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REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Legge R egionale

2 Aprile 1996, n. 6

T esto coordinato

[modificata dalla Legge R egionale 13 Novembre 2001, n. 38]

Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei

funghi epigei spontanei nel territorio regionale. Applicazione

della Legge 23 Agosto 1993, n. 352

T ITOLO I

F INAL IT À

Articolo 1

F inalità

1. La Regione, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla Legge 23 Agosto 1993, n. 352 e

successive modifiche ed integrazioni, dalla Legge 31 Gennaio 1994, n. 97 e dalla Legge 6

Dicembre 1991, n. 394, disciplina con la presente Legge la raccolta e la commercializzazione dei

funghi epigei spontanei in considerazione della loro importanza come componenti insostituibili

ed equilibratori degli ecosistemi e della loro rilevanza, per le specie commestibili, per l'economia

delle zone montane.

T ITOLO II

RACCOL T A DE I FUNGHI

CAPO I

PRINCIPI GENE RAL I

Articolo 2

Definizioni

1. Ai sensi del presente articolo si intendono:

a. per "Enti competenti", gli Enti che sercitano le funzioni amministrative in materia di raccolta

di funghi epigei spontanei ai sensi dell'articolo 3;

b. per "raccolta", quando non diversamente specificato la raccolta dei funghi epigei spontanei

commestibili;

c. per "territorio montano", quello compreso nelle comunità montane istituite ai sensi della

Legge Regionale 5 Gennaio 1993, n. 1 e successive modifiche e integrazioni.

Articolo 3

E sercizio delle funzioni amministrative

1. Le funzioni amministrative in materia di raccolta di funghi epigei spontanei sono delegate alle

Comunità Montane per i territori montani, alle Province per i territori non montani ed ai

rispettivi Enti di gestione per i territori istituiti a parco.

2. Le funzioni amministrative di cui al presente Titolo sono esercitate nell'ambito dei criteri di

indirizzo e coordinamento adottati con direttiva vincolante da parte della Giunta regionale, ai

sensi dell'articolo 35 della Legge Regionale 27 Febbraio 1984, n. 6.

3. In caso di inerzia degli Enti delegati, la Giunta regionale, previa diffida, interviene in via

sostitutiva.

4. Gli Enti competenti provvedono a programmare ed attuare interventi di valorizzazione del

patrimonio boschivo finalizzati al mantenimento dell'equilibrio ecologico ed iniziative di

educazione ambientale e micologica rivolte ai raccoglitori.

5. Nell'esercizio delle funzioni delegate, gli Enti competenti assicurano la partecipazione delle

espressioni della società civile. A tal fine promuovono, almeno una volta all'anno, in merito agli

indirizzi ed ai programmi della loro attività, la consultazione delle organizzazioni sindacali e

professionali maggiormente rappresentative e delle associazioni ambientalistiche, naturalistiche

e micologiche che ne facciano richiesta.

CAPO II

AUTORIZZAZIONI E LIMIT I AL LA RACCOL T A

Articolo 4

Autorizzazione alla raccolta

1. La raccolta può essere effettuata, nei boschi e nei terreni non coltivati esenti da divieti, da

chiunque abbia titolo o ne abbia ottenuto l'autorizzazione.

2. L'autorizzazione alla raccolta avviene da parte degli Enti competenti con il rilascio di apposito

tesserino, conforme al modello assunto dalla Regione. Gli Enti sopracitati si potranno avvalere ai

fini del rilascio della collaborazione dei Comuni e, previa stipula di apposita convenzione, dei

pubblici esercizi operanti nel territorio regionale.

3. Gli Enti competenti nell'ambito di una stessa Provincia e di Province confinanti possono definire

reciproci accordi finalizzati ad unificare le autorizzazioni alla raccolta relativamente al territorio

di rispettiva competenza.

4. Ai minori di anni quattordici è consentita la raccolta purché accompagnati da persona munita di

autorizzazione. I funghi raccolti dal minore concorrono a formare il quantitativo giornaliero

personale di raccolta consentito.

5. Gli Enti competenti, in riferimento alle esigenze di conservazione ed equilibrio di ecosistema

forestale, e sentiti i soggetti di cui al comma 5 dell'articolo 3, determinano il numero di

autorizzazioni da rilasciarsi anno per anno.

