Torna alla sezione Normativa

LEGGE REGIONALE N. 48 DEL 14-12-1998
Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA N. 73 del 21 dicembre 1998


IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
ha apposto il visto

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga

La seguente legge:



La presente legge disciplina la valorizzazione, la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla Legge n. 352/93 e successivo D.P.R. 376/95 e in conformità con quanto previsto dalla Legge n. 97/94 e dalla Legge n. 394/91 per le aree protette, al fine di garantire:

a.     la valorizzazione e la conservazione degli ecosistemi naturali, considerando la funzione ecologica che i funghi svolgono, quali importanti costituenti di catene trofiche;

b.     la gestione economica della raccolta in favore delle popolazioni residenti nelle aree montane;

c.      la tutela della salute pubblica tramite gli appositi servizi di controllo micologico.


1.     Le funzioni amministrative, in materia di raccolta di funghi spontanei epigei, sono delegate ai Comuni. L’esercizio delle funzioni amministrative è, altresì, attribuito alle Comunità Montane, alle Province ed agli Enti Parco, per i territori di rispettiva competenza, previa intesa tra le Amministrazioni interessate.

2.     Le funzioni amministrative, di cui al comma 1, sono svolte nell’ambito di indirizzi generali e di coordinamento adottati dalla Giunta Regionale.

3.     Gli Enti delegati programmano ed attuano interventi allo scopo di garantire la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale esistente e promuovono iniziative di educazione ambientale e micologica.

4.     Gli Enti delegati organizzano corsi di formazione ed aggiornamento professionale del personale addetto alla vigilanza.



1.     Sul territorio regionale la raccolta dei funghi epigei è consentita, nei boschi e nei terreni non coltivati esenti da divieti, a chiunque ne abbia titolo o sia in possesso dell’apposito tesserino rilasciato nei limiti e con le modalità indicate nella presente legge.

2.     Il permesso di raccolta è subordinato al rilascio, da parte degli Enti delegati e della Regione di un apposito tesserino conforme al modello assunto dalla Giunta Regionale entro tre mesi dall’entrata in vigore della legge.

3.     Il tesserino è personale, rinnovabile, ed è valido sul territorio di pertinenza degli Enti che lo rilasciano. Il tesserino, accompagnato da un valido documento d’identità, va esibito su richiesta del personale di vigilanza.

4.     L’età minima dei raccoglitori deve superare gli anni 14. Tuttavia la raccolta può essere effettuata anche da minori di anni 14, purché accompagnati da persona munita di tesserino ed il quantitativo raccolto cumulativamente non superi quello consentito alla persona autorizzata.

5.     Il tesserino può essere rilasciato per periodi variabili: mensili, semestrali ed annuali

6.     La Giunta Regionale, sentiti gli Enti delegati, considerate le esigenze legate alla tutela ambientale, alla razionale utilizzazione della risorsa da parte delle popolazioni montane, alla conservazione degli ecosistemi in cui avviene la raccolta, propone ogni anno mediante proprio atto al Consiglio Regionale: il numero, i costi, i criteri e le modalità di rilascio del tesserino.

7.     I proprietari di terreno, gli usufruttuari, i conduttori e le loro famiglie possono effettuare la raccolta senza limiti quantitativi sui terreni su cui esercitano i diritti sopra citati, qualora ricorrano le condizioni di cui al successivo punto

8.     Gli Enti delegati possono rilasciare tesserini speciali nelle aree montane a raccoglitori singoli o associati, che abbiano una apposita dichiarazione del Sindaco del Comune di residenza rilasciata ai sensi della Legge n. 352/93, che riconosca ai soggetti di cui sopra la qualità di raccoglitori a scopo di lavoro e la significativa integrazione del proprio reddito.

9.     Gli Enti delegati possono rilasciare permessi alla raccolta a cittadini di altre regioni per la durata di 30 giorni, rinnovabili, per una sola volta entro l’anno, per altri 30 giorni.


1.     La raccolta è consentita su tutto il territorio regionale tutti i giorni della settimana da un’ora prima della levata del sole ad un’ora dopo il tramonto.

2.     L’attività può essere svolta in boschi e terreni non coltivati in cui non siano segnalati divieti, in attuazione del successivo art. 6, con cartelli apposti dagli Enti delegati, dai proprietari terrieri o da chi ne avesse titolo, previa comunicazione agli Enti delegati. I cartelli di divieto dovranno essere realizzati secondo un modello autorizzato dalla Regione e secondo le modalità previste dalle leggi vigenti.

3.     Ogni persona in possesso del tesserino può raccogliere non più di 3 Kg. di funghi, fatta eccezione per i raccoglitori a scopo di lavoro in possesso del tesserino speciale ai quali è consentito un quantitativo massimo giornaliero di Kg. 15. E’ consentita la raccolta di un unico esemplare fungino o di funghi cresciuti in un unico cespo che ecceda il limite stabilito di Kg. 3.

4.     Per le specie Amanita cesarea (ovulo buono) e Calocybe gambosa (prugnolo) è permessa la raccolta per un quantitativo non superiore a Kg. 1 a chiunque è in possesso del tesserino di autorizzazione.

