae (Orecchietta
di giuda)
9. Boletus edulis e relativo gruppo
(Porcino)
10. Boletus granulatus (Pinarello, pinarolo)
11. Boletus impolitus (Boleto)
12. Boletus luteus (Boleto giallo)
13. Boletus regius (Boleto reale)
14. Cantharellus (cibarius, lutescens,
tubaeformis) (Gallinaccio, finferlo, galletto)
15. Clitocybe geotropa (Agarico geotropo)
16. Clitocybe gigantea (Agarico gigante)
17. Cortinarius praestans (Cortinario
prestante, cortinario maggiore)
18. Craterellus cornucopioides (Trombetta
dei morti)
19. Hydnum repandum (Steccherino dorato)
20. Lactarius deliciosus e relativo gruppo
(Lattario delizioso)
21. Leccinum (tutte le specie) (Leccino,
porcinello)
22. Macrolepiota procera (Mazza di tamburo)
23. Marasmius oreades (Gambe secche)
24. Morchella (tutte le specie) (Spugnola)
25. Pleurotus cornucopiae (Pleuroto
dell'abbondanza)
26. Pleurotus eryngii (Fungo della ferula)
27. Pleurotus ostreatus (Gelone, orecchine)
28. Pholiota aegerita (Pioppino,
piopparello)
29. Pholiota mutabilis (Agarico mutevole)
30. Russula aurata (Colombina dorata)
31. Russula cyanoxantha (Colombina maggiore)
32. Russula vesca (Russola edule)
33. Russula virescens (Colombina verde)
34. Tricholoma columbetta (Colombetta)
35. Tricholoma equestre (Agarico, tricoloma
equestre)
36. Tricholoma georgii o Calocybe gambosa
(Prugnolo, fungo di San Giorgio)
37. Tricholoma imbricatum (Tricoloma
imbricato)
38. Tricholoma portentoso (Agarico,
tricoloma portentoso)
39. Tricholoma terreum (Moretta).