6. L'autorizzazione è valida nei territori di rispettiva pertinenza degli Enti competenti.

7. L'autorizzazione può essere rilasciata per i seguenti periodi:

a. Giornaliero;

b. Settimanale;

c. Mensile;

d. Semestrale.

I costi del rilascio dell'autorizzazione sono determinati annualmente dagli Enti competenti.

8. Gli Enti competenti, tenuto conto delle consuetudini e delle tradizioni locali, stabiliscono

modalità e condizioni del rilascio ai residenti nei comuni montani di un'autorizzazione alla

raccolta con validità annuale. Ai residenti nei comuni montani, aventi almeno il trenta per cento

del territorio istituito a parco, è rilasciata a richiesta un'unica autorizzazione annuale valida sia

nel territorio del parco sia in quello della comunità montana su cui il comune medesimo insiste,

secondo modalità e condizioni stabilite in accordo tra gli Enti competenti.

Articolo 5

L imiti alla raccolta

1. La quantità massima della raccolta giornaliera per persona è fissata in chilogrammi 3, di cui non

più di 1 chilogrammo delle specie Amanita caesarea (Ovolo buono) e Calocybe gambosa

(Prugnolo); se la raccolta consiste in un unico esemplare o in un solo cespo di funghi

concresciuti detto limite può essere superato.

2. Per ragioni di carattere ecologico e sanitario è vietata la raccolta dell'Amanita caesarea (Ovolo

buono) allo stato di ovolo chiuso.

3. È vietata altresì la raccolta di esemplari di Boletus edulis (Porcino) e relativo gruppo con

diametro del cappello inferiore a centimetri 3 e di esemplare di Calocybe gambosa (Prugnolo) e

Cantharellus cibarius (Gallinaccio) con diametro del cappello inferiore a centimetri 2.

4. La raccolta è altresì vietata nei giardini e nei terreni di pertinenza degli immobili ad uso abitativo

adiacenti agli immobili medesimi, salvo che ai proprietari.

5. In presenza di particolari condizioni climatiche stagionali e di nascita fungina, gli Enti

competenti possono fissare quantitativi di raccolta inferiori a quelli stabiliti dalla presente Legge.

Articolo 6

Modalità della raccolta

1. La raccolta è consentita nei giorni di martedì, giovedì, sabato e domenica nelle ore diurne, da

un'ora prima della levata del sole a un'ora dopo il tramonto. Queste limitazioni non si applicano

ai soggetti di cui al comma 4 dell'articolo 5 ed all'articolo 10, limitatamente alla raccolta

effettuata negli ambiti ivi considerati.

2. Nei territori montani gli Enti competenti possono autorizzaze, ai residenti, la raccolta anche in

un giorno ulteriore.

3. La raccolta deve avvenire cogliendo esemplari interi e completi di tutte le parti necessarie alla

determinazione della specie, procedendo in luogo ad una sommaria pulizia degli stessi.

4. È vietata la raccolta mediante l'uso di rastrelli, uncini o altri attrezzi che possono danneggiare lo

strato humifero del terreno, il micelio fungino o l'apparato radicale delle piante.

5. È vietata la raccolta di funghi decomposti anche parzialmente, nonché il danneggiamento o la

distruzione volontaria dei funghi epigei spontanei di qualsiasi specie.

6. I funghi raccolti devono essere riposti in contenitori rigidi ed aerati.

Articolo 7

Raccolta nelle aree protette

1. La raccolta è vietata nelle riserve naturali regionali e nelle aree classificate come "Zona A - Zona

di protezione integrale" dei parchi regionali.

2. Il regolamento del parco, nel rispetto dei principi stabiliti dalla presente Legge, può vietare o

introdurre limiti più restrittivi alla raccolta nelle altre zone a parco.

3. Nelle more dell'approvazione del Regolamento gli Enti di gestione dei parchi regionali sono

autorizzati a dotarsi di una disciplina provvisoria, secondo i principi di cui al comma 2.

4. La raccolta è altresì vietata nelle aree ricadenti in parchi nazionali ed in riserve naturali statali,

salve diverse disposizioni dei competenti organi di gestione.