5.     E’ vietata la raccolta dell’ovulo buono (Amanita cesarea) allo stadio di ovulo chiuso, di porcini con cappello inferiore a 4 cm. di diametro e di prugnolo (Calocybe gambosa) e di gallinaccio (Cantharellus cibarius) con cappello inferiore a 2 cm. di diametro.

6.     La raccolta va effettuata manualmente evitando di asportare, strappandolo con il fungo, il micelio sotterraneo utile all’ulteriore proliferazione di corpi fruttiferi. E’ fatto divieto di utilizzo di rastrelli, uncini o altri strumenti che possano in qualche modo danneggiare lo strato umifero del terreno.

7.     I funghi raccolti devono essere conservati intatti in tutte le loro parti, in modo da poter essere identificati, vanno puliti sul luogo di raccolta, vanno deposti in contenitori rigidi e aerati, in modo da evitarne il danneggiamento, e consentire allo stesso tempo la disseminazione delle spore presenti sul corpo fruttifero. E’ severamente vietato l’uso di buste di plastica o di carta.

8.     Sono vietate la raccolta e il danneggiamento dei funghi spontanei non commestibili ed è altresì vietata la raccolta di esemplari non completi in tutte le parti necessarie per il riconoscimento della specie.


1.     La Giunta Regionale, al fine di garantire la salvaguardia degli ecosistemi boschivi, promuove iniziative utili a favorire la conoscenza e il rispetto di tali ecosistemi e in particolare della flora fungina

2.     A tale scopo finanzia corsi, studi, convegni e azioni di informazione e divulgazione, organizzati senza scopo di lucro da associazioni micologiche e naturalistiche aperte a tutti i cittadini interessati.

3.     Gli Enti delegati provvedono, anche di concerto tra di loro e con i proventi derivanti dall’applicazione del successivo art. 14, all’allestimento e alla realizzazione di mostre o altre iniziative pubbliche rivolte alla valorizzazione e alla conoscenza dei funghi epigei spontanei o al finanziamento di tali manifestazioni ad associazioni micologiche e naturalistiche, dandone comunicazione alla Regione.

4.     La Regione provvede alla formazione di esperti micologici mediante appositi corsi di formazione.


1.     La raccolta è vietata:

a.       nelle riserve naturali integrali;

b.      in aree ricadenti nei parchi nazionali, nelle riserve naturali e nei parchi naturali regionali, individuate dagli organismi di gestione;

c.       nelle aree interdette dalla Giunta Regionale sulla base dei criteri individuati dalla stessa per motivi selvicolturali ed ambientali;

d.      in altre aree di elevato valore naturalistico o scientifico interdette dalla Giunta Regionale su proposta degli Enti o di Organismi interessati;

e.       sui terreni privati, previa apposizione dei cartelli indicatori di divieto sui margini dei fondi, per i quali ricorrono le condizioni del successivo art. 8, e su presentazione di una relazione tecnica, che giustifichi e garantisca il mantenimento dell’ecosistema.

2.     La raccolta è altresì vietata nei giardini e nei terreni di pertinenza degli immobili ad uso abitativo salvo che ai proprietari.

3.     La Giunta Regionale, su proposta degli Enti o di Organismi interessati può ulteriormente limitare o vietare la raccolta, al fine di prevenire profonde modificazioni al sistema ecologico che regolano la reciprocità dei rapporti tra micelio fungino e radici delle piante.

4.     E’ vietato rimuovere o danneggiare i cartelli indicatori e di divieto.


1.     La Giunta Regionale può rilasciare, previa valutazione, apposite autorizzazioni gratuite, in deroga alla presente legge, solo per motivi scientifici, di studio o di ricerca, in occasioni di mostre o seminari, e per corsi propedeutici.

2.     Le autorizzazioni gratuite di cui al comma precedente hanno validità per la durata necessaria e documentata e sono rinnovabili.



1.     Nei soli territori montani la raccolta è regolamentata in funzione delle tradizioni, delle consuetudini e delle caratteristiche dell’economia montana locale e delle opportunità di reddito e di lavoro, che si legano alla raccolta dei funghi epigei spontanei. Pertanto le Comunità Montane, le Province e gli Enti Parco, d’intesa con i Comuni territorialmente interessati e previa comunicazione alla Regione, possono individuare:

a.       aree da riservare alla raccolta a fini economici;

b.      aree ove sia consentita la raccolta ai residenti autorizzati in deroga ai quantitativi consentiti dalla presente legge.

2.     Gli Enti possono individuare aree, sui cui interdire la raccolta per periodi temporanei non inferiori a tre anni, da destinare alla osservazione scientifica e alla promozione della conoscenza di specie micologiche. Tali aree devono essere individuate in terreni del demanio pubblico e, previa convenzione, anche su terreni di proprietà privata, nonché su quelli soggetti ad uso civico.

3.     Nell’individuazione delle aree, di cui al comma 1, lettera a), gli Enti delegati possono stipulare convenzioni, con i soggetti titolari di proprietà privata singola o associata, di uso civico e proprietà collettiva al fine di consentire la raccolta alle persone autorizzate.



