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Bollettino Ufficiale della Regione Campania n° 30 del 07 luglio 2003 1 / 2

Bollettino Ufficiale della Regione Campania n° 30 del 07 luglio 2003

ENTE PARCO REGIONALE DEL MATESE - L.R. 1.9.1993, n. 33 - Delib. G.R. n.1407 del 12.4.2002 - Gestione

Commissariale - D.P.G.R n.672 del 10 settembre 2002 - Regolamento di disciplina dell’utilizzo dei prodotti

del sottobosco in area naturale protetta (Parco Regionale del Matese).

ARTICOLO 1

Finalità

1. L’Ente parco regionale del Matese, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla legge quadro

6.12.1991, n.394, nonché dalle norme dettate dalla legge regionale 1.9.1993, n. 33, e successive modifiche ed

integrazioni, disciplina la raccolta e la commercializzazione dei prodotti del sottobosco reperibili nell’area

naturale protetta, come individuati nel successivo articolo 2.

2. Restano salve le discipline dettate dalla legislazione regionale della Campania in materia di raccolta e

commercializzazione dei funghi epigei spontanei, purché compatibili con le norme dettate dalla legge regionale

n. 33/93, e dalle norme del presente regolamento, a fini di tutela della conservazione della natura.

3. L’Ente parco regionale del Matese promuove le opportune iniziative per la tutela, conservazione,

riproduzione dei prodotti del sottobosco, garantendo la più ampia informazione dei cittadini.

Articolo 2

Descrizione dei prodotti del sottobosco-divieti

1. Ai fini del presente regolamento, si intendono prodotti del sottobosco i seguenti:

a) funghi ipogei (tartufi),

b) funghi epigei siano o no commestibili,

c) i muschi,

d) le fragole,

e) i lamponi,

f) le more di rovo,

g) bacche di Ginepro,

h) origano,

i) timo;

i) mirto;

k) asparagi selvatici;

2. Nel territorio compreso nel perimetro del parco regionale del Matese e classificato quale zona A dalla

deliberazione della giunta regionale n. 1407 del 12.04.2002, è vietata la raccolta e comunque la distruzione dei

prodotti di cui al comma 1 del presente articolo. Sono fatte salve le sole deroghe previste dal comma 4 e nei

limiti previsti dal comma 5 del presente articolo.

3. Nel territorio compreso nel perimetro del parco regionale dei Matese e classificato quale zona B e C

dalla deliberazione della giunta regionale n. 1407 del 12.04.2002, la raccolta dei prodotti di cui al comma 1 del

presente articolo, è disciplinata dal successivo articolo 3, nei modi, termini e limiti ivi stabiliti.

In zona A è consentita la raccolta dei prodotti di cui al comma 1 nei seguenti casi, e ferma restando la

necessità di chiedere l’autorizzazione all’Ente parco, autorizzazione che è rilasciata solo nelle ipotesi di cui al

presente comma:

aa) raccolta realizzata nell’ambito di ricorrenze religiose o laiche, che costituiscono le tradizioni culturali

di una determinata borgata o frazione di comune, perpetratasi da almeno un secolo nella coscienza della

comunità locale;

bb) raccolta realizzata nell’ambito della ricerca scientifica, comunque a fini di tutela della conservazione

della natura.

5. La quantità dei prodotti del sottobosco per i quali è stata rilasciata l’autorizzazione nei casi di cui al

precedente comma, è fissata nel suo limite dallo stesso provvedimento di autorizzazione.

Giunta Regionale della Campania

ARTICOLO 3

Disciplina della raccolta - autorizzazioni

1. Nel territorio compreso nel perimetro del parco regionale del Matese e classificato quale zona B e C

dalla deliberazione della giunta regionale n. 1407 del 12/4/2002, la raccolta dei prodotti di cui al comma 1 del

presente articolo, è disciplinata dal presente articolo.

2. Chiunque intenda procedere alla raccolta dei prodotti del sottobosco deve chiedere all’ente parco

regionale del Matese, entro gg. 3 precedenti alla data di raccolta, l’orario di raccolta che in ogni caso decorre

dall’alba e sino al tramonto, il rilascio della scheda di autorizzazione in cui sono indicati: il soggetto abilitato

alla raccolta, la data di raccolta, la zona o le zone di raccolta, gli strumenti utilizzati per la raccolta. E’ vietato

l’utilizzo nella raccolta di rastrelli, uncini, od altri mezzi che possano provocare danneggiamenti allo strato

umifero del terreno, del micelio fungino e dell’apparato radicale delle piante di cui all’articolo 2 del presente

regolamento.

3. L’ente parco si riserva di fissare il pagamento di una determinata somma di danaro, a fronte del rilascio

della scheda di autorizzazione di cui al comma precedente, da destinarsi a finanziare azioni di salvaguardia

della conservazione della natura. Il limite massimo di raccolta è fissato dal successivo comma; nessun limite di

raccolta è posto al proprietario del fondo, all’usufruttuario, al coltivatore del fondo e ai suoi familiari, come

individuati ai sensi della legislazione disciplinante il servizio di anagrafe comunale, che siano comunque

residenti nel comune ove è situato il fondo. Parimenti nessun limite di raccolta è posto ai cittadini che fruiscono

del godimento degli usi civici, solo nelle ipotesi in cui l’amministrazione comunale abbia adottato il

regolamento degli usi civici.

4. Le quantità giornaliere di prodotti del sottobosco che è possibile raccogliere, previo rilascio della scheda

di autorizzazione di cui al comma 2, sono le seguenti:

a) funghi ipogei (tartufi) 0,300 gr.

b) funghi epigei siano o no commestibili 1 Kg.

c) i muschi 0,200 gr.

d) le fragole 0,300 gr.

e) i lamponi 0,500 gr.

f) le more di rovo 0,500 gr.

g) bacche di Ginepro 0,500 gr.

h) Origano 0,200 gr.

i) Timo 0,200 gr.

j) Mirto 0,300 gr.

k) Asparago selvatico 0,300 gr.

5. Le quantità massime di raccolta di cui al precedente comma possono essere derogate, su istanza del

richiedente, previa formale autorizzazione dell’Ente Parco, ai soggetti che comprovino di svolgere una attività

commerciale esclusivamente dei prodotti di cui al presente regolamento, regolarmente autorizzata ai sensi

della vigente legislazione regionale e nazionale in materia di commercio.

Articolo 4

Sanzioni

La violazione delle norme dei presente regolamento è sanzionata secondo quanto stabilito dal regolamento

sanzioni amministrative dell’Ente Parco - Allegato A - nn. 2), 3), 7) e 21).

In particolare, a termini del regolamento sanzioni amministrative dell’ente parco - Allegato An. 21), sono

sanzionate la raccolta dei prodotti del sottobosco di cui all’articolo 3, comma 4, se operata in quantità

superiore a quella consentita. La sanzione amministrativa è da euro 100 a euro 1032 in misura proporzionale

alla quantità eccedente raccolta.

Articolo 5

Entrata in vigore del regolamento

Il presente regolamento verrà pubblicato negli albi pretori dei Comuni e delle Province e nel Bollettino

Ufficiale della Regione Campania ed entrerà in vigore il 15° giorno dalla data di pubblicazione nel BURC.

Il Commissario

Prof. Maurizio Fraissinet

 

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