Articolo 8

Divieti alla raccolta

1. Gli Enti competenti, anche su parere o richiesta delle associazioni micologiche e di istituti

universitari, scientifici e di ricerca, possono interdire la raccolta:

a. in zone determinate per motivi silvoculturali e nei castagneti da frutto in coincidenza con le

operazioni di raccolta delle castagne;

b. per periodi definiti e consecutivi, in zone determinate, al fine di garantire la capacità di

rigenerazione dell'ecosistema.

2. La Regione, anche su parere o richiesta degli Enti competenti, delle associazioni micologiche e

di istituti universitari, scientifici e di ricerca, può:

a. interdire la raccolta in aree di particolare valore naturalistico e scientifico;

b. interdire la raccolta di singole specie di funghi epigei in significativa rarefazione o in

pericolo di estinzione.

pericolo di estinzione.

CAPO III

DE ROGHE E RACCOLT A A F INI ECONOMICI

Articolo 9

Raccolta nei territori montani

1. Nei territori montani, al fine di regolamentare la raccolta in rapporto alle tradizioni, alle

consuetudini ed alle caratteristiche dell'economia locale e per il mantenimento dell'equilibrio

dell'ecosistema, gli Enti competenti individuano:

a. le aree da riservare alla raccolta a fini economici;

b. le aree ove è consentita la raccolta a tutte le persone autorizzate e, all'interno di queste, le

zone ove ai residenti è permessa la raccolta in deroga ai limiti quantitativi di legge, e

comunque non oltre i 5 chilogrammi giornalieri di funghi a persona.

2. Gli Enti competenti individuano inoltre aree di limitata dimensione, denominate aree

osservatorio, rappresentative della micoflora del territorio, su cui interdire la raccolta per periodi

temporanei non inferiori a tre anni, da destinare all'osservazione scientifica ed alla promozione

della conoscenza delle specie micologiche. Tali aree sono individuate in terreni del demanio

pubblico e, previa convenzione, anche in quelli di proprietà privata, singola ed associata, e in

quelli soggetti ad uso civico.

3. I fondi appartenenti o gestiti da cooperative agricole forestali, consorzi costituiti ai sensi

dell'articolo 8 della Legge Regionale 4 Settembre 1981, n. 30, proprietà collettive quali

comunalie, comunelli ed altre forme similari o soggetti ad uso civico legalmente riconosciuto

sono inseriti, a richiesta degli interessati, nelle aree di cui alla lettera a. del comma 1. La richiesta

è corredata da un piano di conduzione silvocolturale dei terreni per garantire il mantenimento

delle condizioni di equilibrio morfologico ed idrogeologico e la capacità di autorigenerazione

dell'ecosistema.

4. I terreni del demanio pubblico, se non diversamente regolamentati, sono inseriti nelle aree di cui

alla lettera b. del comma 1.

5. Nel procedimento di individuazione delle aree di cui alla lettera b. del comma 1 gli Enti

competenti possono promuovere la stipulazione di accordi e convenzioni con i soggetti titolari di

proprietà privata, singola e associata, di uso civico e di proprietà collettive al fine di consentire la

libera raccolta, in dette proprietà, a tutte le persone autorizzate ai sensi dell'articolo 4.

Articolo 10

Agevolazioni

1. Coltivatori diretti, soci dipendenti di cooperative agricolo-forestali, utenti di beni di uso civico e

proprietà collettive quali comunalie, comunelli e altre forme similari, nonché i soggetti che

abbiano la proprietà o a qualunque titolo in gestione propria l'uso dei boschi hanno diritto, a

richiesta, di ricevere gratuitamente dall'Ente competente, che si potrà avvalere a tal fine della

collaborazione dei Comuni, un tesserino di riconoscimento, conforme al modello assunto dalla

Regione, per la raccolta entro i terreni condotti. Il tesserino viene rilasciato anche ai componenti

il nucleo familiare ed ai dipendenti regolarmente assunti per la conduzione del fondo.

Regione, per la raccolta entro i terreni condotti. Il tesserino viene rilasciato anche ai componenti

il nucleo familiare ed ai dipendenti regolarmente assunti per la conduzione del fondo.