1.     La vigilanza riguardante l’applicazione della presente legge è affidata al Corpo Forestale dello Stato, ai Nuclei Antisofisticazione e Sanità dei Carabinieri, alle Guardie Venatorie Provinciali, agli Organi di Polizia Urbana e Rurale, agli Operatori Professionali di Vigilanza e Ispezione della Aziende UU.SS.LL. avente qualifica di vigile sanitario o equivalente, alle Guardie Giurate Rurali nominate dagli Enti delegati e dalle associazioni di protezione ambientale in possesso dell’autorizzazione prefettizia, alle Guardie Ecologiche Volontarie.

2.     La vigilanza è esercitata anche dai dipendenti degli Enti delegati in possesso della qualifica di agente di polizia giudiziaria.



1.     La commercializzazione dei funghi epigei freschi spontanei è consentita in conformità con il D.P.R. n. 376 del 14 luglio 1995.

2.     La vendita dei funghi freschi spontanei è soggetta ad autorizzazione rilasciata dal Comune in cui ha luogo la vendita, in conformità al Decreto Legislativo n. 114/98.

3.     L’autorizzazione comunale è rilasciata a soggetti riconosciuti idonei dall’Ispettorato Micologico dell’A.S.L. competente per territorio preposto alla identificazione delle specie fungine da commercializzare.

4.     E’ consentita la commercializzazione dei funghi spontanei riportati nell’allegato 1 del D.P.R. del 14 luglio 1995, n. 376.

5.     La Giunta Regionale, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del D.P.R. 14/7/1995 n. 376, può con proprio provvedimento riconoscere idonee alla commercializzazione, in ambito locale, altre specie commestibili, dandone comunicazione al Ministero della Sanità per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

6.     Per l’esercizio dell’attività di vendita, lavorazione, conservazione, confezionamento e somministrazione delle diverse specie di funghi spontanei, oltre alle autorizzazioni richieste dalla presente normativa, è richiesta l’autorizzazione sanitaria prevista dalle norme vigenti.

7.     La vendita dei funghi freschi coltivati, invece, è assoggettata alla normativa vigente per i prodotti ortofrutticoli.


1.     Con la denominazione di funghi secchi possono essere commercializzati i funghi che rispettino l’art. 5 del D.P.R. 376/95.

2.     E’ consentita la vendita di funghi secchi sminuzzati purché rispondenti all’art. 5 del D.P.R. n. 376/95, che presentino caratteristiche tali da permettere l’esame visivo e da consentire il riconoscimento della specie.

3.     I funghi conservati possono essere commercializzati se conformi all’art. 9 del D.P.R. n. 376/95 e riconoscibili all’analisi morfo-botanica anche se sezionati.

4.     L’etichettatura deve essere conforme alle disposizioni di cui all’art. 10 del D.P.R. n. 376/95.


1.     La vendita di funghi freschi epigei spontanei è consentita previa certificazione di avvenuto controllo da parte delle A.S.L. competenti per territorio ed ogni contenitore deve presentare:

·        una sola specie fungina, disposta a singolo strato;

·        i funghi devono essere freschi, interi, sani e in buono stato di conservazione, puliti dal terriccio e da corpi estranei;

·        un cartellino recante numerazione e specie di appartenenza, eventuali avvertenze per il consumo;

·        il certificato di avvenuto controllo con il timbro dell’Ispettore Micologo dell’A.S.L.;

·        la dichiarazione del venditore dalla quale risulti la data ed il luogo di raccolta.

2.     I controlli e le prescrizioni, di cui al precedente comma, non si applicano se i funghi sono destinati all’autoconsumo.


1.     La violazione delle norme contenute negli artt. 3, 4 e 6 comporta la confisca dei beni oggetto della trasgressione ed è punita con il ritiro del tesserino e con le seguenti sanzioni pecuniarie:

a.       da € 25,82 a € 77,47 (da L. 50.000 a L. 150.000) per ogni Kg. o frazione di funghi raccolti oltre la quantità consentita;

b.      da € 25,82 a € 77,47 (da L. 50.000 a L. 150.000) per ogni Kg. o frazione di funghi raccolti senza autorizzazione;

c.       da € 51,64 a € 154,94 (da L. 100.000 a L. 300.000) per ogni Kg. o frazione di funghi raccolti nelle zone interdette;

d.      da € 25,82 a € 51,65 (da L. 50.000 a L. 100.000) per la contraffazione dell’autorizzazione;

e.       da € 25,82 a € 51,65 (da L. 50.000 a L. 100.000) per la rimozione o il danneggiamento di cartelli o tabelle;

f.        da € 25,82 a € 51,65 (da L. 50.000 a L. 100.000) per il trasporto o/e la raccolta di funghi con contenitori o attrezzi non consentiti;

g.       da € 25,82 a € 51,65 (da L. 50.000 a L. 100.000) per chi viola le altre disposizioni di legge.

 

Torna alla sezione Normativa