Bollettino Ufficiale della
Regione Campania n° 30 del 07 luglio 2003 1 / 2
Bollettino Ufficiale della Regione Campania n° 30 del 07 luglio 2003
ENTE PARCO REGIONALE DEL
MATESE - L.R. 1.9.1993, n. 33 - Delib. G.R. n.1407 del 12.4.2002 - Gestione
Commissariale - D.P.G.R n.672 del 10 settembre 2002 -
Regolamento di disciplina dell’utilizzo dei prodotti
del sottobosco in area naturale protetta (Parco
Regionale del Matese).
ARTICOLO 1
Finalità
1. L’Ente parco regionale del
Matese, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla legge quadro
6.12.1991, n.394, nonché
dalle norme dettate dalla legge regionale 1.9.1993, n. 33, e successive
modifiche ed
integrazioni, disciplina la
raccolta e la commercializzazione dei prodotti del sottobosco reperibili
nell’area
naturale protetta, come
individuati nel successivo articolo 2.
2. Restano salve le
discipline dettate dalla legislazione regionale della Campania in materia di
raccolta e
commercializzazione dei
funghi epigei spontanei, purché compatibili con le norme dettate dalla legge
regionale
n. 33/93, e dalle norme del
presente regolamento, a fini di tutela della conservazione della natura.
3. L’Ente parco regionale del
Matese promuove le opportune iniziative per la tutela, conservazione,
riproduzione dei prodotti del
sottobosco, garantendo la più ampia informazione dei cittadini.
Articolo 2
Descrizione dei prodotti del sottobosco-divieti
1. Ai fini del presente
regolamento, si intendono prodotti del sottobosco i seguenti:
a) funghi ipogei (tartufi),
b) funghi epigei siano o no
commestibili,
c) i muschi,
d) le fragole,
e) i lamponi,
f) le more di rovo,
g) bacche di Ginepro,
h) origano,
i) timo;
i) mirto;
k) asparagi selvatici;
2. Nel territorio compreso
nel perimetro del parco regionale del Matese e classificato quale zona A dalla
deliberazione della giunta
regionale n. 1407 del 12.04.2002, è vietata la raccolta e comunque la
distruzione dei
prodotti di cui al comma 1
del presente articolo. Sono fatte salve le sole deroghe previste dal comma 4 e
nei
limiti previsti dal comma 5
del presente articolo.
3. Nel territorio compreso
nel perimetro del parco regionale dei Matese e classificato quale zona B e C
dalla deliberazione della
giunta regionale n. 1407 del 12.04.2002, la raccolta dei prodotti di cui al
comma 1 del
presente articolo, è
disciplinata dal successivo articolo 3, nei modi, termini e limiti ivi
stabiliti.
In zona A è consentita la
raccolta dei prodotti di cui al comma 1 nei seguenti casi, e ferma restando la
necessità di chiedere
l’autorizzazione all’Ente parco, autorizzazione che è rilasciata solo nelle
ipotesi di cui al
presente comma:
aa) raccolta realizzata
nell’ambito di ricorrenze religiose o laiche, che costituiscono le tradizioni
culturali
di una determinata borgata o
frazione di comune, perpetratasi da almeno un secolo nella coscienza della
comunità locale;
bb) raccolta realizzata
nell’ambito della ricerca scientifica, comunque a fini di tutela della
conservazione
della natura.
5. La quantità dei prodotti
del sottobosco per i quali è stata rilasciata l’autorizzazione nei casi di cui
al
precedente comma, è fissata
nel suo limite dallo stesso provvedimento di autorizzazione.
Giunta Regionale della Campania
ARTICOLO 3
Disciplina della raccolta - autorizzazioni
1. Nel territorio compreso
nel perimetro del parco regionale del Matese e classificato quale zona B e C
dalla deliberazione della
giunta regionale n. 1407 del 12/4/2002, la raccolta dei prodotti di cui al
comma 1 del
presente articolo, è
disciplinata dal presente articolo.
2. Chiunque intenda procedere
alla raccolta dei prodotti del sottobosco deve chiedere all’ente parco
regionale del Matese, entro
gg. 3 precedenti alla data di raccolta, l’orario di raccolta che in ogni caso
decorre
dall’alba e sino al tramonto,
il rilascio della scheda di autorizzazione in cui sono indicati: il soggetto
abilitato
alla raccolta, la data di
raccolta, la zona o le zone di raccolta, gli strumenti utilizzati per la
raccolta. E’ vietato
l’utilizzo nella raccolta di
rastrelli, uncini, od altri mezzi che possano provocare danneggiamenti allo
strato
umifero del terreno, del
micelio fungino e dell’apparato radicale delle piante di cui all’articolo 2 del
presente
regolamento.
3. L’ente parco si riserva di
fissare il pagamento di una determinata somma di danaro, a fronte del rilascio
della scheda di
autorizzazione di cui al comma precedente, da destinarsi a finanziare azioni di
salvaguardia
della conservazione della
natura. Il limite massimo di raccolta è fissato dal successivo comma; nessun
limite di
raccolta è posto al
proprietario del fondo, all’usufruttuario, al coltivatore del fondo e ai suoi
familiari, come
individuati ai sensi della
legislazione disciplinante il servizio di anagrafe comunale, che siano comunque
residenti nel comune ove è
situato il fondo. Parimenti nessun limite di raccolta è posto ai cittadini che
fruiscono
del godimento degli usi
civici, solo nelle ipotesi in cui l’amministrazione comunale abbia adottato il
regolamento degli usi civici.
4. Le quantità giornaliere di
prodotti del sottobosco che è possibile raccogliere, previo rilascio della
scheda
di autorizzazione di cui al
comma 2, sono le seguenti:
a) funghi ipogei (tartufi)
0,300 gr.
b) funghi epigei siano o no
commestibili 1 Kg.
c) i muschi 0,200 gr.
d) le fragole 0,300 gr.
e) i lamponi 0,500 gr.
f) le more di rovo 0,500 gr.
g) bacche di Ginepro 0,500
gr.
h) Origano 0,200 gr.
i) Timo 0,200 gr.
j) Mirto 0,300 gr.
k) Asparago selvatico 0,300
gr.
5. Le quantità massime di
raccolta di cui al precedente comma possono essere derogate, su istanza del
richiedente, previa formale
autorizzazione dell’Ente Parco, ai soggetti che comprovino di svolgere una
attività
commerciale esclusivamente
dei prodotti di cui al presente regolamento, regolarmente autorizzata ai sensi
della vigente legislazione
regionale e nazionale in materia di commercio.
Articolo 4
Sanzioni
La violazione delle norme dei
presente regolamento è sanzionata secondo quanto stabilito dal regolamento
sanzioni amministrative
dell’Ente Parco - Allegato A - nn. 2), 3), 7) e 21).
In particolare, a termini del
regolamento sanzioni amministrative dell’ente parco - Allegato An. 21), sono
sanzionate la raccolta dei
prodotti del sottobosco di cui all’articolo 3, comma 4, se operata in quantità
superiore a quella
consentita. La sanzione amministrativa è da euro 100 a euro 1032 in misura
proporzionale
alla quantità eccedente
raccolta.
Articolo 5
Entrata in vigore del regolamento
Il presente regolamento verrà
pubblicato negli albi pretori dei Comuni e delle Province e nel Bollettino
Ufficiale della Regione
Campania ed entrerà in vigore il 15° giorno dalla data di pubblicazione nel
BURC.
Il Commissario
Prof. Maurizio Fraissinet