Articolo 11

Raccolta a fini economici

1. Nei fondi appartenenti ai soggetti collettivi di cui al comma 3 dell'articolo 9 resi identificabili da

apposita tabellazione, la raccolta è riservata in via esclusiva e senza limitazioni né quantitative

né temporali agli aventi diritto limitatamente alle specie fungine di cui all'allegato I

2. Gli Enti competenti possono stipulare convenzioni con i soggetti collettivi di cui al comma 1 per

definire condizioni e modalità di accesso nelle aree tabellate a tutte le persone autorizzate ai

sensi dell'articolo 4.

3. I coltivatori diretti ed i conduttori, a qualsiasi titolo, di terreni boscati, ancorché inseriti nelle

aree di cui alla lettera b. del comma 1 dell'articolo 9, possono essere autorizzati dagli Enti

competenti a riservarsi la raccolta in via esclusiva, senza limitazioni né temporali né quantitative,

previa apposizione di apposite tabelle ai margini dei propri fondi e presentazione di un piano di

conduzione silvocolturale dei terreni per garantire il mantenimento delle condizioni di equilibrio

morfologico ed idrogeologico e la capacità di autorigenerazione dell'ecosistema. Nei fondi

tabellati la raccolta può essere esercitata senza limitazioni anche dai componenti il nucleo

familiare e dai dipendenti regolarmente assunti per la conduzione del fondo.

4. Non è ammessa alcuna forma, comunque denominata, di cessione o affitto del terreno tabellato.

5. Nelle aree tabellate è sempre consentito il transito su sentieri, percorsi pedonali o carrabili su cui

insistano comprovati diritti di passaggio.

6. Forma e tipologie delle tabelle di cui alla presente Legge sono definite con direttiva regionale

vincolante ai sensi del comma 2 dell'articolo 3.

Articolo 12

Autorizzazione alla raccolta in deroga per iniziative scientifiche

1. Con provvedimento regionale possono essere rilasciate autorizzazioni speciali alla raccolta di

qualsiasi specie fungina per comprovati motivi di ricerca scientifica o in occasione di mostre,

seminari ed altre manifestazioni eventi carattere scientifico.

2. Il provvedimento, in relazione al carattere ed alla rilevanza dell'iniziativa scientifica, determina il

periodo di validità dell'autorizzazione, le persone autorizzate, le specie fungine oggetto di

raccolta ed i relativi quantitativi.

CAPO IV

SANZIONI

Articolo 13

Fattispecie sanzionatorie

1. Nelle fattispecie seguenti le sanzioni pecunarie sono così determinate:

a. [lettera modificata dal comma 1 dell'articolo 2 della Legge Regionale 13 Novembre 2001, n.

38]

Esercizio della raccolta senza autorizzazione o con autorizzazione scaduta: da 25 Euro a 154

Euro, oltre al pagamento dell'autorizzazione giornaliera;

b. [lettera modificata dalla lettera a. del comma 2 dell'articolo 4 della Legge Regionale 13

Novembre 2001, n. 38]

Esercizio della raccolta in zone al di fuori dei limiti di validità territoriale dell'autorizzazione:

da 6 Euro a 30 Euro, oltre al pagamento dell'autorizzazione valida per la zona;

c. [lettera modificata dalla lettera b. del comma 2 dell'articolo 4 della Legge Regionale 13

Novembre 2001, n. 38]

Mancato porto dell'autorizzazione: da 6 Euro a 15 Euro purché venga esibita l'autorizzazione

valida entro dieci giorni dalla contestazione;

d. [lettera modificata dal comma 1 dell'articolo 2 della Legge Regionale 13 Novembre 2001, n.

38]

Uso di autorizzazione altrui, di autorizzazione contraffatta od alterata: da Lire da 51 Euro a

309 Euro, salve le sanzioni stabilite in materia dalle leggi penali;

e. [lettera modificata dalla lettera a. del comma 2 dell'articolo 4 della Legge Regionale 13

Novembre 2001, n. 38]

Raccolta effettuata oltre i limiti massimi di quantità consentiti per persona fino a chilogrammi

1 di eccedenza: da 6 Euro a 30 Euro;

f. [lettera modificata dal comma 1 dell'articolo 2 della Legge Regionale 13 Novembre 2001, n.

38]

Raccolta effettuata oltre i limiti massimi di quantità consentiti per persona con eccedenza

superiore a chilogrammi 1: da 25 Euro a 154 Euro;

g. [lettera modificata dal comma 1 dell'articolo 2 della Legge Regionale 13 Novembre 2001, n.

38]

Raccolta dell'Amanita caesarea (Ovolo buono) allo stato di ovolo chiuso, di esemplari di

Boletus edulis (Porcino) e relativo gruppo con diametro del cappello inferiore a centimetri 3 e

di esemplari di Calocybe gambosa (Prugnolo) e Cantharellus cibarius (Gallinaccio) con

diametro del cappello inferiore a centimetri 2: da 12 Euro a 77 Euro;

h. [lettera modificata dalla lettera a. del comma 2 dell'articolo 4 della Legge Regionale 13

Novembre 2001, n. 38]

Esercizio della raccolta in giardini o terreni adiacenti ad immobili di altrui proprietà ed a

questi pertinenti: da 6 Euro a 30 Euro.

2. [comma modificato dal comma 1 dell'articolo 2 della Legge Regionale 13 Novembre 2001, n.

38]

Ogni violazione delle disposizioni relative alle modalità di esercizio della raccolta stabilite

nell'articolo 6 comporta l'irrogazione di una sanzione pecuniaria da 51 Euro a 309 Euro.

3. [comma modificato dal comma 1 dell'articolo 2 della Legge Regionale 13 Novembre 2001, n.

38]

L'esercizio della raccolta nelle riserve naturali regionali e nelle zone di protezione integrale -

Zona A - e nelle altre zone interdette dei parchi regionali comporta l'applicazione di una

sanzione pecuniaria da 51 Euro a 309 Euro, salve le sanzioni più severe eventualmente stabilita

dalla normativa in materia di aree protette.

4. [comma modificato dal comma 1 dell'articolo 2 della Legge Regionale 13 Novembre 2001, n.

38]

La violazione dei divieti alla raccolta emanati dalla Regione o dagli Enti competenti ai sensi

dell'articolo 8 e dell'articolo 9 comporta l'applicazione di una sanzione pecuniaria da 25 Euro a

154 Euro.

5. [comma modificato dal comma 1 dell'articolo 2 della Legge Regionale 13 Novembre 2001, n.

38]

La tabellazione di terreno in assenza di regolare autorizzazione, la mancata o carente

applicazione del piano di conduzione di cui al comma 3 dell'articolo 11, la cessione o l'affitto

comunque denominati del terreno tabellato ed il mancato rispetto delle altre disposizioni

eventualmente contenute nell'autorizzazione rilasciata comporta l'irrogazione di una sanzione

amministrativa da 309 Euro a 619 Euro.

Articolo 14

Procedure per l'irrogazione delle sanzioni amministrative

1. Le sanzioni sono irrogate dall'Ente competente per il territorio ove l'illecito è stato commesso.

2. Il compimento di qualunque illecito amministrativo comporta la confisca dei funghi raccolti,

fatta salva la possibilità di dimostrarne la leggittima provenienza.

3. L'autorizzazione viene ritirata in conseguenza delle seguenti violazioni:

a. Raccolta effettuata altre i limiti massimi di quantità consentiti per persona con eccedenza

superiore a chilogrammi 1;

b. Violazione delle disposizioni relative alle modalità di esercizio della raccolta stabilite

nell'articolo 6;

c. Esercizio della raccolta nelle riserve naturali regionali, nelle zone di protezione integrale -

Zona A - e nelle altre zone interdette dei parchi regionali.

4. La mancata o carente applicazione del piano di conduzione di cui al comma 3 dell'articolo 11, la

cessione o l'affitto comunque denominati del terreno tabellato ed il mancato rispetto delle altre

disposizioni eventualmente contenute nell'autorizzazione alla tabellazione comporta la revoca

dell'autorizzazione medesima.

5. Per quanto non espressamente previsto si applicano le norme di cui alla Legge 24 Novembre

1981, n. 689 e alla Legge Regionale 28 Aprile 1994, n. 21.

T ITOLO III

COMME RCIALIZZAZIONE DEI FUNGHI

CAPO I

LAVORAZIONE E VENDIT A DE I FUNGHI

Articolo 15

Vendita di funghi freschi spontanei

1. Il titolare di autorizzazione per il commercio, rilasciata ai sensi della Legge 11 Giugno 1971, n.

426 o della Legge 28 Marzo 1991, n. 112 limitatamente alle vendite svolte nelle apposite aree

date in concessione, per la tabella merceologica VI, indicata dal Decreto Ministeriale 4 Agosto

1988, n. 375 che intenda effettuare la vendita di funghi freschi spontanei, deve richiedere

l'autorizzazione al Sindaco del comune in cui ha sede l'attività.

l'autorizzazione al Sindaco del comune in cui ha sede l'attività.

2. L'autorizzazione comunale, anche limitata a singole specie, è rilasciata ai soggetti riconosciuti

idonei dal Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Unità Sanitaria Locale all'identificazione

delle specie fungine commercializzate che possiedano adeguata conoscenza dei rischi connessi.

La Giunta regionale con proprio atto determina le modalità con cui si procede al riconoscimento

dell'idoneità di cui sopra, prevedendo modalità semplificate nei confronti di coloro che

esercitano l'attività di commercializzazione alla data di entrata in vigore della presente Legge.

3. Alla vendita dei funghi freschi spontanei può essere adibito un institore o un preposto in

possesso dell'idoneità di cui al comma 2; in questo caso, alla domanda di richiesta di

autorizzazione, dovrà essere allegata la dichiarazione con firma autenticata di chi assume

l'incarico di vendita.

Articolo 16

Vendita di funghi freschi coltivati

1. I funghi freschi coltivati possono essere venduti dai titolari di licenza di commercio per prodotti

ortofrutticoli senza specifica autorizzazione.

Articolo 17

Certificazione sanitaria

1. Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 4 del DPR 14 Luglio 1995, n. 376, è consentito

somministrare o commercializzare funghi freschi spontanei destinati al dettaglio di cui

all'allegato I della presente Legge, previa certificazione di avvenuto controllo da parte del

Dipartimento Prevenzione delle Aziende Unità Sanitarie Locali, secondo le modalità indicate nei

commi successivi.

2. La certificazione onerosa deve indicare:

a. il quantitativo in peso, il genere e la specie dei funghi;

b. eventuali istruzioni per il consumo;

c. la data della visita di controllo sanitario;

d. la firma e il timbro dell'addetto all'autorizzazione.

Ogni confezione dove contenere una sola specie fungina.

3. L'etichetta di certificazione va apposta su ogni confezione e deve accompagnare il prodotto in

tutte le fasi della commercializzazione.

4. I funghi debbono essere presentati al controllo a singolo strato suddivisi per specie e in appositi

imballaggi da destinare alla vendita. I funghi devono essere freschi, interi ed in buono stato di

conservazione, puliti da terriccio e corpi estranei.

5. Con apposito provvedimento conciliare potrà essere integrato l'allegato I della presente Legge e

modificate le modalità di controllo indicate.

6. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 non si applicano al controllo di partite fungine destinato

all'autoconsumo.

Articolo 18

Requisiti per la vendita dei funghi secchi e conservati

1. La vendita di funghi secchi di cui all'articolo 5 del DPR 14 Luglio 1995, n. 376, di funghi

conservati di cui all'allegato II del DPR 14 Luglio 1995, n. 376 e di funghi porcini secchi sfusi

può essere esercitata dai titolari di autorizzazione per il commercio rilasciata ai sensi della Legge

426/71 o della Legge 112/91, limitatamente alle vendite svolte nelle apposite aree date in

concessione, per le tabelle merceologiche I e VI indicate dal Decreto Ministeriale 4 Agosto

1988, n. 375.

2. La vendita dei funghi porcini secchi sfusi è subordinata al rilascio dell'autorizzazione comunale

di cui all'articolo 15 della presente Legge.

3. I funghi secchi posti in commercio devono possedere i requisiti prescritti dall'articolo 5 del DPR

14 Luglio 1995, n. 376 ed essere confezionati secondo le modalità prescritte dall'articolo 6 del

DPR 14 Luglio 1995, n. 376.

Articolo 19

T rattamento ed etichettatura dei funghi conservati

1. I funghi conservati sotto olio, sotto aceto, in salamoia, al naturale, sotto vuoto, congelati o

surgelati, o altrimenti preparati di cui è ammessa la commercializzazione, ferme restando le

previsioni di cui alla Legge 30 Aprile 1962, n. 283, devono possedere i requisiti prescritti

dall'articolo 9 del DPR 14 Luglio 1995, n. 376 e dall'articolo 10 del DPR 14 Luglio 1995, n. 376

e ne è ammessa la commercializzazione per le sole specie comprese nell'allegato II del DPR 14

Luglio 1995, n. 376.

CAPO II

SANZIONI

Articolo 20

Sanzioni

1. [comma modificato dal comma 1 dell'articolo 2 della Legge Regionale 13 Novembre 2001, n.

38]

La violazione delle norme di cui al presente Titolo comporta l'applicazione della sanzione del

pagamento di una somma da 258 Euro a 1.032 Euro.

2. [comma modificato dal comma 1 dell'articolo 2 della Legge Regionale 13 Novembre 2001, n.

38]

La violazione delle disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 6 del DPR 14 Luglio 1995, n.

376 è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 258 Euro a 516

Euro.

3. La violazione della norma di cui al comma 1 dell'articolo 17 prevede anche il sequestro del

prodotto privo di certificazione di scorta.

prodotto privo di certificazione di scorta.

T ITOLO IV

VIGILANZA, PREVENZIONE E CONT ROLLO

Articolo 21

Vigilanza

1. Gli Enti competenti organizzano e coordinano l'attività di vigilanza sull'applicazione della

presente Legge predisponendo uno specifico programma di attività.

2. La vigilanza sull'applicazioine della presente Legge è affidata al Corpo Forestale dello Stato, ai

nuclei antisofisticazione e sanità dell'Arma dei Carabinieri, alle Guardie venatorie provinciali,

agli Organi di Polizia locale urbana e rurale, ai Servizi competenti del Dipartimento di

prevenzione delle Aziende Unità sanitarie locali, alle Guardie giurate nominate dagli Enti

competenti e dalle associazioni di protezione ambientale in possesso dell'approvazione

prefettizia, alle Guardie ecologiche volontarie di cui alla Legge Regionale 3 Luglio 1989, n. 23,

nonché alle guardie giurate campestri e agli agenti di custodia dei Consorzi forestali e delle

aziende speciali.

3. La vigilanza è altresì esercitata dai dipendenti della Regione Emilia-Romagna, delle Comunità

Montane, delle Province, dei Comuni e dei Consorzi di gestione dei parchi regionali cui il

rispettivo ordinamento conferisce la qualifica di agente di Polizia giudiziaria.

Articolo 22

Compiti di prevenzione e controllo

1. Le Aziende Unità Sanitarie Locali, tramite i Dipartimenti di prevenzione, esercitano le funzioni

di informazione, identificazione e controllo dei funghi per prevenire fenomeni di intossicazione.

A tale scopo ciascuna Azienda Unità Sanitaria Locale istituisce l'Ispettorato micologico. Le

Aziende Unità Sanitarie Locali di Bologna Nord, Bologna Sud e Città di Bologna possono

istituire Ispettorati micologici comuni.

2. Le Aziende Unità Sanitarie Locali sentiti gli Enti competenti organizzano l'attività degli

Ispettorati micologici assicurando le funzioni certificative per il commercio e quelle di

riconoscimento delle specie per l'autoconsumo, secondo le esigenze che si manifestano nelle

diverse realtà territoriali. A tale scopo le Aziende Unità Sanitarie Locali individuano il personale

da adibire ai compiti indicati tra quello dipendente con idonea esperienza e/o formazione.

3. Gli Ispettorati micologici assolvono inoltre i compiti di supporto tecnico agli ospedali in caso di

intossicazione, alla Regione ed agli Enti competenti per lo svolgimento di attività formative ed

informative ed agli organi di vigilanza.

4. L'Agenzia regionale per la Prevenzione e l'Ambiente dell'Emilia-Romagna assicura l'attività di

supporto tecnico e strumentale agli Ispettorati micologici ed agli ospedali.

5. Le Aziende Unità Sanitarie Locali possono avvalersi delle associazioni micologiche tramite

apposita convenzione per lo svolgimento delle funzioni di riconoscimento dei funghi di cui al

comma 2 e per altre attività.

6. La Regione, nell'ambito dei programmi destinati alla formazione professionale, promuove corsi

per il personale degli Ispettorati micologici.

T ITOLO V

NORME PROMOZIONALI E FINANZIARIE

Articolo 23

Attività educative e promozionali

1. La Regione Emilia-Romagna, nell'ambito delle iniziative volte a diffondere la migliore

conoscenza del patrimonio naturale regionale, attua e promuove studi e ricerche sulla micoflora

e sulla sua conservazione.

2. La Regione Emilia-Romagna e gli Enti competenti, anche con la collaborazione delle

associazioni micologiche, organizzano corsi ed iniziative di educazione e informazione, in

particolare nel periodo di raccolta, per diffondere la conoscenza delle principali specie fungine e

della loro importanza quali componenti degli ecosistemi, ed allo scopo inoltre di prevenire casi

di intossicazione alimentare e pubblicizzare i limiti ed i divieti posti dalla normativa vigente.

Articolo 24

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 23, la Regione fa fronte tramite il Cap. 38050 -

Fondo regionale per la conservazione della natura - del bilancio di spesa regionale, che sarà

dotato della necessaria disponibilità in sede di approvazione della Legge finanziaria regionale a

norma dell'articolo 13 bis della Legge Regionale 6 Luglio 1977, n. 31.

T ITOLO VI

DIS POS IZIONI F INAL I

Articolo 25

Abrogazioni

1. Sono abrogati la lettera a. del primo comma e l'intero secondo comma dell'articolo 10 della

Legge Regionale 24 Gennaio 1977, n. 2.

Allegato I

FUNGHI S PONT ANE I

1. Agaricus arvensis (Prataiolo maggiore)

2. Agaricus bisporus (Prataiolo coltivato, champignon)

3. Agaricus bitorquis (Prataiolo bianulato o dal doppio anello)

4. Agaricus campestris (Prataiolo)

5. Amanita caesarea (Ovolo buono)

6. Armillaria mellea (Chiodino, famigliola buona)

7. Armillaria tabescens (Chodino senza anello, famigliola priva di anello)

8. Auricularia auricula-judae (Orecchietta di giuda)

9. Boletus edulis e relativo gruppo (Porcino)

10. Boletus granulatus (Pinarello, pinarolo)

11. Boletus impolitus (Boleto)

12. Boletus luteus (Boleto giallo)

13. Boletus regius (Boleto reale)

14. Cantharellus (cibarius, lutescens, tubaeformis) (Gallinaccio, finferlo, galletto)

15. Clitocybe geotropa (Agarico geotropo)

16. Clitocybe gigantea (Agarico gigante)

17. Cortinarius praestans (Cortinario prestante, cortinario maggiore)

18. Craterellus cornucopioides (Trombetta dei morti)

19. Hydnum repandum (Steccherino dorato)

20. Lactarius deliciosus e relativo gruppo (Lattario delizioso)

21. Leccinum (tutte le specie) (Leccino, porcinello)

22. Macrolepiota procera (Mazza di tamburo)

23. Marasmius oreades (Gambe secche)

24. Morchella (tutte le specie) (Spugnola)

25. Pleurotus cornucopiae (Pleuroto dell'abbondanza)

26. Pleurotus eryngii (Fungo della ferula)

27. Pleurotus ostreatus (Gelone, orecchine)

28. Pholiota aegerita (Pioppino, piopparello)

29. Pholiota mutabilis (Agarico mutevole)

30. Russula aurata (Colombina dorata)

31. Russula cyanoxantha (Colombina maggiore)

32. Russula vesca (Russola edule)

33. Russula virescens (Colombina verde)

34. Tricholoma columbetta (Colombetta)

35. Tricholoma equestre (Agarico, tricoloma equestre)

36. Tricholoma georgii o Calocybe gambosa (Prugnolo, fungo di San Giorgio)

37. Tricholoma imbricatum (Tricoloma imbricato)

38. Tricholoma portentoso (Agarico, tricoloma portentoso)

39. Tricholoma terreum (Moretta).

 

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